Tesi etd-04122013-110744 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
DI IORIO, EDDA
URN
etd-04122013-110744
Titolo
I reati commessi nell'ambito di organi societari collegiali
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Padovani, Tullio
Parole chiave
- amministratori
- delega di funzioni
- organi collegiali societari
- posizione di garanzia
- poteri impeditivi
- responsabilità penale
- sindaci
Data inizio appello
06/05/2013
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
06/05/2053
Riassunto
Il presente lavoro affronta il problema della responsabilità penale dei membri degli organi collegiali delle società.
Gli organi societari su cui è sembrato opportuno soffermare l’attenzione sono il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
In particolare, è stato analizzato l’atteggiamento giurisprudenziale in materia e si è visto che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso i giudici hanno iniziato a perseguire con particolare rigore amministratori non esecutivi e sindaci. A questi ultimi si rimprovera il concorso mediante omissione nei reati posti in essere dagli amministratori delegati o dai dirigenti della società. La giurisprudenza riconosce in capo ad essi un’ampia posizione di garanzia, trascurando, tuttavia, di verificare l’attribuzione a tali soggetti di poteri giuridici impeditivi.
Nel corso di questa trattazione si è cercato, invece, di procedere ad un’analisi puntuale dei poteri degli amministratori e dei sindaci, arrivando alla conclusione che essi non sono titolari di poteri impeditivi, ma sono dotati soltanto di poteri di vigilanza e informazione. Pertanto, sembra certamente più corretto riconoscere in capo a tali soggetti un obbligo di sorveglianza che, a differenza dell’obbligo di garanzia, non può rilevare ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p..
Gli organi societari su cui è sembrato opportuno soffermare l’attenzione sono il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
In particolare, è stato analizzato l’atteggiamento giurisprudenziale in materia e si è visto che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso i giudici hanno iniziato a perseguire con particolare rigore amministratori non esecutivi e sindaci. A questi ultimi si rimprovera il concorso mediante omissione nei reati posti in essere dagli amministratori delegati o dai dirigenti della società. La giurisprudenza riconosce in capo ad essi un’ampia posizione di garanzia, trascurando, tuttavia, di verificare l’attribuzione a tali soggetti di poteri giuridici impeditivi.
Nel corso di questa trattazione si è cercato, invece, di procedere ad un’analisi puntuale dei poteri degli amministratori e dei sindaci, arrivando alla conclusione che essi non sono titolari di poteri impeditivi, ma sono dotati soltanto di poteri di vigilanza e informazione. Pertanto, sembra certamente più corretto riconoscere in capo a tali soggetti un obbligo di sorveglianza che, a differenza dell’obbligo di garanzia, non può rilevare ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p..
Note
La tesi in oggetto non è stata inserita correttamente nel data base dall’autore. L’autore stesso ed i relatori sono stati avvertiti di tale omissione.
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