Tesi etd-04102014-161931 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
CALVANI, ANGELO
URN
etd-04102014-161931
Titolo
Il rapporto tra sanzioni penali e amministrative tributarie: "il principio di specialità".
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Lombardi, Simone
Parole chiave
- amministrative
- penali
- sanzioni
- specialità
Data inizio appello
30/04/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il principio di specialità dirime notoriamente il concorso di norme sanzionatorie e racchiude il criterio secondo cui va applicata una sola sanzione qualora il medesimo fatto illecito rientri nella previsione di due (o più) disposizioni legate fra loro da un rapporto di genere a specie.
All’interno del decreto di riforma delle sanzioni penali tributarie, il principio di specialità viene enunciato all’art. 19, il quale sancisce che “quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”.
E’ chiaro che il complesso delle problematiche riconducibili al tema dell’attuazione del principio di specialità non si pone se il fatto illecito è punito solo da una norma sanzionatoria amministrativa o solo da una norma sanzionatoria penale, come anche non si pone, se tra le norme non vi fosse alcun rapporto di specialità, ed in tal caso nulla osterebbe all’applicazione cumulativa delle sanzioni.
Il principio di specialità implica, dunque, la prevalenza della disposizione speciale rispetto a quella generale e, di conseguenza, l’applicabilità solo della prima.
Si deve in primo luogo sottolineare che, l’art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000, si limita a prevedere, in modo del tutto generico, il principio della prevalenza della norma sanzionatoria speciale nel confronto tra disposizioni recanti sanzioni tributarie penali e sanzioni tributarie non penali.
All’interno del decreto di riforma delle sanzioni penali tributarie, il principio di specialità viene enunciato all’art. 19, il quale sancisce che “quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale”.
E’ chiaro che il complesso delle problematiche riconducibili al tema dell’attuazione del principio di specialità non si pone se il fatto illecito è punito solo da una norma sanzionatoria amministrativa o solo da una norma sanzionatoria penale, come anche non si pone, se tra le norme non vi fosse alcun rapporto di specialità, ed in tal caso nulla osterebbe all’applicazione cumulativa delle sanzioni.
Il principio di specialità implica, dunque, la prevalenza della disposizione speciale rispetto a quella generale e, di conseguenza, l’applicabilità solo della prima.
Si deve in primo luogo sottolineare che, l’art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000, si limita a prevedere, in modo del tutto generico, il principio della prevalenza della norma sanzionatoria speciale nel confronto tra disposizioni recanti sanzioni tributarie penali e sanzioni tributarie non penali.
File
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Il_rappo...tarie.pdf | 384.04 Kb |
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