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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-04092019-150758


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PINTUS, GIORGIO
URN
etd-04092019-150758
Titolo
Le ONG e l'obbligo di soccorso in mare nel diritto internazionale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marinai, Simone
Parole chiave
  • diritto internazionale
  • Organizzazioni Non Governative (ONG)
  • soccorso in mare
Data inizio appello
30/04/2019
Consultabilità
Completa
Riassunto
L'elaborato cerca di ricostruire un excursus storico dell'obbligo di soccorso in mare nel Diritto internazionale e nella normativa europea, per arrivare a trattare del ruolo molto discusso ai giorni nostri delle attività di soccorso svolte dalle Organizzazioni non governative (ONG) nel Mar Mediterraneo centrale.
Nel primo capitolo vengono analizzate le diverse Convenzioni internazionali e i regolamenti dell'Unione Europea che disciplinano l'obbligo di soccorso in mare.
Tale obbligo previsto fin dalle origini dal diritto consuetudinario, è stato regolamentato inizialmente nella Convenzione internazionale di Bruxelles sulla assistenza e salvataggio in mare del 1910.
Successivamente sono state redatte la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 e la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR) del 1979 che hanno apportato importanti modifiche in materia, come ad esempio la creazione di zone di ricerca e soccorso (SAR) antistanti le coste in cui ciascuno Stato deve assicurare servizi di ricerca e salvataggio.
Nel 1982 è stata poi redatta la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego-Bay, che disciplina l'obbligo di soccorso all'articolo 98.
L'istituto dell'obbligo di soccorso in mare è stato oggetto anche di alcuni regolamenti dell'Unione Europea. Per rispondere alla crisi migratoria e al fenomeno della immigrazione irregolare il Consiglio ha adottato a tal proposito, in data 26/10/04, il Regolamento n. 2007/2004 con il quale ha istituito l'Agenzia Europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea, meglio conosciuta come Frontex. Successivamente il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea in data 15 Maggio 2014 hanno adottato il Regolamento n. 656/2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex. Tale Regolamento richiama espressamente l'obbligo di soccorso in mare all'articolo 9, intitolato "situazioni di ricerca e soccorso".
Nel secondo capitolo viene descritta la nascita delle organizzazioni non governative e l'inizio della loro attività di soccorso nel Mar Mediterraneo centrale. In seguito è stata posta l'attenzione sul Codice di condotta voluto dal Ministro dell'Interno Marco Minniti per tentare di regolamentare il fenomeno delle ONG fino a quel momento prive di qualsiasi regolamentazione. Di tale codice si è analizzata soprattutto la controversa natura giuridica e la eventuale revisione proposta dal gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA). Nel secondo capitolo infine sono state riportate alcune critiche rivolte alle ONG: la mancata trasparenza nei finanziamenti che esse ricevono per sostenere le proprie attività e il loro ruolo di pull factor.
Per quanto riguarda i finanziamenti le indagini portate avanti dal Procuratore Zuccaro non hanno avuto alcun esito. In merito alla seconda critica, invece, alcuni sostengono che le ONG rivestano un ruolo di pull factor, ovvero la loro presenza di fronte alle coste africane incentiverebbe le partenze dei migranti, essendo quest'ultimi consapevoli di essere salvati dopo poche miglia dalla partenza.
In conclusione nel terzo capitolo sono stati esaminati alcuni episodi di soccorso in mare svolti dalle navi delle ONG e le loro conseguenze politico-giudiziarie. In particolare è stato riportato il caso delle navi Open Arms, Iuventa, Aquarius, Mare Jonio, Lifeline e Sea Watch 3.
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