Tesi etd-03282021-212946 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
UTTARO, ROBERTO
URN
etd-03282021-212946
Titolo
Le assicurazioni nel trasporto delle merci
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
MANAGEMENT E CONTROLLO DEI PROCESSI LOGISTICI
Relatori
relatore Prof. Marri, Tommaso
Parole chiave
- Assicurazioni Trasporto Merci
Data inizio appello
29/04/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
29/04/2091
Riassunto
Il tema di indagine riguarda il contratto assicurativo nel particolare settore del trasporto merci, settore vitale nel più ampio panorama della logistica.
L’elaborato si propone di esaminare la tematica dalla duplice prospettiva: interna, e cioè riferita all’analisi della disciplina normativa ed esterna, riferita viceversa ai profili di interesse internazionale ovvero alla normativa applicabile nel caso in cui il trasporto riguarda merci in transito attraverso più Stati.
Già in via preliminare, è pacifico che qualunque bene che viene trasportato va incontro all’eventualità di subire un danno. I beni prodotti o commercializzati fruttano il guadagno principale di un’azienda e pertanto devono essere tutelati attraverso una copertura dei rischi nel migliore dei modi, soprattutto durante il trasporto.
La supply chain della merce necessita di una crescente esigenza di assicurare le merci in transito contro danni o furti aumentando gli standard nella scelta del vettore: questa necessità è dovuta ormai ad un’interconnessione nazionale ed internazionale. Al fine di rafforzare la propria posizione sul mercato, l’azienda deve garantire che la spedizione, ovunque essa sia diretta, sia il più efficace possibile in termini di sicurezza, modalità e tempi di consegna.
La complessità degli attuali sistemi economici espone tutte le società che trasportano merci alla probabilità di subire gli effetti di un evento negativo futuro ed incerto. Non è un caso, infatti, che il mercato dei rischi nasca in concomitanza con la crescente trasformazione del mercato e dei traffici commerciali. Il fondamento per cui il rischio ricade su chi opera direttamente sul mercato, come nel caso predetto, è il principio che espone i soggetti ad un livello di incertezza in grado di rendere difficile la programmazione degli affari e di conseguenza il loro buon esito. Nasce così l’esigenza di negoziare il rischio trasferendolo, attraverso il premio , ad un soggetto terzo che, grazie alla sua struttura patrimoniale ed organizzativa, sia in grado di assorbire lo stesso.
Il contratto di assicurazione, nonostante vanti origini che vengono fatte risalire fin all’antica Grecia, si sviluppa definitivamente dal XIV secolo nell’ambito del commercio marittimo del Mediterraneo.
Il più antico contratto di assicurazione registrato è stipulato a Genova ed è datato 13 Maggio 1189 ed è un contratto di assicurazione per un trasporto marittimo.
Guglielmo Pevere promette a Bernando Valle il trasporto sicuro di persone e beni a bordo della sua galera, veleggiante da Genova a Barcellona, a fronte del pagamento di 12.000 Lira genovese .
Nel XV secolo nasce la forma scritta della polizza, in cui un notaio verifica il pagamento anticipato del premio e l’annullamento di ogni contratto successivo al primo . Dal XV secolo i traffici commerciali aumentano di intensità e di rischio, constatando pertanto che il rischio può essere oggetto di scambio, affari e lucro al pari di ogni altro bene. Nascono dunque le prime imprese assicurative che si occupano di assumere rischi costruendo nel tempo modelli contrattuali sempre più elaborati.
Non bisogna ritenere però che il rischio ipotizzato in un contratto di assicurazione riguardi un evento della vita sicuramente negativo, ma potrà avere ad oggetto tutte quelle eventualità future che, ponendo il contraente di fronte ad una nuova realtà, impongono allo stesso di modificare le proprie abitudini. Si pensi, ad esempio, al contratto di assicurazione sulla vita per il caso di sopravvivenza che obbliga l’impresa di assicurazione a pagare un capitale o una rendita nell’ipotesi in cui l’assicurato sopravviva ad una certa data.
L’evento futuro è, in questo caso, la sopravvivenza dell’individuo che, pur essendo una eventualità auspicabile e tutt’altro che negativa, espone però il contraente a nuove “sfide” (vecchiaia, malattie connesse all’invecchiamento, minori introiti derivanti dalla cessazione dell’attività lavorativa ecc.) che rendono opportuno il fatto di trasferire tale “rischio” su un soggetto terzo.
L’elaborato si propone di esaminare la tematica dalla duplice prospettiva: interna, e cioè riferita all’analisi della disciplina normativa ed esterna, riferita viceversa ai profili di interesse internazionale ovvero alla normativa applicabile nel caso in cui il trasporto riguarda merci in transito attraverso più Stati.
Già in via preliminare, è pacifico che qualunque bene che viene trasportato va incontro all’eventualità di subire un danno. I beni prodotti o commercializzati fruttano il guadagno principale di un’azienda e pertanto devono essere tutelati attraverso una copertura dei rischi nel migliore dei modi, soprattutto durante il trasporto.
La supply chain della merce necessita di una crescente esigenza di assicurare le merci in transito contro danni o furti aumentando gli standard nella scelta del vettore: questa necessità è dovuta ormai ad un’interconnessione nazionale ed internazionale. Al fine di rafforzare la propria posizione sul mercato, l’azienda deve garantire che la spedizione, ovunque essa sia diretta, sia il più efficace possibile in termini di sicurezza, modalità e tempi di consegna.
La complessità degli attuali sistemi economici espone tutte le società che trasportano merci alla probabilità di subire gli effetti di un evento negativo futuro ed incerto. Non è un caso, infatti, che il mercato dei rischi nasca in concomitanza con la crescente trasformazione del mercato e dei traffici commerciali. Il fondamento per cui il rischio ricade su chi opera direttamente sul mercato, come nel caso predetto, è il principio che espone i soggetti ad un livello di incertezza in grado di rendere difficile la programmazione degli affari e di conseguenza il loro buon esito. Nasce così l’esigenza di negoziare il rischio trasferendolo, attraverso il premio , ad un soggetto terzo che, grazie alla sua struttura patrimoniale ed organizzativa, sia in grado di assorbire lo stesso.
Il contratto di assicurazione, nonostante vanti origini che vengono fatte risalire fin all’antica Grecia, si sviluppa definitivamente dal XIV secolo nell’ambito del commercio marittimo del Mediterraneo.
Il più antico contratto di assicurazione registrato è stipulato a Genova ed è datato 13 Maggio 1189 ed è un contratto di assicurazione per un trasporto marittimo.
Guglielmo Pevere promette a Bernando Valle il trasporto sicuro di persone e beni a bordo della sua galera, veleggiante da Genova a Barcellona, a fronte del pagamento di 12.000 Lira genovese .
Nel XV secolo nasce la forma scritta della polizza, in cui un notaio verifica il pagamento anticipato del premio e l’annullamento di ogni contratto successivo al primo . Dal XV secolo i traffici commerciali aumentano di intensità e di rischio, constatando pertanto che il rischio può essere oggetto di scambio, affari e lucro al pari di ogni altro bene. Nascono dunque le prime imprese assicurative che si occupano di assumere rischi costruendo nel tempo modelli contrattuali sempre più elaborati.
Non bisogna ritenere però che il rischio ipotizzato in un contratto di assicurazione riguardi un evento della vita sicuramente negativo, ma potrà avere ad oggetto tutte quelle eventualità future che, ponendo il contraente di fronte ad una nuova realtà, impongono allo stesso di modificare le proprie abitudini. Si pensi, ad esempio, al contratto di assicurazione sulla vita per il caso di sopravvivenza che obbliga l’impresa di assicurazione a pagare un capitale o una rendita nell’ipotesi in cui l’assicurato sopravviva ad una certa data.
L’evento futuro è, in questo caso, la sopravvivenza dell’individuo che, pur essendo una eventualità auspicabile e tutt’altro che negativa, espone però il contraente a nuove “sfide” (vecchiaia, malattie connesse all’invecchiamento, minori introiti derivanti dalla cessazione dell’attività lavorativa ecc.) che rendono opportuno il fatto di trasferire tale “rischio” su un soggetto terzo.
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