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Tesi etd-03282017-153211


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ZITO, MATILDE
URN
etd-03282017-153211
Titolo
LA SPECIALITÀ DEL DIRITTO MINORILE FRA SOLLECITAZIONI EUROPEE E (DISCUTIBILI) PROGETTI DI RIFORMA
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • processo penale minorile
  • garanzie processuali
  • direttiva 2016/800/UE
  • diritto minorile
Data inizio appello
19/04/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente lavoro si ripropone di esaminare le specialità del processo penale minorile, alla luce delle garanzie processuali offerte dalla direttiva 2016/800/UE ai minori sottoposti a procedimento, e i principi contenuti nell'attuale sistema penale minorile italiano.
Il processo penale minorile è un rito ad hoc pensato e regolato appositamente per una determinata categoria di soggetti : i minori. La mia analisi ha avuto inizio con la direttiva europea 2016/800 avente ad oggetto “le garanzie processuali dei minori indagati o imputati in un procedimento penale”, di recente emanazione, che ha assunto un grande peso a livello europeo, muovendosi verso la realizzazione di un “giusto processo minorile” all'interno dello “Spazio di giustizia europeo” al fine di avvicinare gli ordinamenti di ogni singolo stato. La presente direttiva, vincolante per gran parte degli Stati membri ai quali è demandato il compito di recepirla e adeguare l’ordinamento ai principi in essa contenuti, fornisce un elenco strutturato di particolari misure di garanzia nei confronti dei minori in considerazione della loro età e vulnerabilità con una personalità ancora in via di sviluppo. Al minore coinvolto in un procedimento penale vengono riconosciuti diversi diritti, tra cui il diritto all'informazione, il diritto ad una valutazione individuale, il diritto a presenziare nel procedimento, il diritto ad essere accompagnato dall'esercente la responsabilità genitoriale. Con questo documento l’intento del legislatore europeo è quello di affermare e tutelare il principio del superiore interesse del minore in ogni stato e grado del procedimento penale.
La direttiva europea è un documento di principi e misure pienamente condivisi da molteplici fonti internazionali, prime fra tutte le “Regole di Pechino”, un atto che ha ricoperto un grande ruolo in questo ambito, gettando le basi per l’attuale assetto del processo penale minorile.
Infatti le fonti internazionali hanno esercitato una certa influenza sul sistema penale minorile in Italia, in quanto molti principi derivanti da esse sono stati recepiti dal D.P.R. 448/1988, al quale viene riconosciuto il merito di aver contribuito a delineare e regolare il “processo penale minorile”. Con il D.P.R. 448/1988 l’Italia ha finalmente completato un quadro iniziato nel lontano 1934 con l’istituzione de Tribunale per i minori e della Procura minorile, attraverso l’introduzione di un rito ad hoc per i minori, ispirato a fondamentali principi volti alla tutela della personalità e del recupero e reinserimento sociale del minore. Il processo penale minorile è regolato innanzitutto da due principi : il principio di sussidiarietà e il principio dell’individuazione, quindi il processo penale minorile è regolato dalle norme contenute nel codice del processo minorile e in mancanza di una norma esplicita si fa riferimento alle norme del processo ordinario; il secondo principio afferma la specificità funzionale in quanto l’obiettivo è quello di modulare l’applicazione delle norme sulla condizione minorile, in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Molte delle garanzie contenute nella direttive europea sono già presenti nel nostro sistema, introdotti proprio dal dpr sopra citato. Al minore viene assicurato un procedimento in cui sono presenti organi specializzati – Tribunale per i minorenni con una composizione mista con annessa Procura minorile e polizia giudiziaria – e il rispetto di diverse garanzie : innanzitutto viene garantita una triplice assistenza grazie alla presenza costante dei propri genitori, o di altra persona idonea, dei servizi minorili che offrono un’assistenza affettiva e psicologica, e del difensore legale. L’intero procedimento si svolge nel pieno rispetto del principio di minima offensività, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi da esso derivanti, cercando ove possibile di ricorrere ad appositi strumenti che il legislatore ha posto nelle mani delle autorità competenti : esistono delle misure che favoriscono la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, si pensi ad es. alla sospensione con messa alla prova e la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, entrambe previste dal dpr 448/1988, che assicura anche l’accertamento della personalità del minore ai fini del prosieguo del procedimento e prima di assumere una qualsiasi decisione. Tutti i diritti contenuti sia nel D.P.R. 448/1988 che nella direttiva europea vengono garantiti e assicurati anche grazie alla presenza di una “giurisdizione specializzata”, costituita da un personale competente e specializzato soprattutto nelle materie del diritto minorile. A tal proposito, occorre citare anche la riforma che è in atto nel nostro paese, il ddl n. 2284 attualmente in discussione in Senato, che prevede la soppressione del Tribunale per i minore e della rispettiva Procura, prevedendo l’istituzione di sezioni presso il Tribunale ordinario :sezioni circondariali (che si occuperanno delle materie attinenti la persona e la famiglia) e sezioni distrettuali (alle quali verranno attribuite le competenze penali attualmente rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni), e la formazione di un “gruppo specializzato” presso la Procura ordinaria. La riforma in esame ha suscitato non poche discussioni tra autorevoli procuratori e giudici, che non hanno atteso un momento per avanzare proposte alternative. L’alternativa sulla quale convergono procuratori, giudici e avvocati è quella della creazione di un “Tribunale della persona, della famiglia e dei minori ” con annessa Procura, un organo autonomo e indipendente.
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