Tesi etd-03232020-113419 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GENTILI, FEDERICA
URN
etd-03232020-113419
Titolo
Verso la giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione in materia di misure personali.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
- criticità del procedimento di prevenzione
- giusto processo di prevenzione
- misure di prevenzione personali
- procedimento di prevenzione
Data inizio appello
16/04/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Lo scopo del presente elaborato è trattare la complessa materia delle misure di prevenzione personali dal punto di vista del loro procedimento applicativo. E’ sembrato quindi necessario iniziare dalla trattazione dell’evoluzione storico - legislativa del cd. diritto della prevenzione, dalle sue origini sino ai giorni nostri, con l’obiettivo di mettere in luce il mutamento di natura e funzione a cui le misure ante delictum sono andate incontro: infatti, si è assistito ad una progressiva trasformazione, che ha visto assumere natura sempre più giurisdizionale e sempre meno amministrativa al procedimento di applicazione delle misure.
Il punto di partenza della suddetta analisi coincide col periodo prodromico alla nascita del sistema di prevenzione, vale a dire l’ epoca preunitaria: è a tale periodo che risale l’introduzione delle prime misure di polizia aventi la finalità di colpire categorie soggettive ritenute espressive di una qualche forma di devianza sociale e considerate, in quanto tali, pericolose per la sicurezza pubblica. A seguire, la trattazione procede scandita dal susseguirsi delle varie epoche storiche e politiche: si passa così alla fase della proclamazione dell’Unità d’Italia, nella quale le misure preventive divengono, in un primo momento, uno strumento per far fronte a emergenze contingenti, in particolare il fenomeno del brigantaggio, fino ad assistere al sorgere un vero e proprio diritto della prevenzione distinto rispetto al diritto penale. Nella successiva epoca fascista, invece, le misure ante delictum, in linea con la cultura politica del momento, assumono la diversa funzione di reprimere il dissenso verso il regime; al mutamento di funzione dell’istituto su un piano sostanziale, si evidenzia anche come il relativo procedimento applicativo sia andato incontro ad una ulteriore amministrativizzazione, con la perdita di quelle già limitate garanzie conquistate in epoca liberale.
Per concludere, si passa ad esaminare il ruolo assunto dalle misure di prevenzione dopo l’instaurazione della Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione, con lo scopo di evidenziare nello specifico due tendenze: l’estensione dell’ambito di applicazione delle misure di prevenzione ad ulteriori situazioni da un lato e la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento preventivo dall’altro. E’ stato perciò inevitabile passare in rassegna i principali settori in cui le misure di prevenzione hanno fatto il proprio ingresso: partendo dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, passando per l’eversione politica e terroristica nonché all’ambito della violenza nelle manifestazioni sportive fino ad arrivare alla violenza domestica; così come altrettanto inevitabile è stato ricordare le principali pronunce giurisprudenziali, costituzionali ed europee, attraverso i quali si è avuta l’estensione al procedimento preventivo di importanti garanzie che hanno permesso alla seconda tendenza di attuarsi.
L’elaborato prosegue con un doveroso inquadramento costituzionale dell’istituto in questione: le misure di prevenzione vengono rapportate a varie norme costituzionali da cui giurisprudenza e dottrina fanno discendere limiti dei quali anche la disciplina preventiva dovrebbe essere rispettosa. A tal fine, si fa riferimento agli artt. 13, 27, 24, 111 della Costituzione, prima tracciando un profilo generale di ciascuna norma e poi calandola in una realtà sui generis, quella preventiva. Tuttavia, è risultato fondamentale guardare le misure ante delictum anche da una diversa prospettiva, anch’essa garantistica: quella sovranazionale. Infatti, spesso i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono intervenuti a censurare alcuni aspetti della disciplina nazionale ritenuti non conformi ai connotati del fair trial di cui all’art. 6 CEDU.
Si arriva così al cuore del presente contributo: la trattazione del procedimento di prevenzione allo stato attuale della normazione. Questo ci ha permesso di analizzare gli aspetti più generali della disciplina processuale, come i soggetti attivi e i soggetti passivi del procedimento e ogni questione ad essi collegata, nonchè i presupposti applicativi delle misure preventive e i rapporti del procedimento de quo col processo penale di cognizione, fino a giungere alla scansione delle varie fasi procedimentali. Si è così partiti dal momento prodromico all’inizio delle investigazioni, per proseguire con l’analisi delle indagini preliminari, fino alla fase del giudizio, nella quale particolare risalto è stato dato alla fase istruttoria e alle problematicità legate ad essa. L’esame della disciplina processuale termina poi con una parte dedicata al momento dell’impugnazione: l’appello avverso i provvedimenti conclusivi del procedimento di primo grado e, infine, il ricorso per Cassazione.
Infine, la parte conclusiva è dedicata agli aspetti critici che da sempre la disciplina preventiva si porta dietro: infatti, nonostante nel tempo siano intervenute riforme volte a correggere le storture dell’istituto e del relativo procedimento, permangono tutt’oggi lacune normative e gravi violazioni dei caratteri essenziali del giusto processo.
Il punto di partenza della suddetta analisi coincide col periodo prodromico alla nascita del sistema di prevenzione, vale a dire l’ epoca preunitaria: è a tale periodo che risale l’introduzione delle prime misure di polizia aventi la finalità di colpire categorie soggettive ritenute espressive di una qualche forma di devianza sociale e considerate, in quanto tali, pericolose per la sicurezza pubblica. A seguire, la trattazione procede scandita dal susseguirsi delle varie epoche storiche e politiche: si passa così alla fase della proclamazione dell’Unità d’Italia, nella quale le misure preventive divengono, in un primo momento, uno strumento per far fronte a emergenze contingenti, in particolare il fenomeno del brigantaggio, fino ad assistere al sorgere un vero e proprio diritto della prevenzione distinto rispetto al diritto penale. Nella successiva epoca fascista, invece, le misure ante delictum, in linea con la cultura politica del momento, assumono la diversa funzione di reprimere il dissenso verso il regime; al mutamento di funzione dell’istituto su un piano sostanziale, si evidenzia anche come il relativo procedimento applicativo sia andato incontro ad una ulteriore amministrativizzazione, con la perdita di quelle già limitate garanzie conquistate in epoca liberale.
Per concludere, si passa ad esaminare il ruolo assunto dalle misure di prevenzione dopo l’instaurazione della Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione, con lo scopo di evidenziare nello specifico due tendenze: l’estensione dell’ambito di applicazione delle misure di prevenzione ad ulteriori situazioni da un lato e la progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento preventivo dall’altro. E’ stato perciò inevitabile passare in rassegna i principali settori in cui le misure di prevenzione hanno fatto il proprio ingresso: partendo dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, passando per l’eversione politica e terroristica nonché all’ambito della violenza nelle manifestazioni sportive fino ad arrivare alla violenza domestica; così come altrettanto inevitabile è stato ricordare le principali pronunce giurisprudenziali, costituzionali ed europee, attraverso i quali si è avuta l’estensione al procedimento preventivo di importanti garanzie che hanno permesso alla seconda tendenza di attuarsi.
L’elaborato prosegue con un doveroso inquadramento costituzionale dell’istituto in questione: le misure di prevenzione vengono rapportate a varie norme costituzionali da cui giurisprudenza e dottrina fanno discendere limiti dei quali anche la disciplina preventiva dovrebbe essere rispettosa. A tal fine, si fa riferimento agli artt. 13, 27, 24, 111 della Costituzione, prima tracciando un profilo generale di ciascuna norma e poi calandola in una realtà sui generis, quella preventiva. Tuttavia, è risultato fondamentale guardare le misure ante delictum anche da una diversa prospettiva, anch’essa garantistica: quella sovranazionale. Infatti, spesso i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono intervenuti a censurare alcuni aspetti della disciplina nazionale ritenuti non conformi ai connotati del fair trial di cui all’art. 6 CEDU.
Si arriva così al cuore del presente contributo: la trattazione del procedimento di prevenzione allo stato attuale della normazione. Questo ci ha permesso di analizzare gli aspetti più generali della disciplina processuale, come i soggetti attivi e i soggetti passivi del procedimento e ogni questione ad essi collegata, nonchè i presupposti applicativi delle misure preventive e i rapporti del procedimento de quo col processo penale di cognizione, fino a giungere alla scansione delle varie fasi procedimentali. Si è così partiti dal momento prodromico all’inizio delle investigazioni, per proseguire con l’analisi delle indagini preliminari, fino alla fase del giudizio, nella quale particolare risalto è stato dato alla fase istruttoria e alle problematicità legate ad essa. L’esame della disciplina processuale termina poi con una parte dedicata al momento dell’impugnazione: l’appello avverso i provvedimenti conclusivi del procedimento di primo grado e, infine, il ricorso per Cassazione.
Infine, la parte conclusiva è dedicata agli aspetti critici che da sempre la disciplina preventiva si porta dietro: infatti, nonostante nel tempo siano intervenute riforme volte a correggere le storture dell’istituto e del relativo procedimento, permangono tutt’oggi lacune normative e gravi violazioni dei caratteri essenziali del giusto processo.
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