Tesi etd-03232015-124305 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GALLOTTO, ELISABETTA
URN
etd-03232015-124305
Titolo
La competenza nelle controversie di famiglia: L'articolo 38 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
Parole chiave
- Ripartizione competenze
- tribunale ordinario.
- tribunale per i minorenni
Data inizio appello
13/04/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il mio lavoro di tesi affronta la tematica del riparto di Competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario. Ferma restando una competenza esclusiva in materia penale del tribunale per i minorenni sin dalla sua istituzione(nel 1934),le situazioni riguardanti il minore in ambito civile sono ripartite con il tribunale ordinario.
L'art 38 delle disp.att.c.c. rappresenta la descrizione di tale ripartizione, ed è sul contenuto di tale articolo che verte sostanzialmente l'analisi del mio lavoro.
Verranno affrontate le varie modifiche che tale ripartizione subirà, a partire dalla riforma del diritto di Famiglia del 1975, nonché i vari conflitti di competenza, per i quali vasta è stata la produzione di dottrina e soprattutto di giurisprudenza.
Verrà presa in esame la legge n.54 del 2006 da cui deriva la querelle sulla ripartizione delle competenze circa l’affidamento e il mantenimento dei figli tra i due giudici, soprattutto con riferimento alle differenze processuali tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
Da qui il mio scritto analizza l’evoluzione del riparto di competenza con la legge n.219 del 2012 che apporta, con l'art 3, notevoli modifiche all'art 38 disp.att.c.c. riducendo drasticamente le competenze del giudice specializzato, ora proprie del giudice ordinario. La tecnica legislativa con cui si tratta della ripartizione fa discutere ancora una volta dottrina e giurisprudenza, soprattutto laddove si afferma che le materie rimaste nella competenza del tribunale per i minorenni, subiscono una sorta di attrazione al tribunale ordinario qualora sia in corso un giudizio di separazione e/o divorzio, o comunque contrasti tra i genitori in merito alla responsabilità genitoriale.
Oggetto del mio studio è stato quindi quello di analizzare proprio le ipotesi di connessione di materie rientranti nelle competenze di entrambi i giudici e i relativi conflitti, soprattutto con riferimento alle controversie de poteste.
L'ultima parte del mio lavoro, affronta invece l'introduzione del decreto legislativo n.154 del 28 dicembre 2013, che rappresenta il completamento della equiparazione dello status filiationis, obiettivo perseguito proprio dalla legge n.219, equiparazione che se da un punto di vista sostanziale sembra essersi raggiunta, dal punto di vista processuale non si può affermane lo stesso: permane infatti il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (seppur quest'ultimo eroso della maggior parte delle competenze riguardanti i minori), ma soprattutto permane la diversificazione dei riti a seconda si tratti di figli nati nel o fuori del matrimonio.
Questi ultimi infatti sono destinatari di una tutela esclusivamente camerale: l'art 38 disp.att.c.c. prevede che i procedimenti di mantenimento e affidamento dei figli sono soggetti alle scarne regole degli artt. 737 ss del c.p.c., un rito non regolato da preclusioni ne decadenze e che si rimette sostanzialmente alla discrezionalità del giudice.
I figli nati da genitori coniugati, invece, possono godere di tutte le garanzie proprie del rito di separazione e divorzio. Tutto ciò è riprovevole oltreché incostituzionale.
Il mio Lavoro si conclude con le prospettive di riforma con le quali si auspica sostanzialmente la creazione di un unico Tribunale per la famiglia e per i minori, cui sono devolute tutte le controversie riguardanti appunto la famiglia e i minori, che proceda attraversa un rito ad hoc, conforme ai principi del giusto processo regolato dalla legge.
L'art 38 delle disp.att.c.c. rappresenta la descrizione di tale ripartizione, ed è sul contenuto di tale articolo che verte sostanzialmente l'analisi del mio lavoro.
Verranno affrontate le varie modifiche che tale ripartizione subirà, a partire dalla riforma del diritto di Famiglia del 1975, nonché i vari conflitti di competenza, per i quali vasta è stata la produzione di dottrina e soprattutto di giurisprudenza.
Verrà presa in esame la legge n.54 del 2006 da cui deriva la querelle sulla ripartizione delle competenze circa l’affidamento e il mantenimento dei figli tra i due giudici, soprattutto con riferimento alle differenze processuali tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.
Da qui il mio scritto analizza l’evoluzione del riparto di competenza con la legge n.219 del 2012 che apporta, con l'art 3, notevoli modifiche all'art 38 disp.att.c.c. riducendo drasticamente le competenze del giudice specializzato, ora proprie del giudice ordinario. La tecnica legislativa con cui si tratta della ripartizione fa discutere ancora una volta dottrina e giurisprudenza, soprattutto laddove si afferma che le materie rimaste nella competenza del tribunale per i minorenni, subiscono una sorta di attrazione al tribunale ordinario qualora sia in corso un giudizio di separazione e/o divorzio, o comunque contrasti tra i genitori in merito alla responsabilità genitoriale.
Oggetto del mio studio è stato quindi quello di analizzare proprio le ipotesi di connessione di materie rientranti nelle competenze di entrambi i giudici e i relativi conflitti, soprattutto con riferimento alle controversie de poteste.
L'ultima parte del mio lavoro, affronta invece l'introduzione del decreto legislativo n.154 del 28 dicembre 2013, che rappresenta il completamento della equiparazione dello status filiationis, obiettivo perseguito proprio dalla legge n.219, equiparazione che se da un punto di vista sostanziale sembra essersi raggiunta, dal punto di vista processuale non si può affermane lo stesso: permane infatti il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (seppur quest'ultimo eroso della maggior parte delle competenze riguardanti i minori), ma soprattutto permane la diversificazione dei riti a seconda si tratti di figli nati nel o fuori del matrimonio.
Questi ultimi infatti sono destinatari di una tutela esclusivamente camerale: l'art 38 disp.att.c.c. prevede che i procedimenti di mantenimento e affidamento dei figli sono soggetti alle scarne regole degli artt. 737 ss del c.p.c., un rito non regolato da preclusioni ne decadenze e che si rimette sostanzialmente alla discrezionalità del giudice.
I figli nati da genitori coniugati, invece, possono godere di tutte le garanzie proprie del rito di separazione e divorzio. Tutto ciò è riprovevole oltreché incostituzionale.
Il mio Lavoro si conclude con le prospettive di riforma con le quali si auspica sostanzialmente la creazione di un unico Tribunale per la famiglia e per i minori, cui sono devolute tutte le controversie riguardanti appunto la famiglia e i minori, che proceda attraversa un rito ad hoc, conforme ai principi del giusto processo regolato dalla legge.
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