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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-03222016-203444


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
LAZZINI, ROBERTA
URN
etd-03222016-203444
Titolo
I patti parasociali nel diritto internazionale privato
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Calamia, Antonio Marcello
Parole chiave
  • patti parasociali
Data inizio appello
18/04/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
La legge 31 maggio 1995 n. 218 non stabilisce una disposizione ad hoc in merito ai patti parasociali, motivo per cui l'interprete non può far altro che ricondurre tale fattispecie nell'ambito di una norma di conflitto esistente in grado di ricomprendere il fenomeno in questione, pur non essendo stata per esso pensata.
La figura degli accordi parasociali si caratterizza, da un lato, per il principio dell'autonomia privata e, dall'altro, per il collegamento con il rapporto sociale. Questa constatazione porta a prospettare la possibilità di ricorrere a due criteri di collegamento.
Dovranno essere disegnati i limiti di operatività ratione materiae della lex societatis così come della lex contractus al fine di individuare quale sia il diritto materiale applicabile ad una fattispecie dai contorni così sfumati.
La separazione dalla struttura strettamente societaria e il carattere negoziale pongono l'interrogativo della regolamentazione di tali patti nell'ambito della norma che disciplina le obbligazioni contrattuali.
La questione ampiamente discussa relativa alla possibilità di ricondurre la categoria dei patti parasociali nell'ambito della lex contractus non può prescindere da una previa disamina delle disposizioni normative in materia e da un'indagine sulla derogabilità delle stesse.
L'art. 57 della legge 31 maggio 1995 n. 218 stabilisce che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984 n. 975.
Così viene posto un ponte che va dal sistema di diritto internazionale privato italiano alla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Nonostante la formulazione ampia dell'art 57, la Convenzione cui si rinvia non è applicabile de plano ma necessita di una valutazione ponderata sul caso concreto.
L'art. 1 par. 1 della Convenzione delimita il campo di applicazione alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi e il paragrafo 2 contiene un'elencazione lunga ed analitica delle eccezioni.
L'esclusione di cui alla lettera e) fa riferimento alle “questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche”.
Ai nostri fini si tratta di operare uno sforzo ermeneutico volto ad individuare i margini dell'esclusione della materia societaria al fine di comprendere se la figura dei patti parasociali, almeno a certe condizioni, possa essere regolamentata dalla Convenzione e dal regolamento n. 593/2008.
Seguendo un'interpretazione restrittiva dell'elencazione contenuta nell'art. 1, par, 2, lettera e) basata sul carattere di specialità di questa disposizione rispetto alla norma generale del paragrafo 1, possiamo arrivare ad ipotizzare la possibilità di “escludere dall'esclusione” determinate situazioni giuridiche inerenti al diritto delle società ma regolate in base alla lex contractus.
In particolare, la categoria dei patti parasociali mal si presta ad un'esclusione aprioristica e richiede una valutazione ponderata sul caso concreto volta a verificare se il negozio dispieghi i propri effetti tra i soci uti singuli o fra socio e società, lasciando intatto l'interesse societario stricto sensu inteso.
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