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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-03222014-131424


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
TOMEI, CHIARA
URN
etd-03222014-131424
Titolo
Il nuovo riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni alla luce della legge 219/2012
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
correlatore Prof. Buoncristiani, Dino
Parole chiave
  • Nessuna parola chiave trovata
Data inizio appello
07/04/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il mio lavoro, infatti, propone un excursus storico sulle varie riforme che hanno affrontato la tematica della filiazione, fino a giungere all’attuale legge del 10 dicembre 2012, n. 219.
In particolare, questa analisi parte dalle fondamenta del diritto di famiglia, ovvero dagli aspetti processuali della separazione, dell’introduzione legale del divorzio, delle prime riforme che le hanno contraddistinte.
In seguito prendo in esame la legge 54 del 2006 da cui deriva la querelle sulla ripartizione delle competenza circa l’affidamento e il mantenimento dei figli tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni. Querelle che si basa sostanzialmente su un’unica disposizione: l’art. 38 delle disposizioni per l’ attuazione del codice civile. Tale articolo, infatti, che disciplina la competenza dei tribunali specializzati ha dato vita a molte diatribe, rimettendosi il più delle volte alla produzione di dottrina e giurisprudenza. Questo peraltro è l’oggetto principale della mia analisi. Da qui infatti il mio scritto analizza l’evoluzione di detta competenza attraverso l’ordinanza n. 8362 del 2007 e la legge n. 219 del 2012.
A quest’ultima in particolare è dedicato un intero capitolo, nella parte finale del lavoro di ricerca, in quanto comporta la revisione completa della disciplina giuridica della filiazione.
Infatti la legge n. 219 del 2012 si inserisce in un sistema culturale totalmente differente da quello precedente dove la famiglia non è più composta da un uomo e una donna regolarmente sposati, ma prevede genitori single, coppie omosessuali, famiglie allargate, cambiamento legale del ruolo dei nonni. A conferma di ciò i dati ISTAT rilevano che nel 2009 le libere unioni erano 897 mila e rappresentavano il 5, 9% delle coppie. Erano 533 mila nel 2003 e 343 mila nel 1998. A fianco di ciò rispetto al 1995 le separazioni sono aumentate di oltre il 64% ed i divorzi sono praticamente raddoppiati (+101%). Da non sottovalutare anche il fenomeno tutto recente del cd. «pendolarismo» familiare. Sono pendolari della famiglia le persone che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall’abitazione abituale (per esempio: dal lunedì al venerdì per frequentare i corsi universitari o per motivi di lavoro; per due giorni a settimana per stare con familiari o parenti; per una parte dell’anno in un’abitazione secondaria della famiglia). Nel 2009 i pendolari della famiglia ammontavano a 2 milioni 890 mila (il 4,8% della popolazione). Si tratta di nuclei familiari in cui, sovente, padre e madre hanno residenze separate e momenti di vita comune inferiore a quelli di vita separata . L'abbandono della visione tradizionale della famiglia ed il crescente riconoscimento dei diritti individuali costituiscono i motivi che hanno portato ai mutamenti nel diritto di famiglia, cosicché i diritti del singolo hanno ricevuto una protezione sempre maggiore, a discapito dell'istituto familiare in sé e per sé considerato.

Questa legge ambisce, pertanto, a fare una sintesi di tutti i precedenti interventi riformatori, cercando di omologare in un unico corpus organico tutta la disciplina inerente tale materia, volto a superare i diversi orientamenti che animavano lo scenario prima dell’intervento riformatore.
Seguendo questo obiettivo la legge ha introdotto un principio di civiltà giuridica, principio sicuramente atteso, eliminando ogni discriminazione tra i figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio e che con il decreto legislativo n. 154 del 2013 ha finalmente trovato completa attuazione.
A tal fine, grazie a una modifica apportata all’art. 38 disp. att. c.c., la materia familiare è stata affidata alla competenza del tribunale ordinario, lasciando al tribunale per i minorenni solo competenze de residuo.
Nelle conclusioni analizzo l’esito degli obiettivi preposti dalla legge e le loro conseguenze alla luce della prassi applicativa.
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