Tesi etd-03182019-180838 | 
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    Tipo di tesi
  
  
    Tesi di laurea magistrale LM5
  
    Autore
  
  
    TEDESCHI, SARA  
  
    URN
  
  
    etd-03182019-180838
  
    Titolo
  
  
    Profili di attualità dell'obiezione di coscienza all'aborto per motivi religiosi
  
    Dipartimento
  
  
    GIURISPRUDENZA
  
    Corso di studi
  
  
    GIURISPRUDENZA
  
    Relatori
  
  
    relatore Prof. Consorti, Pierluigi
  
    Parole chiave
  
  - abortion
 - abortion and religion
 - aborto
 - aborto e religioni
 - antico testamento
 - bibbia
 - cattolicesimo e aborto
 - conscientious objection
 - corano
 - cristianesimo
 - diritto soggettivo
 - ebraismo
 - fondamento costituzionale
 - giudaismo e aborto
 - giudice tutelare
 - islam e aborto
 - islamismo
 - medico
 - nuovo testamento
 - obiezione di coscienza
 - ortodossia e aborto
 - padre del concepito
 - protestantesimo e aborto
 - sunna
 - torah
 
    Data inizio appello
  
  
    10/04/2019
  
    Consultabilità
  
  
    Non consultabile
  
    Data di rilascio
  
  
    10/04/2089
  
    Riassunto
  
  L’obiezione di coscienza ha origini in tempi molto lontani ma, nonostante questo, rimane sempre estremamente attuale. Consiste nel contrasto percepito da un soggetto tra una norma esterna impostagli dalla legge e una norma interna derivante dalla sua coscienza.
Durante gli anni, all’obiezione di coscienza contra legem si è andata affiancando l’obiezione di coscienza secundum legem, che consiste nell’intervento con cui il legislatore legittima alcune situazioni per prevenire l’obiezione di coscienza. Questo tipo di legittimazione trasforma l’obiezione di coscienza in opzione di coscienza, dal momento che il legislatore prevede un comportamento alternativo a carico dell’obiettore rispetto a quello originariamente previsto.
All’interno dell’ordinamento giuridico italiano la prima legge che ha disciplinato una forma di obiezione di coscienza fu la legge 772 del 1972, norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, la quale prevedeva la possibilità per i giovani obbligati alla leva militare, di sostituirla con l’adempimento di un altro obbligo alternativo.
La legge 772 del 1972 venne formulata guardando all’obiezione di coscienza come un beneficio connotato da una certa discrezionalità, ma questo modo di percepire l’obiezione di coscienza venne via via a modificarsi anche grazie ad una pluralità di interventi giurisprudenziali non solo nazionali, ma anche europei ed internazionali. Questo portò ad un importante cambiamento in merito alla percezione del fenomeno obiettorio, passando dalla sua mera tolleranza alla sua qualificazione come diritto soggettivo.
La seconda legge italiana a disciplinare un’altra forma di obiezione di coscienza fu la legge 194 del 1978, norma per la tutela sociale della maternità sull’interruzione volontaria della gravidanza. In riferimento a questa legge si è sviluppato l’esame oggetto della mia trattazione.
È evidente che l’obiezione di coscienza sorga primariamente come un moto interiore di carattere coscienziale, che può avere origini ideologiche, morali o religiose, per poi assumere un rilievo anche a livello giuridico-normativo.
Sotto il primo profilo, ed in particolare dal punto di vista religioso, l’indagine fatta ha permesso di evidenziare quali siano le posizioni delle tre principali religioni monoteistiche occidentali (ebraismo, cristianesimo e islamismo) in merito al ricorso all’aborto.
Dall’altro lato, quello giuridico, ho effettuato un approfondimento circa il contenuto della legge 194 e le problematiche specifiche che sono emerse nel corso degli anni a causa di alcune lacune e incompletezze, indicando anche le principali pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite nel tentativo di risolvere le problematiche emergenti. L’esame fatto si è incentrato in particolar modo sulle tre categorie di soggetti richiamati dalla legge di riferimento: il personale sanitario, il giudice tutelare ed il padre del concepito, evidenziando il diverso trattamento riservato dal legislatore a questi soggetti, nonché la giurisprudenza e la dottrina connesse.
Durante gli anni, all’obiezione di coscienza contra legem si è andata affiancando l’obiezione di coscienza secundum legem, che consiste nell’intervento con cui il legislatore legittima alcune situazioni per prevenire l’obiezione di coscienza. Questo tipo di legittimazione trasforma l’obiezione di coscienza in opzione di coscienza, dal momento che il legislatore prevede un comportamento alternativo a carico dell’obiettore rispetto a quello originariamente previsto.
All’interno dell’ordinamento giuridico italiano la prima legge che ha disciplinato una forma di obiezione di coscienza fu la legge 772 del 1972, norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza, la quale prevedeva la possibilità per i giovani obbligati alla leva militare, di sostituirla con l’adempimento di un altro obbligo alternativo.
La legge 772 del 1972 venne formulata guardando all’obiezione di coscienza come un beneficio connotato da una certa discrezionalità, ma questo modo di percepire l’obiezione di coscienza venne via via a modificarsi anche grazie ad una pluralità di interventi giurisprudenziali non solo nazionali, ma anche europei ed internazionali. Questo portò ad un importante cambiamento in merito alla percezione del fenomeno obiettorio, passando dalla sua mera tolleranza alla sua qualificazione come diritto soggettivo.
La seconda legge italiana a disciplinare un’altra forma di obiezione di coscienza fu la legge 194 del 1978, norma per la tutela sociale della maternità sull’interruzione volontaria della gravidanza. In riferimento a questa legge si è sviluppato l’esame oggetto della mia trattazione.
È evidente che l’obiezione di coscienza sorga primariamente come un moto interiore di carattere coscienziale, che può avere origini ideologiche, morali o religiose, per poi assumere un rilievo anche a livello giuridico-normativo.
Sotto il primo profilo, ed in particolare dal punto di vista religioso, l’indagine fatta ha permesso di evidenziare quali siano le posizioni delle tre principali religioni monoteistiche occidentali (ebraismo, cristianesimo e islamismo) in merito al ricorso all’aborto.
Dall’altro lato, quello giuridico, ho effettuato un approfondimento circa il contenuto della legge 194 e le problematiche specifiche che sono emerse nel corso degli anni a causa di alcune lacune e incompletezze, indicando anche le principali pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite nel tentativo di risolvere le problematiche emergenti. L’esame fatto si è incentrato in particolar modo sulle tre categorie di soggetti richiamati dalla legge di riferimento: il personale sanitario, il giudice tutelare ed il padre del concepito, evidenziando il diverso trattamento riservato dal legislatore a questi soggetti, nonché la giurisprudenza e la dottrina connesse.
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