logo SBA

ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03172016-130211


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
MONTANARELLA, GIUSEPPE
URN
etd-03172016-130211
Titolo
La cooperazione tra Commissione Europea e autorità nazionali nel controllo delle concentrazioni fra imprese
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Calamia, Antonio Marcello
Parole chiave
  • autorità nazionali
  • commissione europea
  • controllo concentrazioni
  • libro bianco
  • rinvii
  • sportello unico
  • unione europea
Data inizio appello
18/04/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
66, un controllo delle concentrazioni limitatamente al settore del carbone e dell’acciaio, il Trattato CE, ora Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ,non contiene alcuna disposizione che faccia espresso riferimento alle concentrazioni tra imprese. La Commissione richiamava l'attenzione delle imprese interessate sulla compatibilità dell'operazione con l'art. 82 TCE alle operazioni di concentrazione .
Ai fini del calcolo del fatturato si teneva conto, in via di principio, dei ricavi delle imprese coinvolte nell’ultimo esercizio, al netto degli oneri tributari. 1, n. 2, del regolamento.
Uno dei principi fondamentali della disciplina era quello della competenza esclusiva della Commissione in materia di concentrazioni di dimensione comunitaria. Si fa riferimento agli strumenti di coordinamento tra Commissione ed Autorità Nazionali ed in particolare al meccanismo dei rinvii.
4 del Regolamento 4064/89, tutte le operazioni di concentrazione aventi una dimensione comunitaria(in base alle soglie di fatturato sopra menzionate)dovevano essere notificate alla Commissione “... Ai sensi del terzo paragrafo dell’art. L’attività della Commissione si svolgeva, e si svolge tuttora, in perenne collegamento con le Autorità degli Stati membri fin dal momento della notifica della concentrazione, che viene loro tempestivamente trasmessa. La valutazione della Commissione doveva essere effettuata, ai sensi dell’art. Nel caso in cui, invece, la concentrazione fosse già stata realizzata, l’art.
Al nuovo Regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese si affianca la Comunicazione adottata dalla Commissione nel dicembre 2003 sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali, in cui vengono per la prima volta esplicitati e chiariti i criteri fondamentali utilizzati dalla Commissione stessa ai fini dell’analisi e della valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria. 3 del regolamento 139/2004che nulla innova rispetto all’89.
Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria vanno obbligatoriamente notificate alla Commissione.
4. Par 1, del Regolamento 4064/89, e ciò garantisce, di conseguenza, il carattere preventivo del controllo. In tale periodo, la Commissione può chiedere informazioni, oltre che alle parti, alle imprese concorrenti, ai consumatori e ad altri terzi interessati.
Nelle intenzioni della Commissione, la riforma dei poteri d'indagine e repressivi nel quadro del controllo delle concentrazioni avrebbe dovuto mantenere, nei limiti del possibile, il parallelismo con le disposizioni della nuova normativa antitrust.
Accanto al nuovo regolamento, la riforma del controllo comunitario delle concentrazioni contempla diverse misure non legislative volte ad assicurare un esame più efficiente e qualitativamente migliore delle operazioni.
Ciò premesso, è adesso opportuno soffermare l’attenzione sul meccanismo dei rinvii tra Commissioni ed Autorità nazionali che, oltre ad essere uno dei principali strumenti di coordinamento ed efficienza del sistema del controllo sulle concentrazioni, costituisce anche, e non a caso, il terreno su cui maggiormente si è mosso l’intervento innovatore del legislatore europeo del 2004.
CAPITOLO 2
IL SISTEMA DEI RINVII TRA COMMISSIONE ED AUTORITÀ NAZIONALI
Lo sportello unico e i meccanismi correttivi in funzione del rispetto del principio di sussidiarietà
Per quanto concerne l’intervento innovatore del legislatore europeo del 2004, le questioni procedurali di maggior rilievo affrontate in occasione della riforma del controllo delle concentrazioni sono inerenti ai rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale, e quindi ai criteri di ripartizione delle competenze tra Commissione e Autorità nazionali.
Il controllo europeo delle operazioni di concentrazione tra imprese riguarda la competenza esclusiva della Commissionecon riferimento alle concentrazioni di dimensione comunitaria. Infatti, “gli Stati membri non applicano la loro normativa nazionale sulla concorrenza alle concentrazioni di dimensione comunitaria” (art.21par. 3del Regolamento 139/04). Inoltre, il reg. 139/04 (che si riferisce alla Commissione e alle Autorità nazionali come ad una Rete di Autorità (considerando 32) non permette l’applicazione parallela ad una medesima concentrazione tanto della disciplina comunitaria quanto di quella nazionale.
Il regolamento 139/04 prevede due ordini di procedimenti di rinvio di una concentrazione da Commissione alle Autorità nazionali, e viceversa: - Procedimenti di rinvio prima della notifica (art. 4 reg. 139/04); - Procedimenti di rinvio dopo la notifica (art. 9 e 22 reg. 139/04).
Il rinvio “verso il basso”, dalla Commissione alle Autorità nazionali
Il regolamento 139/04 disciplina, come già il regolamento 4064/89, il possibile rinvio del controllo di una concentrazione dal livello comunitario a quello nazionale successivamente alla notifica dell’operazione.
Ciò avviene “mediante decisione che la Commissione notifica (…) alle imprese interessate e che essa porta a conoscenza delle Autorità competenti degli altri Stati membri”.
Nel caso in cui la concentrazione sia stata rinviata allo Stato membro, “l’Autorità competente dello Stato membro interessato decide sul caso senza indebito ritardo” (art.9 par. 6 reg. 139/04).
Benché il rinvio comporti una deroga al principio della competenza esclusiva della Commissione per valutare le operazioni di dimensione comunitaria, stabilito all’art.
Ulteriori profili critici
Accanto alla questione legata al rinvio parziale, il dettato dell’art. 9, par. 3, che prevede l'obbligatorietà di rinviare il caso alle Autorità nazionali quando il mercato distinto all'interno del territorio di uno Stato membro non costituisca una parte sostanziale del mercato comune. 2, par. 3, del regolamento. 1 delimitavala sfera di giurisdizione della Commissione si fondavano esclusivamente sulle soglie di fatturato delle imprese, in modo del tutto avulso dagli effetti della concentrazione.
Il rinvio “verso l'alto”, dalle Autorità nazionali alla Commissione
L’ipotesi dell’art. Nel caso in cui gli Stati membri non prescrivano l’obbligo di notifica delle concentrazioni, il termine decorre da quando l’operazione è stata resa nota allo Stato membro interessato (art. 22 par. 1 reg.139/04).
Successivamente, la Commissione trasmette la richiesta a tutti gli Stati membri e alle imprese interessate (art. 22 par. 2 reg. 139/04).
Il rinvio pre-notifica
La possibilità di rinvio delle concentrazioni prima della notifica(tanto verso la Commissione, quanto verso le Autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri) è una novità del reg. 139/04. Questa è stata disciplinata al fine di “migliorare ulteriormente l’efficienza del sistema di controllo delle concentrazioni nella Comunità” .
Perché tale rinvio non determini degli effetti collaterali riguardo alla certezza dei tempi del procedimento di valutazione (comunitario o nazionale), la Commissione e le Autorità nazionali di concorrenza devono decidere entro termini brevi e certi se debba essere effettuato un rinvio alla Commissione o agli Stati membri .
La richiesta di rinvio prima della notifica, tanto alle autorità degli Stati membri come alla Commissione, deve essere effettuata, ai sensi del reg. 802/04, tramite uno specifico formulario (Formulario RS). Questo permette alla Commissione di ricevere sufficienti informazioni per poter iniziare la valutazione della richiesta di rinvio. La decisione della Commissione è adottata entro 25 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta motivata da parte della Commissione. In conseguenza della decisione di rinvio della concentrazione ad uno Stato membro, le imprese obbligate non devono più notificare alla Commissione la relativa operazione e a quest’ultima si applica la legislazione nazionale sulla concorrenza.
9 del regolamento, l'art. Il rinvio preventivo sembra rimesso, anche in tal caso, alla discrezionalità della Commissione. Al ricevimento della richiesta la Commissione ne trasmette senza ritardo copia a tutti gli Stati membri.
In questo caso, la competenza della Commissione ad esaminare il caso è esclusiva (ovvia conseguenza del fatto che tutte le autorità competenti hanno aderito alla richiesta di rinvio).
1 del regolamento 139/2004. La norma mira ad escludere dalla competenza della Commissione in alcuni casi che presentano un chiaro collegamento nazionale ad uno degli Stati membri.
Per contro, a determinate condizioni, uno Stato membro può chiedere il rinvio alle autorità nazionali garanti della concorrenza di casi che sono stati notificati ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni (articolo 9).
Si ritiene che, in molti casi, questi fattori siano stati alla base della decisione delle parti di non chiedere il rinvio. In conclusione, “la Relazione del 2009” dà conto al Consiglio dell’applicazione delle soglie per la notifica ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento comunitario sulle concentrazione nella ripartizione dei casi di concentrazione tra il livello comunitario e il livello nazionale, nonché dei meccanismi di rinvio previsti agli articoli 4, 9 e 22 dello stesso regolamento.
Il Libro bianco, pertanto, è suddiviso nei seguenti tre macro punti: 1) riesame sostanziale delle concentrazioni dopo la riforma del Regolamento sulle concentrazioni del 2004; 2) disamina delle acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo; 3) analisi del cd. “rinvio dei casi” e delle nuove misure proposte.
A proposito dell’analisi dei risultati conseguiti nei dieci anni trascorsi dall’entrata in vigore del regolamento 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni, la Commissione osserva che sin dall’adozione del primo Regolamento sulle concentrazioni del 1989, il controllo delle concentrazioni è diventato uno dei pilastri principali della normativa dell’UE in materia di concorrenza e che le sue caratteristiche fondamentali sono ormai consolidate.
Una delle innovazioni più rilevanti apportate dal regolamento del 2004 è stata, senza dubbio, l’introduzione del criterio di “ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva”, quale parametro per l’esame delle operazioni di concentrazione, con conseguente aumento delle possibilità di rinvio dei casi di concentrazione dagli Stati membri alla Commissione e viceversa. Alla luce dell’esame di tali aspetti, la Commissione osserva, quindi, che nel lungo periodo il sistema del Regolamento sulle concentrazioni dovrebbe evolversi in un autentico “spazio europeo delle concentrazioni”, in cui le concentrazioni esaminate dalla Commissione e dalle Autorità nazionali garanti della concorrenza siano soggette ad un unico corpus normativo. 1 del Regolamento) sono esaminate esclusivamente dalla Commissione, evitando così procedure di esame multiple a livello degli Stati membri. La Commissione rileva che l’esperienza ha dimostrato che l’attuale procedura di rinvio prima della notificazione dagli Stati membri alla Commissione, a norma dell’art. Salva l’ipotesi in cui uno Stato membro competente si opponga alla richiesta, alla Commissione spetterebbe la disamina dell’intera operazione. 4 par. 4, del Regolamento sulle concentrazioni, la Commissione propone di precisare le soglie sostanziali per il rinvio.
L’abolizione del presunto “elemento di autodenuncia”, nella prospettiva adottata dalla Commissione, potrebbe portare ad un aumento del numero di richieste a norma dell’articolo 4, paragrafo 4.La proposta volta a razionalizzare il rinvio successivo alla notifica dagli Stati membri alla Commissione
Le vigenti norme in materiadi rinvio successivo alla notificazione dagli Stati membri alla Commissione, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento, determinano il passaggio della competenza dalle Autorità Nazionali alla Commissione; tale passaggio, però, si verifica soltanto nel caso in cui lo Stato membro di riferimento abbia presentato o comunque aderito ad una richiesta di rinvio.
Talora, questo meccanismoha condotto a indagini parallele della Commissione e delle Autorità nazionali garanti della concorrenza, in contrasto con il principio dello sportello unico. La riforma del regolamento sulle concentrazioni nel 2004 ha reso il regime di controllo delle concentrazioni dell'Unione europea più efficiente e prevedibile, preservando la concorrenza effettiva nel mercato unico a vantaggio delle imprese e dei consumatori.
La Commissione, in particolare, ha come obiettivo della consultazione quello di apportare possibili miglioramenti del regolamento UE sulle concentrazioni in relazione alle proposte innovative contenute nel Libro bianco "verso un controllo più efficace delle concentrazioni"".
Le norme sulle concentrazioni attualmente non consentono alla Commissione di esaminare questi effetti, mentre le regole di alcuni Stati membri consentono alle autorità nazionali di farlo.
Nello specifico, per quanto riguarda le proposte della Commissione relative al rinvio prima della notificazione dalla Commissione agli stati membri , di cui all’art. 4(4), queste sono state accolte positivamente sia dalle autorità nazionali degli stati membri, sia dai soggetti privati.
Per quanto riguarda le proposte della Commissione relative al rinvio prima della notificazione dagli stati membri alla Commissione , di cui all’art 4(5), sono state accolte dalla maggioranza, sia delle autorità nazionali, che dai soggetti privati.
22.
CAPITOLO 4
LA NORMATIVA ITALIANA SUL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI
La disciplina nazionale della concorrenza.
Inoltre, l'esperienza dell'Unione europea, nell'applicazione del Regolamento del 1989, aveva evidenziato lacune che sono state in parte sanate dal nuovo Regolamento del 2004; lacune che in alcuni casi sono state colmate anche dall’applicazione in Italia delle norme a tutela del diritto alla concorrenza e dalle decisioni emesse dalla competente Autorità di regolazione . 6, 7, 16, 17, 18 e 19 del medesimo testo normativo. 6, rubricato “divieto di operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza”.
File