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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03152023-101926


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ERCOLINI, BIANCA
URN
etd-03152023-101926
Titolo
L'audizione del minore nel procedimento penale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
  • indagini preliminari
  • minore
  • attendibilità
  • testimonianza
  • udienza incidentale
  • audizione
  • esperto
  • incidente probatorio
  • audizione protetta
  • suggestionabilità
  • vittimizzazione secondaria
  • difesa
  • giusto processo
  • processo mediatico
  • D. lgs. 212/2015
  • individual assessment
  • direttiva 2012/29/ UE
  • Convenzione di Lanzarote
  • vittima vulnerabile
Data inizio appello
17/04/2023
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
L'elaborato intende presentare un'analisi della disciplina inerente l'ascolto del minore nel procedimento penale, concentrandosi sulla tutela offerta dal nostro ordinamento, le metodologie e regole processuali di audizione e le criticità sollevate nel corso del tempo a riguardo. Il legislatore ha infatti operato un intervento alluvionale spinto da quelle che, di volta in volta, sono state percepite come emergenze di carattere sociale, basandosi sul dato emozionale, non recependo al meglio le indicazioni dell'Unione Europea e lasciando sostanzialmente invariate le categorie processuali, senza operare quel rinnovamento che neanche la recentissima riforma Cartabia sembra, per il momento, aver compiuto. La tesi si suddivide in quattro capitoli: il primo riguarda le fonti, europee e nazionali, che introducono e regolano la protezione della vittima particolarmente vulnerabile. La vulnerabilità, e la conseguente classificazione di vittime particolarmente vulnerabili, è entrata a far parte del processo penale relativamente da poco tempo, su spinta della riflessione fatta in campo europeo dalla Convenzione di Lanzarote, trovando il suo statuto europeo nella direttiva 29/2012/UE, recepita in Italia con il D. lgs 212/2015. La direttiva definisce la vittima in modo estensivo, come non solo la persona che subisce il danno, di natura fisica, mentale, emotiva o economica, ma anche il familiare, inteso come colui legato, oltre che da legami di sangue, da rapporti intimi e di affetto; per proteggere la vittima dal rischio di vittimizzazione secondaria, la direttiva impone il riconoscimento del tipo e livello di pericolo e la disposizione di misure idonee di protezione, abbandonando l'idea di forme aprioristiche di vulnerabilità ed invita gli Stati membri a predisporre sempre una valutazione individuale, il cd. individual assessment, che garantisce un trattamento personalizzato e non sottrae automaticamente la vittima dal processo, disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 90 c.p.p., introdotto dal decreto legislativo del 2015 anzidetto. Una vittima in particolare oggetto del nostro studio è il minore, il quale necessita di specifiche cautele volte a non danneggiare il suo corretto sviluppo psico-fisico. Il secondo capitolo segue le disposizioni in materia di indagini preliminari, agli artt. 351 comma 1 ter, 362 comma 1 bis e 391 bis comma 5 bis c.p.p., ove si prevede l'aiuto dell'esperto in psicologia e psichiatria infantile e presenta come tale ausilio non venga ancora ritenuto obbligatorio da tutta la giurisprudenza, che risolve la sua inosservanza in un'ipotesi ex art. 124 c.p.p., affidando alla discrezionalità della polizia giudiziaria e del pubblico ministero la nomina o meno dell'esperto. Importante risulta poi essere l'art. 609 decies c.p., norma procedurale contenuta nel codice sostanziale, che tutela la persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento, e dunque anche nella fase delle indagini preliminari. L'incidente probatorio diventa, in ipotesi di vittima minorenne, da caso eccezionale a regola, subendo numerose deroghe tanto da definirsi incidente probatorio "speciale" poiché basato sui criteri dell'art. 90 quater c.p.p. e previsto solo per la testimonianza; si prosegue poi con la disciplina dell'esame protetto ex art. 398 comma 5 bis, previsto per determinati reati quali tratta di persone, atti persecutori, pedofilia, violenza sessuale, prevedendo che l'esame si svolga in un luogo diverso dal tribunale e che venga registrato. La testimonianza del minore, se già resa durante l'incidente probatorio, non necessita di ripetizione in dibattimento secondo l'art. 190 bis c.p.p., per tutelare la personalità dell'offeso minorenne, anche se solo nel caso di infrasedicenne; la norma tuttavia si affida eccessivamente alla discrezionalità del giudice, sottraendo di fatto il soggetto al contraddittorio. Ai sensi dell'art. 498 comma 4 ter c.p.p. è previsto l'utilizzo di un vetro-specchio, su richiesta della vittima o del suo difensore, in modo che il minore non possa vedere l'imputato, che si trova al di là del vetro-specchio insieme alle parti, mentre le domande passano dal giudice allo psicologo presente con il minore tramite impianto citofonico. Da ultimo, l'analisi del secondo capitolo tratta la deroga alle regole dell'udienza pubblica, disciplinando nei casi che coinvolgono minori, il dibattimento a porte chiuse e il divieto di pubblicazione delle generalità volte ad identificare i bambini coinvolti. Lo studio prosegue nel terzo capitolo con un approfondimento in ambito psicologico-giuridico, sulle linee guida definite dalla Carta di Noto che il giudice dovrebbe seguire per valutare l'attendibilità della testimonianza del minore (l'uso del verbo al condizionale è dovuto alla non vincolatività della Carta di Noto per l'operato dei giudici): il capitolo si chiude con un richiamo al rischio di suggestionabilità e su come questo possa concretizzarsi nel linguaggio verbale e non verbale. Infine, il quarto capitolo chiude l'elaborato con una riflessione sulla necessità di bilanciare la protezione del minore vittima vulnerabile con il diritto alla difesa dell'imputato, trattando poi della inadeguatezza del sistema processuale volto alla tutela del minore e della definizione di un nuovo tipo di vittima, la vittima del processo penale, come l'imputato rivelatosi innocente, e i danni che questi può subire da parte del cd. processo mediatico.
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