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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03152021-123825


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BIANCHI, LORENZO
URN
etd-03152021-123825
Titolo
EXEMPTION FROM LIABILITY, LA NORMATIVA ITALIANA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL WHISTLEBLOWER
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Fioritto, Alfredo
Parole chiave
  • WHISTLEBLOWER 231
Data inizio appello
29/03/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
29/03/2091
Riassunto
Nel 1977 con un atto normativo appartenente alla common law, il Foreign Corrupt Act statunitense, fu sancito il principio per cui gli Stati membri dell’OCSE avrebbero dovuto introdurre la responsabilità penale delle aziende in cui si fossero verificati eventi corruttivi.

Come vedremo nel corso della nostra disamina l’Italia sarà capace di cogliere lo spirito di quel principio adottando una disciplina in cui, oltre a prevedersi la responsabilità dell’Ente, penale, amministrativa o tertium genus come chiariremo nel prosieguo, cerca di creare uno strumento idoneo a soddisfare la finalità di prevenzione cui il complesso normativo è teso.
L’adozione di un modello organizzativo efficace e dinamico che crea una sorta di parziale scriminante (o meglio possibilità di esenzione di responsabilità in tali e specifici casi) nell’eventualità di commissione del reato è finalizzato ad ampliare una realtà operativa in cui la sempre più radicata cultura della prevenzione individuare i fattori di rischio ed adottare misure di trattamento efficaci al fine di evitare il verificarsi di eventi corruttivi o la commissione di reati.
Esamineremo pertanto il concetto di responsabilità dell’Ente e la sua evoluzione nel tempo per soffermarci successivamente sui tratti salienti, più problematici della disciplina vigente e sulla sua efficacia ed operatività nella attuale realtà del paese.

Nel corso del III capitolo verrà presa in esame la vera e propria fase processuale al fine di portare alla luce le differenze riscontrabili e le peculiarità che caratterizzano il processo penale in caso di co-imputazione di persona fisica e persona giuridica.
Verrà anche presa in esame la sezione del decreto relativa alle sanzioni, la problematica della sovrapposizione tra le misure cautelari e le sanzioni stesse sì da chiarificare un punto che, seppur meno stimolante in termini dottrinali, in caso di esito negativo dell’accertamento di responsabilità, rappresenta il fisiologico approdo in un procedimento a carico dell’ente
Seguirà un’analisi dell’evoluzione della disciplina, andremo perciò anche ad approfondire le evoluzioni del d.lgs. 231 ed i casi in cui il legislatore è intervenuto con la finalità di uniformare la disciplina applicabile nel settore pubblico con quella del settore privato; a tale proposito si analizzerà la quaestio delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubblica amministrazione soprattutto con riguardo all’ipotesi in cui l’ente detenga la maggioranza o abbia comunque un’incidenza rilevante, anche se non maggioritaria sulla carta, grazie a disposizioni statutarie.

Tangendo tale argomento si renderà necessario un excursus sulla disciplina di cui alla l. 190/2012 recante disposizioni per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, al fine di rilevare le differenze, le similitudini ed i casi di applicabilità dell’una e/o dell’altra disciplina al caso concreto.

La struttura normativa date le sue primarie finalità di prevenzione trova un’ulteriore leva nella recente introduzione della figura del whistleblower, per questo motivo il candidato ha ritenuto necessario affrontare questo argomento nel capitolo IIII.
Sebbene tema già affrontato nel capitolo terzo, anche nell’ultimo capitolo si è reso necessario un focus sia sulla l. 190 che sul d.lgs. 231 in relazione alla disciplina del whistleblowing.
Al termine del capitolo quarto, grazie anche ad alcuni e più recenti documenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si è espresso e criticamente analizzato l’effetto che l’istituto del whistleblowing, seppur di recente applicazione, ha avuto nel nostro ordinamento, con l’augurio, anche da parte del candidato che tale istituto trovi sempre più ampia applicazione.
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