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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03152017-142702


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BRUNETTI, MARIANNA
URN
etd-03152017-142702
Titolo
L'esdebitazione del fallito, del debitore civile e del consumatore
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
Parole chiave
  • discharge
  • insolvenza
  • liberazione dai debiti residui
  • new fresh start in life
  • sovraindebitamento
Data inizio appello
19/04/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare l’istituto giuridico della esdebitazione introdotto, per l’imprenditore fallito, con la riforma del diritto fallimentare avvenuta con il D.Lgs. n.5/2006. Esso evidenzia a pieno il contenuto innovativo della Novella, la quale non considera più il fallimento come evento negativo che porta alla capitolazione dell’impresa e dell’imprenditore e quindi come sanzione per quest’ultimo, in quanto reo di aver avuto un comportamento antigiuridico e antisociale, di aver tradito la fiducia commerciale e i valori nazionali dell’economia. Anzi il fallimento diventa un evento fisiologico nella vita dell’imprenditore connesso al rischio dell’attività di impresa, volto non alla eliminazione dell’impresa dal mercato, ma quanto più possibile alla conservazione della sua utilità e dei suoi valori produttivi ed alla possibilità che il soggetto fallito possa avere una seconda opportunità, azzerando la sua posizione debitoria non pienamente venuta meno con la procedura concorsuale. Ed è proprio in ciò che consiste l’esdebitazione, quale effetto (eventuale) ultimo del fallimento di nuovo conio: nella liberazione definitiva dalle obbligazioni residue nei confronti dei creditori non interamente soddisfatti, le quali vengono dichiarate inesigibili, per cui il debitore non sarà schiacciato dal peso della debitoria pregressa e potrà essere nuovamente reinserito nel mercato generale sia come produttore che come consumatore. L’istituto così come disciplinato dalla riforma del 2006 ha posto notevoli questioni interpretative di carattere sostanziale, quale ad esempio, quella relativa al significato da attribuirsi al requisito oggettivo, a cui è subordinata la concessione del beneficio ossia la parziale soddisfazione dei creditori; questioni di carattere intertemporale, dovuti ai confini applicativi tra l’esdebitazione e l’istituto ad esso precedente: la riabilitazione civile; processuale e di legittimità costituzionale, in particolare è stato posto in luce il difetto del rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento di esdebitazione nei confronti dei soggetti che dal decreto subiscono effetti pregiudizievoli: i creditori concorsuali. Questioni tutte risolte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità e in parte dalla legislazione integrativa successiva. Un’altra questione particolarmente rilevante è quella di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza e della parità di trattamento con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione del beneficio che era limitato al solo debitore persona fisica fallito, con esclusione di un’ampia categoria di soggetti. Situazione oggi risolta, almeno teoricamente, dalla L. n. 3/2012 che disciplinando apposite procedure concorsuali anche per il debitore civile e per il consumatore sovraindebitati (i quali in precedenza potevano essere sottoposti solo alle esecuzioni individuali), ha previsto il beneficio dell’esdebitazione anche per questi ultimi, beneficio che è effetto automatico per l’accordo di risoluzione della crisi da sovra indebitamento e per il piano del consumatore, invece per la terza procedura quale la liquidazione del patrimonio è un effetto che discende dall’attivazione dell’apposita procedura che ricalca per molti versi l’esdebitazione fallimentare. L’istituto deroga ad alcuni importanti principi civilistici, uno di essi è sicuramente quello per cui l’inadempimento non estingue l’obbligazione, salvo il consenso del creditore o l’impossibilità oggettiva della prestazione, non però riconducibile ad un’impotenza finanziaria del debitore e secondo alcuni deroga anche al principio della responsabilità patrimoniale illimitata ex art. 2740 c.c. e pone a confronto due situazioni giuridiche soggettive contrapposte, da un lato quella del debitore alla liberazione dai vincoli obbligazionari e dall’altro il diritto di credito dei creditori, dando preminenza al primo, in attuazione del principio del favor debitoris, ma purché egli rispetti determinate condizioni soggettive ed oggettive disciplinate dalla legge che ne limitano l’applicazione al soggetto meritevole, anche in applicazione della natura premiale del beneficio e per evitare che il favor si tramuti in un mero privilegio in danno dei creditori ed in generale del mercato. Infatti una concessione troppo disinvolta dell’esdebitazione indurrebbe i creditori a fare meno credito o meglio a concederlo a condizioni più rigorose e in generale verrebbero ridotti tutti i rapporti economici con l’imprenditore o il consumatore rallentando così il progresso ed il mercato.
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