Tesi etd-03142015-164704 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PIOMBINO, SIMONA
URN
etd-03142015-164704
Titolo
"LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE"
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Niccolai, Alberto
Parole chiave
- Corte Costituzionale
- rappresentanze sindacali aziendali
Data inizio appello
13/04/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
L’elaborato si pone come obiettivo quello di offrire una lettura dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori secondo le varie interpretazioni della Corte Costituzionale.
Passando dall’abrogazione di alcune parti dell’art 19 dopo il referendum del 1995, il “nuovo” testo che disciplina le rappresentanze sindacali aziendali, ha suscitato perplessità; le più forti riguardano soprattutto il potere di accreditamento attribuito alle parti datoriali nei confronti delle organizzazioni sindacali, proprio perché l’unico criterio certo per la formazione di RSA è l’aver firmato e negoziato un contratto collettivo applicato in azienda.
Fino a pochi anni fa le varie richieste di rivedere l’art. 19 della L.300/70 sono cadute nel vuoto, ma nel 2013 con la sentenza n. 231, la Corte Costituzionale ha dichiarato la sua illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite anche nell’ambito di associazioni sindacali che, anche se non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori in azienda.
Se è vero che il problema esiste da quando è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 19 è altrettanto vero che si è posto prepotentemente all’attenzione generale a seguito della vicenda della contrattazione “separata” del gruppo FIAT.
Dopo i profili introduttivi, la seconda e terza parte dell’elaborato si occupano del concetto di negoziato rilevante ai sensi del nuovo art. 19 e soprattutto un’intera parte dedicata all’efficacia soggettiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Negli ultimi anni il sistema delle relazioni industriali e il nostro stesso diritto sindacale hanno conosciuto una quantità di mutamenti di tale portata da scuoterne davvero le fondamenta; quindi è apparso doveroso concludere col dare un quadro generale di come sono mutate le relazioni sindacali.
E’ ancora vivo l’acceso dibattito sull’opportunità di un intervento del legislatore.
Passando dall’abrogazione di alcune parti dell’art 19 dopo il referendum del 1995, il “nuovo” testo che disciplina le rappresentanze sindacali aziendali, ha suscitato perplessità; le più forti riguardano soprattutto il potere di accreditamento attribuito alle parti datoriali nei confronti delle organizzazioni sindacali, proprio perché l’unico criterio certo per la formazione di RSA è l’aver firmato e negoziato un contratto collettivo applicato in azienda.
Fino a pochi anni fa le varie richieste di rivedere l’art. 19 della L.300/70 sono cadute nel vuoto, ma nel 2013 con la sentenza n. 231, la Corte Costituzionale ha dichiarato la sua illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite anche nell’ambito di associazioni sindacali che, anche se non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori in azienda.
Se è vero che il problema esiste da quando è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 19 è altrettanto vero che si è posto prepotentemente all’attenzione generale a seguito della vicenda della contrattazione “separata” del gruppo FIAT.
Dopo i profili introduttivi, la seconda e terza parte dell’elaborato si occupano del concetto di negoziato rilevante ai sensi del nuovo art. 19 e soprattutto un’intera parte dedicata all’efficacia soggettiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Negli ultimi anni il sistema delle relazioni industriali e il nostro stesso diritto sindacale hanno conosciuto una quantità di mutamenti di tale portata da scuoterne davvero le fondamenta; quindi è apparso doveroso concludere col dare un quadro generale di come sono mutate le relazioni sindacali.
E’ ancora vivo l’acceso dibattito sull’opportunità di un intervento del legislatore.
File
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LE_RAPPR...ONALE.pdf | 1.09 Mb |
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