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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03132022-121321


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
COLOMBO, GINEVRA
URN
etd-03132022-121321
Titolo
Il divieto di interposizione come tecnica di regolazione del lavoro nelle piattaforme
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Galardi, Raffaele
Parole chiave
  • divieto di interposizione
  • exploitation
  • gig economy
  • intermediazione illecita
  • piattaforme
  • platform work
  • sfruttamento
Data inizio appello
28/03/2022
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Nel presente elaborato viene affrontata l’ipotesi di regolamentazione del lavoro su piattaforma ricorrendo alla tecnica del divieto di interposizione. A seguito della diffusione globale del sistema della gig economy, il fenomeno del platform work, risulta essere sempre più oggetto di discussione in ambienti economici, politici e giuridici, in quanto risulta evidente la difficoltà nel regolamentare una disciplina che di per sé vorrebbe essere il più possibile deregolamentata, secondo una logica di flessibilità estrema. Viene in primo luogo affrontato il fenomeno della gig economy e delle affinità e divergenze con la sharing economy, e conseguentemente l’effetto del platform work nel mercato del lavoro con una prospettiva di carattere internazionale e europeo. Una volta definito il concetto di platform capitalism, si è rivelato necessario, ai fini di una maggiore comprensione del fenomeno, approfondire con una ricerca che, comparando dati raccolti a livello internazionale, europeo e nazionale negli ultimi cinque anni, cerca di tracciare un identikit dei lavoratori su piattaforma e dei rispettivi aspetti sociodemografici e sociologici. Viene poi riportata una disamina di mancate tutele e di possibili soluzioni, talvolta derivanti dalla giurisprudenza interna e internazionale nel tentativo di colmare lacune, talvolta da tentativi normativi più o meno riusciti o applicabili al nostro ordinamento. L’ultimo capitolo si prospetta la possibilità di applicare il divieto di interposizione alle piattaforme e l’eventualità di qualificare le stesse come agenzie di somministrazione. Infine, si richiama la possibilità dell’applicazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera di cui al 603 bis c.p. alle società delle piattaforme, in particolare soffermandosi sulla sentenza del G.u.p. di Milano di ottobre 2021 nei confronti dei manager di una società di intermediazione per Uber Eats.
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