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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03132020-170610


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ORSATTI, GIULIA
URN
etd-03132020-170610
Titolo
Nuove tecnologie procreative e accertamento dello stato di figlio
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Favilli, Chiara
Parole chiave
  • trascrivibilità.
  • genitorialità
  • progresso scientifico
  • incertezza
  • procreazione medicalmente assistita
  • filiazione
  • accertamento
Data inizio appello
16/04/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
La disciplina dell'accertamento dello stato di figlio è congeniale all'identificazione dei genitori di un nato e funzionale quindi alla formazione e alla salvaguardia della stabilità dei rapporti parentali interni alla famiglia, nonché a realizzare diritti fondamentali dell'individuo come quelli all'identità personale e alla conduzione della propria vita privata e familiare.
Per questo motivo, vengono prese in considerazione le regole che informano la disciplina dell’accertamento dello stato di figlio all’interno del Codice civile, così come modificate dall’ultima riforma del diritto della filiazione. Muovendo dagli aspetti che caratterizzano questa disciplina, la tesi si sofferma sulle diverse articolazioni che il legislatore ha inteso da un lato mantenere, come l’operatività delle presunzioni nella filiazione interna al matrimonio e la discrezionalità del riconoscimento quando la filiazione è esterna al vincolo coniugale, ovvero all’istituto dell’adozione che permette l’attribuzione dello stato di figlio in capo a soggetti che non condividono coi genitori il legame genetico; dall’altro invece, si analizzano le innovazioni che il legislatore è stato necessitato ad inserire all’interno dell’ordinamento, al fine di contemplare le diverse realtà fattuali che dal ’42 ad oggi si sono presentate nel contesto sociale, come la legge 19 febbraio 2004, n. 40, cui è affidata la regolamentazione della procreazione medicalmente assistita.
Proprio grazie alle diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita è stato possibile non solo permettere a soggetti naturalmente impossibilitati ad avere figli di aspirare a diventare genitori, ma anche di creare una scissione delle figure genitoriali con conseguente moltiplicazione dei soggetti identificabili come "genitori". Tuttavia, il legislatore non ha fatto altro che porre una linea di demarcazione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, comminando sanzioni per scongiurare l’utilizzo delle tecniche procreative politicamente disapprovate ed elencando tassativamente le caratteristiche che i soggetti richiedenti devono possedere per poter accedere alle suddette pratiche.
Il progresso scientifico-tecnologico ha permesso tuttavia la realizzazione di fattispecie concrete, le quali però sono state prese in considerazione dalla legislazione speciale solo per enunciarne l’assoluto divieto, e non anche per delineare le conseguenze che potessero scaturite dall’elusione di tale divieto.
È stato interessante notare come l’elenco delle caratteristiche soggettive legislativamente previsto espressamente all’art. 5 della legge 40/2004, qualora non rispettato in ogni suo punto, possa riservare non pochi problemi di carattere ermeneutico ai giudici, i quali hanno l’obbligo di trovare soluzioni a casi concreti per i quali però il legislatore non ha specificato alcuna soluzione, né modalità di interpretazione.
Le regole che informano il nostro ordinamento sono risultate insufficienti e obsolete quando si è trattato di dirimere controversie sorte da nascite avvenute in contrasto alla legge con conseguente ampliamento dei margini di incertezza. I processi che vengono analizzati sono caratterizzati, da un lato, dalla domanda di trascrizione di atti di nascita formatisi all’estero di minori nati mediante l’utilizzo di pratiche surrogative, laddove le stesse sono ammesse; dall’altro, dalla domanda di rettificazione di atti di nascita, per essere formalmente identificati come “genitori”, da parte di soggetti che già hanno assunto i relativi obblighi genitoriali nei confronti dei minori titolari, ma che ai sensi dell’ordinamento odierno non possiedono le caratteristiche necessarie per figurare come tali anche in senso giuridico. Ai sensi della disciplina statuale, infatti, i richiedenti devono essere una coppia di sesso diverso in età potenzialmente fertile ed essere entrambi viventi. (fecondazione post-mortem, fecondazione eterologa accidentale o filiazione omogenitoriale).
Il fatto di non aver previsto alcun tipo di regolamentazione qualora i divieti fossero stati trasgrediti ha causato non pochi problemi interpretativi. Dal momento che gli organi amministrativi sono stati posti dinnanzi al fatto compiuto – ad un minore già nato, senza che colei che pretendeva di figurare giuridicamente come madre lo avesse partorito – hanno negato la trascrizione di quegli atti di nascita che erano stati formati all’estero, laddove la liceità della pratica surrogativa è riconosciuta, facendo iniziare così controversie legali basate sull’impossibilità di negare ad un minore di crescere in quel contesto familiare che l’ordinamento dovrebbe ravvisare come idoneo per il bambino e a tutela del suo interesse.
Stessa problematica relativa alla trascrivibilità degli atti di nascita è sorta qualora – sempre grazie al progresso scientifico – sono cadute le regole cardine di individuazione della paternità, qualora la gravidanza fosse stata realizzata col materiale genetico del marito della madre, ma cominciata posteriormente alla morte del coniuge, data la possibilità di crioconservare il materiale genetico necessario al concepimento.
Inoltre, la giurisprudenza si è dovuta pronunciare anche a seguito dell’errore umano, il quale ha permesso ad una coppia di richiedenti di una P.M.A. omologa, di diventare genitore di figli che con loro non condividevano alcun legame genetico.
Per risolvere queste controverse questioni è stato modificato dalla giurisprudenza il concetto di “genitorialità”, di “ordine pubblico” e di “interesse superiore del minore” grazie alle pronunce che pian piano hanno dato modo di riconoscere giuridicamente quelle che vengono chiamate “nuove famiglie”, poiché si contrappongono al modello tradizionale che ancora oggi vede la famiglia formata da due persone dello stesso sesso, unite in matrimonio.
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