Tesi etd-03122022-184217 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
SBERNARDORI, FRANCESCA
URN
etd-03122022-184217
Titolo
Art. 38 disp. att. c.c.: attuali problemi applicativi e futura riforma.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Cecchella, Claudio
Parole chiave
- art. 38 disp. att. c.c.
- competenza
- famiglia
- legge n. 206 del 2021
- tribunale per i minorenni
Data inizio appello
28/03/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
28/03/2062
Riassunto
L’argomento principale della tesi è affrontare le problematiche applicative relative all’art. 38 disp. att. c.c. in particolare in relazione alle modifiche introdotte dalla legge 219 del 2012 e dal d.lgs. 154 del 2013.
Tale articolo ripartisce le competenze tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario ed è stato più volte modificato negli anni, da ultimo anche con la legge delega 206 del 2021.
Nel primo capitolo viene fatta una introduzione che riguarda specificatamente la figura del minore e del tribunale per i minorenni, che venne istituito con R.D. 1404 del 1934.
Da una parte viene sottolineata la specialità della posizione del minore, titolare di diritti indisponibili, e dall’altra il contesto storico che ha portato alla nascita del tribunale per i minorenni, con particolare riferimento alla sua composizione (costituita da quattro giudici, due togati e due laici, il che porta a soluzioni fortemente compromissorie).
Nel secondo capitolo, dopo una analisi del testo dell’art. 38 disp. att. c.c. con la relativa ripartizione delle competenze tra il tribunale per i minorenni ed il tribunale ordinario, ed un accenno alle relative modifiche al testo dell’articolo che si sono susseguite, vengono affrontate le difficoltà applicative ingenerate dalla formulazione dell’articolo come risultante dalle modifiche del 2012 e 2013.
Per concludere vengono poi esaminate le sentenze, successive a tali modifiche, della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo.
Nel terzo capitolo viene invece trattata la riforma dovuta alla legge delega 206 del 2021.
In questo settore, dal punto di vista processuale, ci sono stati negli anni vari tentativi di riforma, ma nessuno di questi è mai giunto all’epilogo legislativo. Il tribunale per i minorenni resiste praticamente immutato dal 1934 e ogni volta che si è andato a toccarlo, l’esito legislativo è stato sempre lo stesso.
La legge 206 del 2021 invece ha avuto maggiore fortuna. Tale legge detta dei principi e criteri direttivi secondo cui il Governo deve adottare dei decreti legislativi per la riforma del processo civile, per la creazione di un rito unico per la famiglia e i minori, e per la istituzione di un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Va a riconoscere quindi l’autonomia del settore in ragione della sua specificità, garantendole un rito ed un giudice ad hoc.
Inoltre, nella legge sono previste delle disposizioni immediatamente precettive, tra cui la diretta modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., che viene analizzata. Questa nuova formulazione risulta più chiara rispetto alla precedente, andando a risolvere i problemi applicativi che si erano creati.
Il nuovo testo si applicherà ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, perciò dal 22 giugno 2022.
Tale articolo ripartisce le competenze tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario ed è stato più volte modificato negli anni, da ultimo anche con la legge delega 206 del 2021.
Nel primo capitolo viene fatta una introduzione che riguarda specificatamente la figura del minore e del tribunale per i minorenni, che venne istituito con R.D. 1404 del 1934.
Da una parte viene sottolineata la specialità della posizione del minore, titolare di diritti indisponibili, e dall’altra il contesto storico che ha portato alla nascita del tribunale per i minorenni, con particolare riferimento alla sua composizione (costituita da quattro giudici, due togati e due laici, il che porta a soluzioni fortemente compromissorie).
Nel secondo capitolo, dopo una analisi del testo dell’art. 38 disp. att. c.c. con la relativa ripartizione delle competenze tra il tribunale per i minorenni ed il tribunale ordinario, ed un accenno alle relative modifiche al testo dell’articolo che si sono susseguite, vengono affrontate le difficoltà applicative ingenerate dalla formulazione dell’articolo come risultante dalle modifiche del 2012 e 2013.
Per concludere vengono poi esaminate le sentenze, successive a tali modifiche, della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo.
Nel terzo capitolo viene invece trattata la riforma dovuta alla legge delega 206 del 2021.
In questo settore, dal punto di vista processuale, ci sono stati negli anni vari tentativi di riforma, ma nessuno di questi è mai giunto all’epilogo legislativo. Il tribunale per i minorenni resiste praticamente immutato dal 1934 e ogni volta che si è andato a toccarlo, l’esito legislativo è stato sempre lo stesso.
La legge 206 del 2021 invece ha avuto maggiore fortuna. Tale legge detta dei principi e criteri direttivi secondo cui il Governo deve adottare dei decreti legislativi per la riforma del processo civile, per la creazione di un rito unico per la famiglia e i minori, e per la istituzione di un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Va a riconoscere quindi l’autonomia del settore in ragione della sua specificità, garantendole un rito ed un giudice ad hoc.
Inoltre, nella legge sono previste delle disposizioni immediatamente precettive, tra cui la diretta modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., che viene analizzata. Questa nuova formulazione risulta più chiara rispetto alla precedente, andando a risolvere i problemi applicativi che si erano creati.
Il nuovo testo si applicherà ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, perciò dal 22 giugno 2022.
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