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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-03112020-161259


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
DEPPERU, GIANNI
URN
etd-03112020-161259
Titolo
Il "diritto societario della crisi" alla luce della nuova disciplina concorsuale: fu vera gloria?
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bartalena, Andrea
Parole chiave
  • finanziamenti dei soci prededucibili
  • proposte concorrenti
  • 182-sexies l.f.
  • Direttiva comunitaria 2019/1023
  • misure d'allerta
  • codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
  • diritto concorsuale
  • diritto societario della crisi
Data inizio appello
16/04/2020
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
16/04/2090
Riassunto
L’espressione diritto societario della crisi è polisemica. Per un primo approccio alla materia, con tale locuzione possono intendersi l’insieme delle disposizioni destinate a regolare il funzionamento della società in un particolare contesto, qual è quello dello “stato di crisi” o di “pre-crisi” (“twlight-zone”). È evidente, ormai, l'acquisita consapevolezza che i nuovi protagonisti della vita economica sono le imprese di tipo collettivo; non è, quindi, più procrastinabile il fatto che diritto societario e diritto della crisi non perseguano un obiettivo comune nella gestione delle situazioni patologiche, le quali vanno a ripercuotersi, non solo, sugli assetti di governance delle società, ma sono anche destinate ad interessare l’intera platea degli stakeholders. I frammenti di disciplina che notoriamente vengono configurati come espressione del “diritto societario della crisi” sono l’art. 182-quater, co. 3, l.f.; l’art.182-sexies l.f.; e la disciplina delle proposte concorrenti, nell'ipotesi in cui come contenuto del piano sia previsto una delibera di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione o di sottoscrizione. Si tratta di disposizioni che rappresentano il precipitato delle scelte di politica legislativa di natura emergenziale, atte a superare la situazione di crisi che a partire dal 2008 immobilizza la nostra economia e che sono unite dalla necessità di preservare, quanto possibile, la continuità aziendale (diretta od indiretta), attraverso varie misure sia di natura finanziaria che patrimoniale. Le citate disposizioni sono state, peraltro, traslate all’interno del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), sarà quindi opportuno valutare l’impatto della nuova disciplina concorsuale su tali istituti anche alla luce della recente Direttiva comunitaria. Della nuova riforma concorsuale meritano, inoltre, attenzione le modifiche introdotte alle disposizioni di "diritto societario comune", particolare riguardo sarà riservato all'art. 375 del Codice della crisi, disposizione che ha aggiunto un ulteriore comma all'art. 2086 c.c., prevedendo che gli amministratori -sotto la vigilanza degli organi di controllo (e dei revisori)- debbano predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, il quale dovrà essere adeguato alla "natura e alle "dimensioni" dell'impresa; con ciò consacrandosi la necessità di una nuova visione del diritto della crisi, sensibile alle strategie gestionali, nella consapevolezza che la rilevazione tempestiva di quello stato, la pianificazione e l’attuazione degli interventi per la sua prevenzione ed i rimedi utilizzabili rientrano nella gestione dell’impresa, per la quale occorre, appunto, predisporre un adeguato assetto. Si dovrà, inoltre, considerare una delle novità del Codice della crisi che, da subito, ha suscitato particolare interesse: le “misure d’allerta”; in tal caso, si tratterà di andare ad indagare se il nuovo istituto possa essere ritenuto un nuovo tassello da inserire nel sintagma “diritto societario della crisi”. Infine, dall'analisi complessiva delle disposizioni citate si cercherà di dare una risposta al quesito se nel nostro ordinamento possa essere individuato un corpo organico di norme di "diritto societario della crisi", dotato di propri principi generali e di proprie categorie giuridiche o se, al contrario, anche l'ultimo intervento legislativo rappresenti un'occasione mancata.
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