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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03082022-105652


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PERAZZINI, LUCREZIA
URN
etd-03082022-105652
Titolo
La messa alla prova tra indicazioni codicistiche e sollecitazioni costituzionali.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Bonini, Valentina
Parole chiave
  • conformità a costituzione della messa alla prova
  • contrasti costituzionali della messa alla prova
  • giustizia riparativa
  • presunzione d'innocenza
  • presunzione di non colpevolezza
  • sospensione del procedimento con messa alla prova
Data inizio appello
28/03/2022
Consultabilità
Completa
Riassunto
La messa alla prova è il più giovane dei riti speciali, introdotto con L. 28 aprile 2014, n. 67. Nato sotto la stella della deflazione, in cerca di una soluzione alternativa all'affliggente problema del sovraffollamento carcerario e dell'ingolfamento del sistema processuale, rileva invero una forte vocazione riparativa, rappresentando il più rilevante esempio di strumento, inserito dal legislatore, ispirato al nuovo paradigma della restorative justice. La disciplina dell'istituto si dirama tra disposizioni presenti nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle disp. di att. del codice di rito, manifestando così la propria doppia natura: istituto a matrice sostanziale ed al contempo processuale.
E' un meccanismo nuovo e flessibile, volto alla sospensione del procedimento in modo da permettere all'imputato di mettersi alla prova, seguendo un programma di trattamento, elaborato d'intesa dall'U.e.p.e.; all'esito della sospensione il giudice verificherà la condotta del probando ed in caso di valutazione positiva in ordine all'adesione di quest'ultimo a quanto prescritto, verrà emessa sentenza di estinzione del reato, ovvero, in caso contrario, il processo riprenderà da dove era stato sospeso.
Proprio tali caratteristiche, che sembrano nascondere un'anticipazione di pena senza un previo accertamento di responsabilità, hanno fatto sorgere innumerevoli interrogativi circa la natura del programma e la conformità dello stesso ai principi costituzionali, in primis alla presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost.
Si avrà modo di analizzare la sentenza del 2018, n. 91, nella quale la Corte Costituzionale ha cercato di porre in salvo il nuovo istituto da frizioni costituzionali, dichiarando chiaramente che il trattamento non costituisce sanzione penale grazie al fondamentale ruolo della volontà dell'imputato, volontà che deve sussistere per tutto l'iter procedimentale.
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