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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-03012023-112603


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
MURACE, LORENZA
URN
etd-03012023-112603
Titolo
LA GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE CONTRATTUALI DEL NUOVO VENTENNIO
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bosetti, Francesco
Parole chiave
  • Sopravvenienze contrattuali
Data inizio appello
14/03/2023
Consultabilità
Completa
Riassunto
UNIVERSITA’ DI PISA
ACCADEMIA NAVALE

Corso di Laurea in Giurisprudenza


TESI DI LAUREA
IN DIRITTO PRIVATO

LA GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE CONTRATTUALI NEL NUOVO VENTENNIO


LAUREANDO: Lorenza Murace RELATORE: Chiar.mo Prof. Francesco Bosetti



Abstract

L’obbiettivo di questo elaborato è analizzare gli effetti diretti e indiretti delle sopravvenienze contrattuali connotate da eccezionalità e straordinarietà, ed in particolare, per riferire il discorso agli ultimi noti eventi, della Pandemia da Covid-19 e della guerra Russo-Ucraina, sui contratti in corso. Ciò, nella prospettiva di individuare le possibili soluzioni coerenti con il nostro panorama giuridico, con un esame sistematico delle norme regolatrici e degli orientamenti della dottrina e giurisprudenza.
Questi nuovi eventi rappresentano infatti uno spunto per svolgere una riflessione sul modo in cui l’ordinamento può reagire alle conseguenze pregiudizievoli che essi possono cagionare sugli equilibri contrattuali.
Alla luce di ciò, la domanda che può sorgere è se siano o meno ancora sufficienti ed adeguate le norme tradizionali dettate per gestire le sopravvenienze oppure se sia necessario elaborare nuove regole – anche al di fuori della ovvia prospettiva de jure condendo – tra le quali in particolare un obbligo di rinegoziazione. La pandemia, così come il conflitto bellico, infatti, rientrano nella nozione di «evento straordinario ed imprevedibile», data dall’art. 1476 c.c., che è idoneo ad ostacolare la lineare esecuzione di un contratto e rappresenta, per questo motivo, un fenomeno che il legislatore cerca di fronteggiare predisponendo istituti giuridici che ne contengano, per quanto possibile, le rischiose conseguenze sui rapporti contrattuali.
I rimedi predominanti all’interno della disciplina generale del contratto sono in realtà rimedi prettamente demolitori, che conducono ad un’inevitabile caducazione del rapporto che sia stato alterato da sopravvenienze: primo, fra tutti, il rimedio della risoluzione del contratto. Questa propensione della disciplina generale del contratto alla caducazione del rapporto costituisca, in realtà, un limite alla piena tutela dei contraenti: in particolar modo, è arduo individuare istituti giuridici che soddisfino l’esigenza di quella parte che, pur subendo la sopravvenienza, non ha al contempo nessun interesse al radicale scioglimento del rapporto.
Di fronte a questa lacuna, da parte del legislatore, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato la teoria dell’obbligo di rinegoziazione, ossia il rimedio conservativo che meglio garantirebbe piena tutela alle parti contraenti. Tuttavia, tutt’oggi, questo obbligo di rinegoziazione non è riconosciuto dalla legge e questo fa sorgere delle criticità dell’istituto.
In particolare, il rischio di riconoscerlo solo in via interpretativa è quello di affidare al giudice il ruolo di valutare la configurabilità e la portata di tale obbligo, con la conseguenza che l’autonomia negoziale viene sacrificata in quanto, nel bilanciamento degli interessi operato dal giudice, risulta prevalente quello al ripristino dell’equilibrio negoziale.
Per questi motivi, sarebbe opportuno e auspicabile un più dettagliato intervento del legislatore che operi dei correttivi per circoscrivere il potere del giudice e risolva gli inevitabili dubbi circa una possibile incompatibilità fra autonomia negoziale privata e poteri di intervento del giudice. L’introduzione di una specifica ed espressa disciplina in materia permetterebbe infatti di chiarire innanzitutto il contenuto dell’obbligo di rinegoziare e, successivamente, grazie a questo, potrebbero risolversi l’impasse a proposito di una possibile incompatibilità fra autonomia negoziale privata e poteri di intervento del giudice.
Non solo, con riferimento ai contratti d’impresa, potrebbe forse essere utilmente introdotta una norma che preveda l’obbligo di rinegoziare il contratto in buona fede a fronte di un evento eccezionale e imprevedibile come la pandemia o il conflitto bellico, stabilendo altresì che, nell’ipotesi in cui la trattativa non abbia successo, prima di poter giungere alla risoluzione del contratto, si proceda ad un’ulteriore fase di “negoziazione assistita”, affidata, non al giudice bensì , ad esempio, alle Camere di Commercio o ad altri soggetti istituzionali presso cui costituire organismi professionalmente competenti e connotati da indipendenza e laddove la rinegoziazione abbia esito positivo, siano rilasciate certificazioni dell’equità che, poi, possano essere spese dalle imprese per accrescere la propria reputazione sul mercato. Questa diversa soluzione è di più rapida percorribilità, poiché non vi sarebbe bisogno di “creare” nulla di nuovo ma solo di specializzare l’attività promossa dalle Camere di Commercio anche in questa materia. Questa è una possibile strada da percorrere per rispondere alle nuove esigenze dei contraenti in difficoltà per le attuali situazioni emergenziali, che valorizza sicuramente gli aspetti della sociale convivenza, concretizzando i valori solidaristici di cui all’art. 2 della nostra Costituzione.
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