logo SBA

ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-02082023-181258


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
CONTI, FILIPPO ANDREA
URN
etd-02082023-181258
Titolo
Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof. Benedetti, Lorenzo
Parole chiave
  • Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa
  • codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
  • procedure concorsuli
  • categorie
  • trattative
  • esonero da revocatoria
Data inizio appello
27/02/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
27/02/2093
Riassunto
“Crisi”: questa la parola che oggigiorno risulta essere tra le più usate nelle discussioni quotidiane, ai telegiornali, alla radio o che ritroviamo imbattendoci nella lettura di riviste specialistiche e non. Da più di un decennio il sistema economico italiano è sempre più contraddistinto da imprese che versano in uno stato di crisi, dovuto specialmente da un contesto economico cambiato nel corso del tempo. La domanda che viene da porsi è la seguente: può l’imprenditore far fronte a codesto stato di crisi aziendale attraverso i giusti strumenti? E in tal caso, quali sono i più idonei? Dal 1942, anno di promulgazione della Legge Fallimentare, ad oggi si sono succeduti diversi strumenti per regolare la crisi d’impresa. All’interno di questo elaborato tratteremo brevemente l’istituto degli accordi di ristrutturazione, attualmente disciplinati dall’art. 57 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e più nello specifico esamineremo gli accordi ad efficacia estesa disciplinati dall’art. 61 del CCII.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono uno strumento che, mediante accordo tra il debitore e i creditori, permettono di ristrutturare l’esposizione debitoria dell’impresa con lo scopo di raggiungere un equilibrio finanziario in grado di adempiere alle obbligazioni previste. Preme ricordare che, in ambito negoziale, vige il principio di relatività del contratto, difatti gli accordi di ristrutturazione sono considerati un contratto di diritto privato, in virtù del quale gli effetti dello stesso non possono estendersi ai terzi, salvo i casi previsti dagli artt. 1372 e 1411 del c.c.
Il legislatore, con l’introduzione di tale strumento, ha dimostrato di avere una duplice intenzione, ovvero: garantire maggiore autonomia al debitore nel corso della negoziazione della crisi ed incentivare gli accordi stragiudiziali nella prospettiva di salvaguardare la continuità aziendale. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il D.L. 35/2005; gli interventi successivi hanno messo in evidenza la volontà da parte del legislatore di cercare di favorire la conduzione della crisi aziendale mediante accordi privati, sebbene condotti sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Ad ogni modo, le scelte prese dal legislatore non sono state sempre lineari, questo è dovuto probabilmente agli innumerevoli interventi avvenuti quasi annualmente. La motivazione dietro tali modifiche, così frequenti, è da attribuirsi al tentativo di rendere lo strumento degli accordi di ristrutturazione più adattabile alle esigenze del mondo imprenditoriale ed economico del nostro paese.
In tale ottica si colloca l’introduzione, con la Legge 132/2015, dell’art. 182-septies che contiene gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, utilizzabile dalle imprese nei confronti dei creditori rappresentati da banche e intermediari finanziari. È infatti da considerare che la percentuale più alta dei creditori di aziende in crisi è costituita da banche ed intermediari finanziari ed è per ciò che il legislatore ha deciso di intervenire in tal senso, producendo una puntuale normativa circa gli accordi relativi a questa specifica categoria di creditori. Successivamente all’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si assiste a modifiche e novità in merito a diversi strumenti. L’istituto più riformato è quello che estenderà lo schema degli accordi previsti dall’art. 182-septies L.F., dando luogo all’attuazione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa previsti dall’art. 61 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il superamento della crisi d’impresa è, dunque, possibile mediante l’utilizzo di questi nuovi strumenti garanti di copiosi vantaggi, poiché più veloci rispetto ad altri e meno onerosi per l’imprenditore. Tra le novità del nuovo istituto si evince la modifica principale costituita dall’estensione dell’accordo a tutti i creditori non aderenti a tale strumento, di conseguenza le specifiche maggioranze qualificate dei crediti necessarie per la rappresentazione delle categorie, individuate tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Altro tema che la seguente tesi provvederà a esplicitare è rappresentato dalle adempienze riguardanti il debitore e il creditore, quindi il concetto della buona fede presente all’interno delle trattative, le novità in merito alle categorie, il benchmark del no creditor worse off, l’esonero da revocatoria, per poi andare ad affrontare, in ultima analisi, gli aspetti contabili, fiscali e penali degli accordi ad efficacia estesa.
Un ulteriore intervento contenuto nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è riscontrabile nella possibilità che, attraverso l’omologa dell’accordo, si possa prevedere la continuazione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta. D’altro canto, il comma 5 dell’art. 61 ci introduce alla possibilità di accedere agli accordi ad efficacia estesa anche senza la previsione della continuità aziendale, qualora l’imprenditore abbia debiti nei confronti di banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo.
La ratio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza viene identificata nell’esigenza di dotare l’imprenditore in crisi di uno strumento differente dalla liquidazione giudiziale, che gli permetta di ristrutturare l’azienda senza dover ricorrere a strumenti troppo massicci. Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, considerando la loro duttilità e adattabilità, si prestano bene a soddisfare la già menzionata esigenza, mettendosi in alternativa agli strumenti pubblici, che, normalmente, sono più lenti, economicamente costosi e inconcludenti.
File