Tesi etd-02042022-175823 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PASSETTI, ELEONORA
URN
etd-02042022-175823
Titolo
La revoca cautelare dell'amministratore nella s.r.l.: problemi interpretativi della disciplina riformata
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Kutufà, Ilaria
Parole chiave
- Revoca cautelare dell'amministratore
- S.r.l.
Data inizio appello
28/03/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
28/03/2092
Riassunto
La società a responsabilità limitata, quale modello di organizzazione dell’attività d’impresa viene introdotta nel nostro ordinamento soltanto con il codice civile del 1942 come modello societario destinato ad imprenditori intenti a promuovere attività di piccole e medie dimensioni.
Il legislatore le riserva una disciplina abbastanza scarna che, per la maggior parte, rinvia a quella prevista per le società per azioni. La dottrina arriva a definirla una “piccola società per azioni senza azioni”, in quanto ogni eventuale lacuna normativa viene colmata facendo ricorso all’applicazione analogica delle norme dettate per la S.p.a.. Ad oggi rappresenta il tipo di società di capitali più diffuso nel panorama imprenditoriale italiano e questo perché, da un lato, “si presta meglio… per l’organizzazione di imprese di modeste dimensioni a base familiare e con compagine societaria ristretta ed attiva” , che vanno per la maggiore nel nostro Paese; dall’altro, tale risultato si deve anche e in particolar modo alla riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003, che, rinnovando la disciplina delle società di capitali, ha inciso in maniera profonda sull’assetto delle S.r.l., creando una marcata frattura rispetto al passato.
Al legislatore delegato, la legge delega per la riforma del diritto societario (l. 3 ottobre 2001, n 366) imponeva di creare un modello di società di capitali autonomo e distinto rispetto alla società per azioni, garantendo “un’ampia autonomia statutaria” nonché la “libertà di forme organizzative” sia pure nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
La nuova disciplina risultante dalla riforma presenta, tuttavia, problematiche relative ai numerosi “spazi vuoti” lasciati nella stessa.
Fu sì raggiunto l’obiettivo di delineare un tipo societario autonomo rispetto agli altri modelli di società di capitali, ma non si riuscì a dotare lo stesso di un complesso di norme sufficienti ad offrire una regolamentazione esaustiva.
Nello specifico, tra le lacune normative più frequentemente riscontrate nella riforma organica delle società di capitali c’è da segnalare la disciplina relativa alla revoca degli amministratori.
La presente analisi si muoverà intorno a tale istituto e, nello specifico, all’unica ipotesi di revoca presa in considerazione dal legislatore, ossia della revoca cautelare cui fa espresso riferimento l’art. 2467, comma 3 del c.c..
Il legislatore le riserva una disciplina abbastanza scarna che, per la maggior parte, rinvia a quella prevista per le società per azioni. La dottrina arriva a definirla una “piccola società per azioni senza azioni”, in quanto ogni eventuale lacuna normativa viene colmata facendo ricorso all’applicazione analogica delle norme dettate per la S.p.a.. Ad oggi rappresenta il tipo di società di capitali più diffuso nel panorama imprenditoriale italiano e questo perché, da un lato, “si presta meglio… per l’organizzazione di imprese di modeste dimensioni a base familiare e con compagine societaria ristretta ed attiva” , che vanno per la maggiore nel nostro Paese; dall’altro, tale risultato si deve anche e in particolar modo alla riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. n.6 del 17 gennaio 2003, che, rinnovando la disciplina delle società di capitali, ha inciso in maniera profonda sull’assetto delle S.r.l., creando una marcata frattura rispetto al passato.
Al legislatore delegato, la legge delega per la riforma del diritto societario (l. 3 ottobre 2001, n 366) imponeva di creare un modello di società di capitali autonomo e distinto rispetto alla società per azioni, garantendo “un’ampia autonomia statutaria” nonché la “libertà di forme organizzative” sia pure nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.
La nuova disciplina risultante dalla riforma presenta, tuttavia, problematiche relative ai numerosi “spazi vuoti” lasciati nella stessa.
Fu sì raggiunto l’obiettivo di delineare un tipo societario autonomo rispetto agli altri modelli di società di capitali, ma non si riuscì a dotare lo stesso di un complesso di norme sufficienti ad offrire una regolamentazione esaustiva.
Nello specifico, tra le lacune normative più frequentemente riscontrate nella riforma organica delle società di capitali c’è da segnalare la disciplina relativa alla revoca degli amministratori.
La presente analisi si muoverà intorno a tale istituto e, nello specifico, all’unica ipotesi di revoca presa in considerazione dal legislatore, ossia della revoca cautelare cui fa espresso riferimento l’art. 2467, comma 3 del c.c..
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