Tesi etd-02022021-115417 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
CITARRELLA, GIUSEPPE
URN
etd-02022021-115417
Titolo
LA CONCESSIONE ABUSIVA DI CREDITO
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Abu Awwad, Amal
Parole chiave
- azione di massa
- concessione abusiva
- funzione bancaria
- illecito plurioffensivo
- insolvenza
- legittimazione del curatore
- lesione patrimoniale
- responsabilità aquiliana
Data inizio appello
22/02/2021
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
22/02/2091
Riassunto
Per abusiva concessione di credito si intende la concessione di credito ad un imprenditore in stato di dissesto, che gli consenta di continuare ad operare sul mercato, e di ritardare la dichiarazione di fallimento o almeno l'apertura di altra procedura di regolazione del dissesto, prevista dalla legge per la migliore tutela della par condicio creditorum.
L'argomento, finora discusso quasi esclusivamente con riferimento alla concessione del credito bancario, risulta prospettabile con riferimento a tutti coloro che concedono credito, nel senso piu' ampio, all'imprenditore in crisi, cosi' contribuendo alla prosecuzione dell'attivita' di impresa. Fornitori a credito, prestatori di servizi essenziali per la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, soci, possono difatti consentire con il loro operare l'abusivo permanere dell'impresa sul mercato.
L'elaborato e' centrato sul comportamento abusivo imputabile alla banca, soggetto professionalmente attrezzato e tenuto ad osservare peculiari e stringenti regole dell'ordinamento settoriale che ne imbrigliano l'attività, il cui operato risulta foriero di ingenerare nei terzi l'aspettativa di una (rectius, l'affidamento in una) gestione del credito che si mostri coerente con le risultanze delle approfondite istruttorie valutative del merito creditizio, cui tale operatore professionale e' tenuto.
La responsabilita' della banca e' da ravvisarsi non solo in caso di dolo ma anche in caso di colpa. La specifica professionalita' richiesta alla banca porta infatti ad escludere la scusabilita' dell’errore dovuto a una grave negligenza nell'istruttoria del fido e nell'erogazione del credito e, considerando il contesto di elevata diligenza nel quale la condotta si produce, sfuma praticamente del tutto la distinzione astratta tra colpa grave e colpa non grave o lieve, qualificandosi come gravemente colposa in ogni caso la condotta del professionista (la banca).
L'argomento, finora discusso quasi esclusivamente con riferimento alla concessione del credito bancario, risulta prospettabile con riferimento a tutti coloro che concedono credito, nel senso piu' ampio, all'imprenditore in crisi, cosi' contribuendo alla prosecuzione dell'attivita' di impresa. Fornitori a credito, prestatori di servizi essenziali per la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, soci, possono difatti consentire con il loro operare l'abusivo permanere dell'impresa sul mercato.
L'elaborato e' centrato sul comportamento abusivo imputabile alla banca, soggetto professionalmente attrezzato e tenuto ad osservare peculiari e stringenti regole dell'ordinamento settoriale che ne imbrigliano l'attività, il cui operato risulta foriero di ingenerare nei terzi l'aspettativa di una (rectius, l'affidamento in una) gestione del credito che si mostri coerente con le risultanze delle approfondite istruttorie valutative del merito creditizio, cui tale operatore professionale e' tenuto.
La responsabilita' della banca e' da ravvisarsi non solo in caso di dolo ma anche in caso di colpa. La specifica professionalita' richiesta alla banca porta infatti ad escludere la scusabilita' dell’errore dovuto a una grave negligenza nell'istruttoria del fido e nell'erogazione del credito e, considerando il contesto di elevata diligenza nel quale la condotta si produce, sfuma praticamente del tutto la distinzione astratta tra colpa grave e colpa non grave o lieve, qualificandosi come gravemente colposa in ogni caso la condotta del professionista (la banca).
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