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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-02012016-151848


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FRAUSIN, LUCREZIA
URN
etd-02012016-151848
Titolo
Remissione del debito
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Pellecchia, Enza
Parole chiave
  • dismissione del credito
  • estinzione obbligazione
  • figure affini
  • finalità abdicativa
  • intento di liberalità e gratuità
  • opposizione del debitore
  • remissione
Data inizio appello
22/02/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
LA REMISSIONE DEL DEBITO


L’istituto è regolamentato dall’art. 1236 c.c. ed in assenza di una definizione normativa, può considerarsi come una rinuncia (non mancano, comunque, voci contrarie in merito per le quali non è possibile parlare di rinunzia in senso stretto) volontaria e gratuita del creditore (titolare di un diritto e nel pieno possesso del potere di disporne) al proprio diritto di credito (lecito possibile, determinato o determinabile), che deve essere portata a conoscenza del destinatario (carattere recettizio) e che, in assenza di opposizione da parte del debitore, entro un congruo termine (da valutare, secondo l’opinione dominate, ex art. 1333 c.c., e dunque, con riferimento gli usi o la natura dell’affare e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza), determina l’estinzione dell’intero rapporto obbligatorio (ma resta inefficace nei confronti di terzi eccezion fatta per le garanzie, reali e personali, legate al diritto principale).
Gli aspetti più problematici dell’istituto e perciò più dibattuti in dottrina sono legati alla struttura. Si discute, infatti, se l’istituto sia riconducibile allo schema negoziale dei contratti (più precisamente al contratto con obbligazioni a carico del solo proponente) riconoscendo anche al debitore un ruolo determinante (potere di opporsi o accettare), oppure se sia preferibile considerarlo come un negozio giuridico unilaterale recettizio (tesi sostenuta dalla dottrina dominante e dalla giurisprudenza), i cui effetti restano condizionati, comunque, alla volontà del destinatario (che può opporsi).
In ordine alla causa del negozio si è sostenuto (tesi maggioritaria) che la stessa sia neutra (in termini di gratuità e/o onerosità) e che l’effetto principale sia quello abdicativo (o dismissivo) del diritto di credito, ovvero che si tratti di un negozio a causa gratuita (assimilabile addirittura alla donazione indiretta), a causa variabile (secondo le intenzioni del creditore), astratta o generica (e dunque, ininfluente).
La dichiarazione remissoria può essere espressa (e non necessita di una forma solenne anche se deve essere effettuata nella stessa forma del negozio cui si riferisce) oppure tacita (desunta da comportamenti inequivocabili ed incompatibili con la volontà del creditore di avvalersi del proprio diritto che andranno rigorosamente valutati e provati caso per caso).
La prova dell’avvenuta remissione, non essendo prescritta una forma ad substantiam, può essere resa anche con testimoni (con le limitazioni previste per i contratti ex artt. 2721 – 2725 c.c.), mentre la restituzione volontaria del titolo (1237 c.c.) costituisce una presunzione di liberazione del debitore (art. 2727 e ss. c.c.).
Alla dichiarazione remissoria il debitore (capace) può formulare opposizione (per molteplici motivazioni), entro un congruo termine, dichiarando di non volerne approfittare e bloccandone in tal modo gli effetti (si tratta di un negozio giuridico autonomo unilaterale e recettizio e costituisce una condizione risolutiva). Nel caso di più obbligazioni solidali ed indivisibili la legittimazione spetterà a ciascun condebitore (qualora la remissione riguardi tutte le obbligazioni) che potrà opporsi solo per la propria parte.
Durante il periodo di pendenza del termine il credito resterà provvisoriamente inesigibile.
La remissione del debito va distinta da altre figure affini quali il pactum de non petendo (accordo negoziale per il quale il creditore si impegna a non esigere quanto gli è dovuto per un tempo determinato o indeterminato), la transazione (che è un contratto stipulato per prevenire o dirimere una lite), l’accordo remissorio (atto atipico bilaterale), la remissione parziale (atto modificativo dell’oggetto dell’obbligazione), la donazione (contratto, con forma solenne, effettuato per l’arricchimento di una delle parti e che deve essere accettato dal beneficiario), la rinuncia (secondo alcuni, in quanto quest’ultima consente solamente la dismissione del diritto e non l’estinzione dell’obbligazione), la datio in solutum, la novazione oggettiva e la compensazione volontaria (contratti che consentono una estinzione dell’obbligazione in maniera satisfattiva), la quietanza a saldo (con la quale il creditore dichiara di essere stato soddisfatto e di non avere null’altro a pretendere), il concordato (che costituisce, anche se parzialmente, una forma di attuazione dell’obbligazione), l’astensione dall’esercizio del diritto (l’estinzione dell’obbligazione avviene solo con il decorso del termine prescrizionale), agevolazioni, sconti abbuoni, dispense, rateizzazioni, dilazioni (rientranti nei rapporti di fatto e di cortesia), il rifiuto del creditore di accettare la prestazione (da valutare caso per caso e secondo l’intento del creditore stesso), il legato di liberazione del debito (negozio giuridico mortis causa).
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