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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-01272016-235640


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FRACELLA, FABIO
URN
etd-01272016-235640
Titolo
I confini mutevoli del contraddittorio. Erosioni silenziose e prospettive europee.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
  • concezione soggettiva e oggettiva del contradditto
  • contraddittorio differito
  • Corte EDU
  • valore probatorio dichiarazioni irripetibili
Data inizio appello
22/02/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto
Nell'architettura del codice del 1988, si può delineare l'esistenza di un'idea, che lega l'art. 2 della legge delega alla riforma dell'art. 111 Costituzione ed ancora alle più recenti problematiche, nazionali ed europee, inerenti la giustizia nella sua dimensione squisitamente prasseologica: il principio del contraddittorio e le erosioni silenziose determinate dalla prassi.
Sforzandoci nell'applicazione di quell'enunciato che vuole essere i nomi conseguenza delle cose, il contraddittorio nella sua etimologia nasconde un modo di comprendere il fenomeno al quale ci approcciamo: dal latino “contra dicere”, dire contro. Fuor di metafora, il diritto dell'imputato a contraddire le dichiarazioni di chi lo accusa. Questo modo d'essere del contraddittorio è stato definito da dottrina ormai unanime come contraddittorio debole: principio al quale si informa la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.
Invero in un'epoca in cui ciò che importa è il Giusto processo e non il mezzo con cui lo stesso viene definito, l'accusatorietà è destinata a rivestire un rilievo non primario. Conseguentemente, il contraddittorio viene preferito nella sua accezione di garanzia individuale di chi sia destinatario di una accusa, piuttosto che come modo d'intelletto dell'organo giudicante. Diversamente, è lo stesso legislatore costituzionale con l. n. 2/1999 ad aver preferito lo slancio ideale verso “un contraddittorio per la prova e non sulla prova” ; un contraddittorio “forte”, elevato da garanzia individuale a metodo di conoscenza e quindi anche e sopratutto “limite di conoscenza” che non dovrebbe essere valicato se non rischiando di muover guerra, come dopo aver passato il Rubicone, a tutto ciò che il processo penale deve garantire, ossia la tutela del soggetto debole nel processo - l'imputato.
Ribadendo i limiti di qualsiasi ricerca ed ancor più in questo caso, reali oltreché conclamati, scopo di chi scrive è quello d'indagare compiutamente la natura del principio del contraddittorio: nella sua dimensione, si potrebbe dire, “originaria” come mera garanzia dell'individuo ma soprattutto nella dimensione preferita dal legislatore costituzionale, come metodo di conoscenza tramite cui si deve necessariamente formare la prova nel processo penale, salvo le deroghe dell'art. 111 comma V Cost. come da riforma ex l. cost.
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