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Tesi etd-01182015-160716


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CANTINI, SAMUELE
URN
etd-01182015-160716
Titolo
Rinvio pregiudiziale e funzione consultiva nel panorama delle Corti internazionali
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marinai, Simone
Parole chiave
  • Corti internazionali
  • Funzione consultiva
  • Rinvio pregiudiziale
Data inizio appello
05/02/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
La presente indagine intende esaminare i caratteri ed il ruolo assunti dall’istituto del rinvio pregiudiziale e dall’attivazione in funzione consultiva delle Corti internazionali rispetto all’impatto sull’ordinamento giuridico cui si rivolgono le competenze dell’organo giurisdizionale sovranazionale.
L’occasione per l’elaborazione di una nuova indagine in materia, è sorta in virtù dell’avvenuta approvazione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del Protocollo n. 16 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il 10 luglio del 2013 .
Il Protocollo introduce la previsione di un nuovo potere consultivo da attribuire alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, permettendo alle più alte Corti di un’Alta Parte contraente di richiedere alla Corte di Strasburgo pareri consultivi su questioni di principio inerenti l’interpretazione o l’applicazione dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dai protocolli allegati.
L’istituto del parere consultivo introdotto dal Protocollo in parola presenta profili di somiglianza ed altri di differenziazione rispetto all’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, contemplato ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. L’indagine adotta il metodo comparatistico per esaminare i modelli di rinvio pregiudiziale contemplati rispetto alle organizzazioni internazionali considerate, avendo cura di analizzare il ruolo assunto dal rinvio pregiudiziale nel rafforzamento del meccanismo di cooperazione tra giudici nazionali e giurisdizioni internazionali.
L’esigenza di dar conto della varietà delle esperienze giurisdizionali nell’abito delle quali è in discussione l’esercizio della funzione consultiva, giustifica l’opportunità di estendere l’oggetto di cognizione del presente lavoro di tesi a sistemi giuridici nell’ambito dei quali l’attivazione in funzione consultiva della Corte internazionale non può dirsi attuativa di alcun rapporto dialogico tra giudice domestico e giurisdizione sovranazionale; è in questa prospettiva che si è trattato della funzione consultiva attribuita alla Corte Interamericana dei diritti dell’uomo ed alla Corte Internazionale di Giustizia, non attivabili per iniziativa dell’organo giurisdizionale nazionale.
Quanto precisato è funzionale alla soddisfazione dello scopo ultimo del presente elaborato: fornire una valutazione comparata dell’impatto che tanto il rinvio pregiudiziale alle Corti internazionali quanto la loro attivazione in funzione consultiva, producono sul rafforzamento del processo di integrazione delle organizzazioni internazionali di riferimento.
La presente indagine non ha la presunzione di esaurire l’analisi delle esperienze maturate rispetto ai modelli di attribuzione della funzione consultiva all’organo giurisdizionale sovranazionale, né rispetto all’istituto del rinvio pregiudiziale di cui si dotino le organizzazioni internazionali; si pone invece l’obiettivo di esaminare i connotati che, in sede di applicazione dell’istituto del rinvio pregiudiziale o di attivazione in funzione consultiva,
siano espressione delle specificità caratterizzanti i sistemi considerati ovvero consentano di rilevare l’esistenza di modelli giuridici efficienti, perciò altrove applicabili.
Non sarebbe stato possibile, per ragioni che addicono allo scopo del presente elaborato, oltreché per la varietà dei modelli predisposti con riferimento all’istituto del rinvio pregiudiziale ed all’attivazione in funzione consultiva delle Corti internazionali, fornire un esame complessivamente esaustivo delle esperienze in materia sviluppate.
La scelta dei modelli da esaminare ha tenuto conto dei sistemi giuridici la cui trattazione meglio consentisse di orientare questo lavoro di tesi all’obiettivo volto a fornire una valutazione comparata ed evidente dell’impatto che il rinvio pregiudiziale alle Corti internazionali e la loro attivazione in funzione consultiva, riverberano sul consolidamento del processo di integrazione delle organizzazioni internazionali di riferimento.
A questo proposito, ad esempio, non si è provveduto all’esame della competenza pregiudiziale riconosciuta al Tribunale andino, pressoché equiparabile alla competenza pregiudiziale riconosciuta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Per l’esiguità numerica e la scarsa significatività delle pronunce pregiudiziali emesse, non si è invece dato conto della competenza pregiudiziale attribuita alla Corte Centroamericana di giustizia; è opportuno precisare, al contrario, che l’esiguità numerica delle opinioni rese dal Tribunale Permanente di Revisione, non ha costituito ragione di esclusione dal presente elaborato della funzione consultiva attribuita Tribunale, specie in forza dell’esistenza del progetto presentato dal Parlamento del MERCOSUR, volto alla creazione di una vera e propria Corte di Giustizia, a tale organo giurisdizionale si intende attribuire il ruolo di interprete uniforme del diritto dell’integrazione.
A fronte del ruolo concretamente marginale assunto dal rinvio pregiudiziale, l’analisi della Corte Caraibica di Giustizia è apparsa opportuna in relazione al carattere imprescindibile del contributo apportato dal rinvio pregiudiziale rispetto all’elaborazione di principi capaci di incidere sul processo di integrazione, manifestamente arretrato nell’esperienza regionale assunta a modello.
Le esperienze maturate nell’ambito delle organizzazioni internazionali sorte nel continente europeo e nel continente americano, sono state capaci di dar vita a meccanismi giurisdizionali più evoluti e sofisticati, in quanto riconducibili a tempi più estesi di gestazione.
Esperienze di competenza pregiudiziale o di attivazione dell’organo giurisdizionale sovranazionale in funzione consultiva, tuttavia, si sono certamente avviate anche con riferimento ai sistemi giurisdizionali riconducibili alle organizzazioni regionali appartenenti ad altre aree geografiche, quali, ad esempio, quelle del continente africano.
Sul piano dell’attivazione in funzione consultiva, è possibile ricordare la procedura di consultazione facoltativa della Corte comune di giustizia ed arbitrato istituita nell’ambito della Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), competente ad assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniforme del diritto commerciale nell’ambito degli ordinamenti degli Stati parte dell’organizzazione. Tuttavia, non è all’attivazione in funzione consultiva della Corte comune di giustizia, preclusa agli organi giurisdizionali nazionali statuenti in Cassazione, che si rimette il processo di uniforme applicazione del diritto regionale, quanto invece all’esercizio della funzione tipicamente giurisdizionale: qualora nell’ambito del processo per cassazione dinanzi alla suprema corte nazionale sia sollevata una questione di interpretazione o applicazione del diritto OHADA, l’organo giurisdizionale nazionale dovrà sospendere il processo e rimettere la questione alla Corte comune di giustizia ed arbitrato, competente in quel caso a conoscere l’intero ricorso per cassazione.
Quanto ai modelli di competenza pregiudiziale maturati nel continente africano, possono essere ricordate la procedura di rinvio pregiudiziale facoltativo alla Corte di Giustizia della Economic Community of Western African States (ECOWAS), la procedura di rinvio pregiudiziale obbligatorio al Tribunale istituito nell’ambito della Southern African Development Community (SADC), cui si associa la mancata previsione di procedure di infrazione volte a sanzionare violazioni del dovere di rinvio pregiudiziale.
Sono altresì investite della funzione pregiudiziale, il cui esercizio fa seguito al rinvio pregiudiziale obbligatorio: la Corte di giustizia dell’Africa orientale, istituita nell’ambito della East African Community (EAC), la Corte di giustizia del Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), la Corte di giustizia della Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Corte di giustizia istituita nell’ambito della Communauté Économique et Monétaire de l'afrique centrale (CEMAC); nell’ambito delle appena menzionate esperienze di integrazione regionale, sono contemplate procedure di infrazione azionabili in caso di violazione del dovere di rinvio pregiudiziale .
L’elaborato si articolerà in quattro capitoli.
Il capitolo primo sarà dedicato all’esame della funzione consultiva che il Protocollo n. 16 allegato alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ha attribuito alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed al corrispettivo istituto del parere consultivo; provveduto alla contestualizzazione delle ragioni che hanno condotto all’adozione dello strumento in parola, l’elaborato esaminerà le conseguenze che deriverebbero dalla ratifica del presente Protocollo, sia con riferimento agli effetti sui procedimenti giurisdizionali nazionali pendenti, sia alla luce del precario equilibrio che connota il funzionamento del sistema giurisdizionale della Corte di Strasburgo. Il capitolo intenderà altresì prospettare l’impatto che l’attivazione in funzione consultiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sarebbe suscettibile di produrre sulla relazione intercorrente tra la Corte di Strasburgo ed il giudice domestico e discuterà della possibilità di ravvisare nel Protocollo in parola, il meccanismo di raccordo tra la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il capitolo secondo sarà dedicato al confronto tra il ruolo assunto dal rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e gli effetti dell’attivazione in funzione consultiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; tramite l’individuazione delle specificità connotanti i rispettivi istituti, verrà esaminato l’impatto che l’emissione del rinvio pregiudiziale o del parere consultivo, producono sul giudice remittente oltreché rispetto alla formazione di definiti indirizzi giurisprudenziali, validi in funzione orientativa per gli organi giurisdizionali che in futuro siano investiti della soluzione di analoghe questioni.
Il capitolo terzo si proporrà di esaminare le specificità che connotano il rinvio pregiudiziale e l’attivazione in funzione consultiva nel panorama di altre Corti internazionali, con riferimento al ruolo a questo proposito assunto dall’organo giurisdizionale sovranazionale nel sistema dell’organizzazione internazionale di riferimento.
Il terzo capitolo sarà articolato in sei paragrafi.
Il paragrafo primo del capitolo terzo esaminerà l’istituto del rinvio pregiudiziale nell’ambito delle funzioni giurisdizionali assunte dalla Corte di Giustizia del BENELUX; tracciati gli aspetti connotanti dell’istituto, indicati i soggetti legittimati alla proposizione del rinvio e gli effetti che si producono in seguito al rilascio del provvedimento emesso all’esito del meccanismo pregiudiziale, l’esame sarà condotto avendo cura di confrontare l’istituto in parola con l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo e con la funzione consultiva attribuita dal Protocollo n. 16 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo alla Corte di Strasburgo.
Il paragrafo secondo fornirà la complessiva trattazione dei caratteri e del ruolo assunto dalla funzione consultiva di cui è investita la Corte EFTA, nell’ambito delle funzioni giurisdizionali di cui l’organo è investito; a questo proposito l’elaborato intenderà rilevare la relazione tra l’adozione di provvedimenti giurisdizionali contrastanti con le determinazioni tracciate dal parere e l’apertura della procedura di infrazione da parte dell’Autorità di sorveglianza EFTA, a fronte del carattere non coercitivo del parere consultivo reso. Sarà altresì ravvisata l’opportunità di contestualizzare l’azione di rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche che intercorrono le Parti contraenti, nella prospettiva volta ad includere la tutela dei diritti fondamentali rispetto all’azione interpretativa dell’Accordo Istitutivo dello Spazio Economico Europeo.
Il paragrafo terzo sarà dedicato alla trattazione dell’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte Caraibica di Giustizia; l’elaborato condurrà l’indagine esaminando gli effetti che la pronuncia pregiudiziale produce rispetto all’elaborazione di principi capaci di incidere sul consolidamento del processo di integrazione regionale, dunque sulla relazione di cooperazione con i giudici nazionali, a fronte dell’impostazione dualista degli ordinamenti degli Stati membri dell’organizzazione di integrazione.
Il paragrafo quarto del presente capitolo, nell’ambito dell’organizzazione di integrazione regionale del MERCOSUR, esaminerà il ruolo assunto dall’attivazione in funzione consultiva del Tribunale Permanente di Revisione, in quanto occasione per affermazioni di principio che definiscano la relazione tra l’ordinamento dell’organizzazione di integrazione e gli ordinamenti degli Stati che sono ne sono membri.
Fornirà altresì menzione del progetto di revisione di origine parlamentare volto all’istituzione della Corte di Giustizia del MERCOSUR, ossia capace di rafforzare il processo di integrazione regionale, attraverso la previsione dell’istituto del rinvio pregiudiziale, perciò irrobustendo i meccanismi di relazione che intercorrono tra l’organo giurisdizionale domestico ed il Tribunale Permanente di Revisione.
Il paragrafo quinto si proporrà di contestualizzare la funzione consultiva di cui è investita la Corte Interamericana dei diritti dell’uomo nel processo diretto al rafforzamento del raccordo tra il sistema convenzionale e gli ordinamenti interni; l’elaborato a tal fine rileverà i tratti connotanti del modello penetrante con cui l’organo giurisdizionale interviene adottando determinazioni interpretative del diritto di integrazione, preservando o promuovendo azioni di revisione democratica dell’ordinamento degli Stati ed il principio dello Stato di diritto, imprescindibili presupposti per lo sviluppo del processo di integrazione in sé orientato alla protezione ed alla promozione dei diritti umani.
Il paragrafo sesto ed ultimo del capitolo terzo, esaminerà la funzione consultiva attribuita alla Corte Internazionale di Giustizia, nell’ambito dei mezzi giurisdizionali di soluzione delle controversie di diritto internazionale. Esporrà le ragioni che conducono ad assumere la giurisdizione consultiva a strumento indispensabile per l’accertamento delle regole di diritto internazionale, circoscrivendo la funzione accertativa agli ambiti di competenza giurisdizionale suscettibili di investire la Corte Internazionale, la cui determinazione dipende dall’identità del soggetto dotato di legittimazione attiva che intenda investire della questione l’organo giurisdizionale.
Il capitolo quarto ed ultimo sarà dedicato all’esame comparato dei modelli considerati, esporrà le risultanze del processo di indagine trasversale compiuta sui modelli giuridici che contemplano l’esercizio della funzione consultiva ovvero l’istituto del rinvio pregiudiziale.
Il capitolo quarto si strutturerà in tre paragrafi.
Il paragrafo primo esaminerà l’istituto del rinvio pregiudiziale e la funzione consultiva attribuita alle Corti internazionali, rispetto ai soggetti legittimati all’attivazione in funzione consultiva dell’organo giurisdizionale sovranazionale ovvero alla richiesta di rinvio pregiudiziale.
Il paragrafo secondo interesserà il confronto tra i modelli esaminati rispetto all’oggetto ed alla natura del pronunciamento richiesto in sede di attivazione dell’organo giurisdizionale in funzione consultiva ed in sede di proposizione del rinvio pregiudiziale.
Il terzo paragrafo del capitolo quarto, sarà dedicato all’esame degli effetti prodotti dall’esercizio della funzione consultiva attribuita alle Corti internazionali considerate ed agli effetti prodotti all’esito del procedimento aperto dal rinvio pregiudiziale su l rafforzamento del processo di integrazione delle organizzazioni internazionali e con riferimento allo sviluppo del dialogo che intercorre tra il giudice domestico e l’organo giurisdizionale sovranazionale, quando allo sviluppo di quel meccanismo di cooperazione, giovi l’attivazione in funzione consultiva dell’organo in parola ovvero il provvedimento emesso all’esito del rinvio pregiudiziale, ossia nelle ipotesi in cui siano i giudici nazionali a domandare l’intervento della Corte internazionale.
L’indagine si articolerà distinguendo il ruolo assunto dalla giurisdizione consultiva e dall’istituto del rinvio pregiudiziale nel processo di conservazione e rafforzamento delle organizzazioni in sé orientate alla regolamentazione degli spazi economici comuni dal ruolo assunto dalla giurisdizione consultiva e dall’istituto del rinvio pregiudiziale nel processo di rafforzamento delle organizzazioni in sé orientate alla protezione ed alla promozione dei diritti fondamentali.

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