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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-01172023-125650


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
SPICCIANI, GIULIA
URN
etd-01172023-125650
Titolo
Il consenso informato nei trattamenti sanitari: l'alleanza terapeutica per il diritto all'autodeterminazione e il caso del paziente minorenne
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Campanelli, Giuseppe
Parole chiave
  • consenso informato durante il covid-19
  • art. 3 legge n. 219 del 2017
  • consenso informato
  • art. 32 cost.
Data inizio appello
01/02/2023
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
01/02/2093
Riassunto
L’articolo 32 della Costituzione segna un elemento di rottura rispetto al periodo liberale e fascista, in quanto fin dal suo incipit muove dalla considerazione unitaria del bene salute, oggetto dell’interesse sia dell’individuo, che della collettività.
Nel passaggio dal modello paternalistico, caratterizzato da un legame di completo affidamento del paziente con il proprio medico, alla c.d. alleanza terapeutica, dettata da un rapporto di reciprocità tra il medico e il paziente, si inserisce la Corte costituzionale, con la sentenza n. 438 del 2008, sottolineando come il consenso informato sia la sintesi dei due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione, e quello alla salute, in quanto ogni individuo ha il diritto di essere curato e il diritto di ricevere informazioni esaurienti, in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, garantendone la libera e consapevole scelta.
Nel 2017 il legislatore è intervenuto per colmare le evidenti lacune normative più volte sottolineate dai giudici nelle varie sentenze, emanando la legge n. 219 dal titolo: “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”.
La legge n. 219 del 2017 definisce i contenuti dell’informazione medica, al fine di garantire al paziente la libera disponibilità del bene salute, che adeguatamente informato, in un rapporto di ascolto reciproco, può consapevolmente decidere se accettare o rifiutare il trattamento sanitario, la cui scelta deve essere rispettata dal medico, che ex articolo 1, comma 6 della legge n.219, è esente da responsabilità civile o penale.
La Cassazione, nella sentenza n. 32124, III Sez. civ., del 10 dicembre 2019, ha ribadito che il consenso informato attiene alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, che non deve limitarsi alla mera raccolta del consenso con la sottoscrizione di un modulo che spesso appare generico e di difficile comprensione: è necessario un dialogo effettivo e reale tra il medico e il paziente che si deve sentire ascoltato e compreso.
Il medico, di fronte al rifiuto del paziente di sottoporsi alle cure, deve prospettare le possibili conseguenze, proporre eventuali alternative e nel caso in cui il paziente confermi la sua volontà, è tenuto ad intraprendere qualsiasi azione a sostegno del paziente stesso, alleviandone sofferenze e ricorrendo anche alla sedazione palliativa profonda.
Sul versante minorile, nonostante l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, per molto tempo, sia la dottrina che la giurisprudenza non hanno dato attuazione ai principi che ricaviamo dal combinato disposto degli articoli 2 e 30 della Costituzione, senza riconoscere alcuno spazio di autodeterminazione al minore, con l’applicazione dell’incapacità anche agli atti di natura personale. Un passo in avanti l’ordinamento lo ha compiuto con la previsione di cui all’art. 3 della legge n. 219 del 2017, stabilendo che il minore, a prescindere dal fatto che sia provvisto o meno della capacità legale di agire, se ha sufficiente capacità di comprensione e di decisione, deve essere adeguatamente informato dal medico, esprimendo la propria volontà di cui l’esercente la responsabilità genitoriale deve farsi interprete, a garanzia dell’identità del minore stesso, preservandone il giusto equilibrio tra la protezione e l’autonomia del minore.
Un’attenta analisi dei formulari e dei moduli sul consenso informato del reparto di neonatologia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, e lo stravolgimento nell’ambiente ospedaliero dovuto alla pandemia da Covid-19, mostrano come il reale contenuto del consenso informato spesso venga travalicato dalle circostanze che non ne permettono un’adeguata applicazione.
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