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Tesi etd-01172019-002124


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
PIOLI, TERESA
URN
etd-01172019-002124
Titolo
Il diritto penale ambientale italiano
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Martini, Adriano
Parole chiave
  • disastro ambientale
  • diritto penale ambientale
  • delitti ambientali
  • ambiente
Data inizio appello
04/02/2019
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
04/02/2089
Riassunto
Questa tesi di laurea affronta il tema dell'evoluzione del diritto penale ambientale nell'ordinamento giuridico italiano.
La stessa definizione di diritto penale dell’ambiente impone di affrontare, preliminarmente, un complesso tema interpretativo, la determinazione dei reali contenuti del bene giuridico ambiente, che non trova una sua definizione normativa.
Attraverso la ricostruzione dell’evoluzione della normativa nazionale in questa materia, emerge invero come lo stesso, dapprima negletto, sia stato in epoca repubblicana ed almeno sino ad oggi, oggetto di considerazione settoriali, che ne valorizzano parti significative, quali l’aria, l’acqua, il suolo. Al tentativo di garantire la salvaguardia della sua salubrità, in una prospettiva antropocentrica, attraverso gli strumenti del diritto penale classico (delitti come il disastro innominato e contravvenzioni come il getto pericoloso di cose) ha fatto seguito l’emersione di un diritto penale speciale, concepito per salvaguardarne le specifiche componenti, come avvenuto con la c.d. legge antismog (la n. 615 del 1966) e poi con quella sull’inquinamento delle acque del 1976 (la c.d. legge Merli n. 319/1976). La scelta di politica legislativa attuata era ne segno di privilegiare fattispecie contravvenzionali, facilmente oblazionabili e di pericolo presunto, e condannate, per la sostanziale inefficienza del sistema giudiziario, ad una vita breve per i brevi tempi di prescrizione. Il risultato conseguito non ha dunque, per ragioni precise, conseguito gli scopi, tantomeno quello, cui non era in definitiva preordinata di una vera e propria tutela penale dell’ecosistema producendo una sostanziale inefficacia del diritto penale ambientale. La terza fase storica è caratterizzata dall’entrata in vigore, sia pure con enorme ritardo (siamo nel 2006) del Testo Unico Ambientale, il frutto della volontà di far confluire all’interno di un unico testo l’intera regolamentazione. Appartiene ad un passato davvero prossimo il passo successivo; dalla constatazione che le maggiori aggressioni al bene, quale che sia la sua natura, derivano da un modo disinvolto di gestire l’attività produttiva da parte di grandi imprese, e dalla constatazione che queste sono strutturate nella forma di persone giuridiche, nasce la decisione di inserire i reati ambientali nel novero di quelli dalla cui commissione può derivare una responsabilità amministrativa dell’Ente di appartenenza del loro autore (2011). Infine interviene nel 2015 la legge n. 68 che ha introdotto nel Codice penale il Titolo VI bis rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”.
L’attenzione di questo lavoro si incentra, invero, sulla portata innovativa dell’intervento legislativo del 2015 che rappresenta una vera svolta per la materia trattata. Ancora una volta sono occorsi molti anni per dare risposta ad un’esigenza da più parti ventilata, che prediligendo la forma delitto, superasse le intrinseche debolezze, politico-criminali, delle vecchie contravvenzioni. Che occorresse cambiare rotta divenne una sorta di impegno doveroso dopo la Direttiva 2008/99/CE, che ha imposto ai legislatori nazionali di prevedere, in materia ambientale, entro il 26 dicembre 2010, sanzioni “efficaci, proporzionali e dissuasive” nei confronti delle condotte che avessero cagionato un pericolo per la salute o per l’ambiente. Quindi l’obiettivo della direttiva era quello di ottenere che gli Stati membri introducessero nel diritto penale disposizioni che efficaci per garantire un adeguato livello di tutela ambientale. Il processo di recezione delle chiare indicazioni contenute nella direttiva comunitaria è risultato lento e difficoltoso, dimostrando una volta di più, l’alto grado di conflittualità dell’interesse ambientale con altri, contingenti e di più immediata percezione, quali quelli legati allo sviluppo economico. Il primo passo è stato davvero molto timido e si è risolto nel conio, con il varo, il 7 luglio del 2011 del decreto legislativo n. 121/2011, attuativo della direttiva. Il legislatore infatti si è limitato ad introdurre nel codice penale due reati contravvenzionali minori, l’art. 727-bis c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e l’art. 733-bis c.p. che prevede l’introduzione del reato di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto. La limitatezza dell’intervento era in qualche modo agevolata da quell’indirizzo giurisprudenziale che attuava la politica penale repressiva per le ipotesi più gravi di alterazione dell’ecosistema, come tali pericolose per la pubblica incolumità, attraverso il ricorso alle fattispecie delittuose classiche del disastro innominato o dell’avvelenamento, cui era affidato un compito per il quale non erano state in origine concepite. La vera svolta arriva quindi con la riforma del 2015, che costituirà oggetto privilegiato dell’analisi compiuta nei capitoli che seguono. Le singole norme saranno così oggetto di interpretazione che ne valorizzi i contenuti positivi e ne evidenzi i profili critici.
La novella ha introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI bis all’interno del quale sono inseriti i nuovi delitti ambientali: inquinamento ambientale (art 452-bis); morte o lesioni come conseguenza del delitti di inquinamento ambientale (art. 452-ter); disastro ambientale (art. 452-quater); delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies); impedimento di controllo (art. 452-septies); omessa bonifica (art. 452-terdecies).
Al centro del nuovo strumentario di tutela si colloca il delitto di disastro ambientale, destinato a raccogliere il testimone dall’esperienza applicativa della tradizionale fattispecie di disastro innominato, storicamente impiegata, in presenza di fattispecie contravvenzionali sentite come insufficienti a sanzionare condotte particolarmente offensive per il bene ambiente, sino a ricomprendervi tutte le ipotesi in cui una contaminazione ambientale avesse provocato un pericolo per l’incolumità pubblica.
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