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Tesi etd-01162018-215557


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FELICI, RACHELE
URN
etd-01162018-215557
Titolo
Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di invalidità del matrimonio nel sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Calamia, Antonio Marcello
Parole chiave
  • matrimonio canonico trascritto
  • legge 218/95
  • ordine pubblico
  • regolamento 2201/2003
Data inizio appello
05/02/2018
Consultabilità
Completa
Riassunto
Nel periodo compreso tra i Patti Lateranensi del 1929 alla fine degli anni Settanta, lo Stato Italiano ha recepito automaticamente le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità matrimoniale canonica, riconoscendo le gli effetti civili in presenza di motivazione.
Nel 1984 sono stati recepiti gli accordi di Villa Madama ritenendo possibile la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale emesse da un tribunale ecclesiastico e soltanto nel momento in cui il provvedimento canonico veniva vagliato dalla Corte d’Appello italiana. Quest’ultima era tenuta, in seguito alla domanda di delibazione, a conoscere la causa, ad assicurarsi che le parti avessero il diritto di agire e di resistere in giudizio e che vi fossero le condizioni per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.
Si sono così create delle divergenze tra la disciplina civilistica delle invalidità matrimoniali per vizi e difetti del consenso e quella canonistica. Per quanto riguarda il codice civile, si riconnette alla convivenza prolungata tra i coniugi dopo il matrimonio una qualche efficacia preclusiva alla proposizione della relativa azione di invalidità, a differenza del codice di diritto canonico che considera irrilevante l’instaurazione di una convivenza tra i coniugi più o meno lunga.
Pertanto le sentenze di nullità canonica sono intervenute frequentemente sui matrimoni che si sono prodotti per molto tempo, in cui si è realizzata una comunione di vita spirituale e materiale che non potevano essere dichiarati nulli dal giudice civile. Si fa così riferimento all’articolo 129 c.c. secondo cui viene prevista la corresponsione di somme periodiche di denaro per un periodo non superiore a tre anni a favore del coniuge in buona fede privo di mezzi propri.
Allo stato attuale vengono riconosciuti a tutti gli effetti le sentenze di nullità canonica nell’ordinamento civile come sentenze di nullità; ad ogni modo, lo scopo dell’accordo del 1984 è stato quello di rendere maggiormente celere il soddisfacimento della pretesa del coniuge che non abbia diritto a ricevere una congrua indennità dall’altro. Solo la Corte d’Appello potrebbe negare il riconoscimento della sentenza canonica per contrarietà all’ordine pubblico italiano, scongiurato il pericolo che uno dei coniugi si trovi privo di mezzi a seguito del riconoscimento agli effetti civili di una sentenza intervenuta dopo una lunga convivenza matrimoniale.
Questi sono i punti principali del presente lavoro, il quale sarà suddiviso in tre capitoli.
Nel primo di questi si tratterà della disciplina del matrimonio all’interno del concordato Lateranense, passando poi alle modifiche che sono state apportate dalla accordo di Villa Madama per considerare i criteri di competenza, la circolazione delle sentenze e la trascrizione dell’atto di matrimonio.
Nel secondo capitolo sarà considerata la disciplina applicabile, analizzando la legge n. 218/1995 per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche, il DPR n. 396 2000 e il regolamento n. 2201/2003, tenendo conto anche delle novità che sono state introdotte dalla riforma del diritto internazionale privato.
Continuando, nel terzo capitolo si analizzeranno le sentenze della Corte di cassazione per evidenziare i cambiamenti che sono stati apportati, in particolar modo con la sentenza numero 16379 del 2014.
Infine sarà introdotto il concetto di principio di ordine pubblico, sia a livello internazionale che interno, considerando le conseguenze che esso ha sulla convivenza tra i coniugi, e i fallimenti del sistema della delibazione all’interno delle sentenze ecclesiastiche.
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