Tesi etd-01152017-134524 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CATANIA, VALERIA
URN
etd-01152017-134524
Titolo
" Diritto penale e Restorative Justice: un rapporto complesso".
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Venafro, Emma
Parole chiave
- giustizia riparativa
- mediazione
- riparazione
Data inizio appello
19/04/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
La presente tesi si inserisce nella discussa evoluzione di quella nuova teoria della giustizia, che si indica con il lessema complesso “Restorative justice”, valorizzando già nel nome la funzione riparatoria dei rapporti reo-vittima e reo-collettività, alla quale deve tendere questa nuova concezione universale di giustizia.
L’obiettivo del presente studio di ricerca consiste nel decifrare i complessi termini del rapporto esistente fra giustizia riparativa e diritto penale, sia a livello teorico per quanto concerne il ruolo, la collocazione dogmatica e gli apporti della prima al secondo, sia più specificatamente a livello pratico, analizzando gli articoli che disciplinano le discusse forme di diversion e probation tramite cui questa si manifesta nel nostro ordinamento, ossia condotte riparatorie, mediazione e talvolta anche tenuità del fatto.
Ebbene, ragionando in questi termini allora, soprattutto in base all’analisi che si farà dei nuovi interventi legislativi sul tema (legge delega 28 aprile 2014 introduttiva del nuovo art. 168 bis. c.p. e del disegno di legge A.S. 2067) si arriverà a proporre un particolare nuovo ruolo e nuova funzione della riparazione in senso lato, tale che lo studio possa arrivare a proporre, in una prospettiva de iure condendo, quello che potrebbe essere un più corretto ambito di applicazione della restorative justice, rispetto a quanto sostenuto dalle più recenti dottrine, soprattutto in riferimento a quella che la vorrebbe come un criterio di ermeneutica del diritto penale. Per quanto quest’ultima sia la migliore sulle altre, questa non sembra completamente legittima, perché significherebbe attribuire -seppur residualmente- un ulteriore funzione alla pena, quella riparatoria, che invece come si dimostrerà non può esistere. Pertanto la riparazione e di conseguenza la giustizia riparativa, pur dovendo giustamente uscire dall’ambito dei reati bagatellari o minori, dove erano state rilegate creando più danni che benefici, dovranno nella sfida di diventare di applicazione generale subire una battuta d’arresto per quanto riguarda il loro ruolo di fronte al diritto penale, dovendosi accontentare di essere delle mere cause di deflazione (rectius di depenalizzazione) in concreto, non avendo i presupposti per aspirare ad essere qualcosa di più, pena lo scavallamento del diritto penale nella civilizzazione dello stesso. Solo con questa limitazioni allora la giustizia riparativa potrà diventare una chiave di volta interessante per lo sviluppo del diritto penale, perché come causa di deflazione eso-sistemica la restorative justice potrà allora sublimare anche l’ altro suo classico compito di stabilizzatore endo-sistemico, potendo produrre quella funzione del diritto penale che maggior dottrina ha definito la general prevenzione positiva.
L’obiettivo del presente studio di ricerca consiste nel decifrare i complessi termini del rapporto esistente fra giustizia riparativa e diritto penale, sia a livello teorico per quanto concerne il ruolo, la collocazione dogmatica e gli apporti della prima al secondo, sia più specificatamente a livello pratico, analizzando gli articoli che disciplinano le discusse forme di diversion e probation tramite cui questa si manifesta nel nostro ordinamento, ossia condotte riparatorie, mediazione e talvolta anche tenuità del fatto.
Ebbene, ragionando in questi termini allora, soprattutto in base all’analisi che si farà dei nuovi interventi legislativi sul tema (legge delega 28 aprile 2014 introduttiva del nuovo art. 168 bis. c.p. e del disegno di legge A.S. 2067) si arriverà a proporre un particolare nuovo ruolo e nuova funzione della riparazione in senso lato, tale che lo studio possa arrivare a proporre, in una prospettiva de iure condendo, quello che potrebbe essere un più corretto ambito di applicazione della restorative justice, rispetto a quanto sostenuto dalle più recenti dottrine, soprattutto in riferimento a quella che la vorrebbe come un criterio di ermeneutica del diritto penale. Per quanto quest’ultima sia la migliore sulle altre, questa non sembra completamente legittima, perché significherebbe attribuire -seppur residualmente- un ulteriore funzione alla pena, quella riparatoria, che invece come si dimostrerà non può esistere. Pertanto la riparazione e di conseguenza la giustizia riparativa, pur dovendo giustamente uscire dall’ambito dei reati bagatellari o minori, dove erano state rilegate creando più danni che benefici, dovranno nella sfida di diventare di applicazione generale subire una battuta d’arresto per quanto riguarda il loro ruolo di fronte al diritto penale, dovendosi accontentare di essere delle mere cause di deflazione (rectius di depenalizzazione) in concreto, non avendo i presupposti per aspirare ad essere qualcosa di più, pena lo scavallamento del diritto penale nella civilizzazione dello stesso. Solo con questa limitazioni allora la giustizia riparativa potrà diventare una chiave di volta interessante per lo sviluppo del diritto penale, perché come causa di deflazione eso-sistemica la restorative justice potrà allora sublimare anche l’ altro suo classico compito di stabilizzatore endo-sistemico, potendo produrre quella funzione del diritto penale che maggior dottrina ha definito la general prevenzione positiva.
File
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Tesi_di_...leria.pdf | 1.77 Mb |
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