ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-01152014-092049


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FERRAUTO, LAURA
URN
etd-01152014-092049
Titolo
Il crimine individuale di aggressione nella riforma dello statuto della Corte Penale Internazionale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Marinai, Simone
Parole chiave
  • emendamenti
  • crimine di aggressione
  • CPI
  • Statuto di Roma
Data inizio appello
05/02/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il crimine di aggressione ha una storia complessa per quanto riguarda la formazione della sua fattispecie, a tal punto che la sua definizione è stata qualificata come uno dei temi più controversi nel diritto internazionale fin dal tempo della Società delle Nazioni. Le motivazioni si ricollegano al fatto che, nel diritto internazionale generale, fino alla Prima guerra mondiale, l’aggressione era considerata come uno strumento legittimo di risoluzione delle controversie tra gli Stati. Malgrado i cambiamenti storici, gli stermini del secondo conflitto mondiale e il conseguente ripudio della guerra e di ogni altro strumento di violenza da parte della comunità internazionale, la repressione del crimine di aggressione è rimasta in sospeso per un lungo periodo. Né la storica sentenza del Tribunale di Norimberga, che ha sancito la possibilità di attribuire all’individuo-organo una responsabilità per il crimine di aggressione, né la Risoluzione 3314 dell’ONU del 14 dicembre 1974 sull’aggressione degli Stati, hanno permesso di giungere ad una definizione generalmente condivisa del crimine che potesse permetterne la repressione. Le resistenze verso la codificazione di uno strumento che individuasse la fattispecie del crimine individuale di aggressione sono da individuare nel fatto che in questa maniera si andrebbe ad intaccare la sfera della sovranità degli Stati, che solo questi possono decidere di limitare mediante la stipulazione di trattati internazionali.
Inoltre, la materia relativa all’aggressione ha la sua influenza anche nell’ambito delle competenze del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, attribuitegli dal capitolo VII della Carta relativo all’azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione.
Questo è oggettivamente il punto più problematico delle discussioni che riguardano l’inclusione dello stesso nella giurisdizione della CPI.
Quest’analisi inizia con il delineare la distinzione tra atto di aggressione come illecito dello Stato e crimine di aggressione commesso dall’individuo visti come due volti della stessa medaglia, analizzando la risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’istituzione dei tribunali militari internazionali di Norimberga e di Tokyo e dei tribunali penali ad hoc per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia e in Ruanda e l’art.16 del Progetto del codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità. All’interno dello stesso capitolo si tratterà dell’elaborazione della definizione del crimine di aggressione, prendendo in esame l’art.5 dello Statuto di Roma, in cui si stabiliva che la Corte penale potesse esercitare la sua giurisdizione sul crimine di aggressione soltanto dopo una futura decisione degli Stati Parti. A seguito della chiusura della Conferenza di Roma, gli sforzi nel cercare di trovare un accordo generalmente condiviso sulla definizione dell’aggressione e sulle condizioni di esercizio della giurisdizione sono stati compiuti, in un primo tempo, all’interno della Commissione preparatoria per l’attuazione dello Statuto di Roma. Questa, non riuscendo a pervenire a un risultato finale, decise di affidare i lavori ad una commissione tecnica specifica che aveva il solo scopo di vagliare le problematiche relative all’aggressione: lo Special Working Group on the Crime of Aggression. Tale gruppo, dopo un lavoro di ben cinque anni, è arrivato nel 2009 a redigere un ampio progetto sul crimine di aggressione che comprendeva i punti di accordo raggiunti dalle diverse delegazioni partecipanti, ma anche quei punti in cui un consenso non si era potuto trovare, in particolare con riguardo al ruolo che avrebbe dovuto svolgere il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un atto di aggressione commesso da uno Stato. Lo Special Working Group ha lasciato il compito di sciogliere i nodi più delicati agli stessi Stati Parti che, a otto anni dall’entrata in vigore dello Statuto di Roma, si sono riuniti per la prima Conferenza di revisione a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all’11 giugno 2010.
Il secondo capitolo tratta, infatti, del cammino verso Kampala, di questa Conferenza nell’ambito della quale lo Statuto è stato emendato a maggioranza, approvando tre nuovi articoli: l’art.8 bis, par 1 e 2, l’art.15 bis e 15 ter. Nel primo articolo si pone la distinzione tra paragrafo 1 in cui viene definito il crimine di aggressione imputabile all’individuo, e paragrafo 2 in cui viene definito l’atto di aggressione da parte dello Stato. Viene così a istituirsi tra i due piani una relazione biunivoca molto complessa.
Nel terzo capitolo vengono poi esaminate le condizioni per l’esercizio della giurisdizione da parte della Corte penale internazionale, analizzando gli artt. 15 bis e 15 ter. In particolare il primo articolo si riferisce al rinvio (referral) di un caso alla Corte penale internazionale da parte degli Stati Parti e del Procuratore della Corte; invece il secondo articolo si riferisce alla questione controversa del rinvio da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. All’interno del medesimo capitolo viene posta l’attenzione anche sulla relazione intercorrente tra il Consiglio di Sicurezza e la Corte penale internazionale, sul lavoro della commissione preparatoria della Corte Penale Internazionale e sulla distinzione tra responsabilità statale e responsabilità individuale.
In questo modo, il crimine di aggressione, dopo numerose difficoltà, è entrato a far parte dei crimini rientranti sotto la giurisdizione della Corte. L’unica nota negativa introdotta dagli emendamenti alla Conferenza sono state le due condizioni che hanno limitato l’importante traguardo raggiunto: da una parte è necessario che gli Stati accettino la giurisdizione della Corte sull’aggressione per essere indagati e, d’altra parte , i tempi di attesa sono molto lunghi in quanto l’effettiva giurisdizione sarà attuata subordinatamente ad una decisione che sarà presa soltanto nel 2017 dall’Assemblea degli Stati Parti.





File