Tesi etd-01142014-131059 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
CALISTRI, CHIARA
URN
etd-01142014-131059
Titolo
La riforma dello status filiationis: luci e ombre della l. 10 dicembre 2012, n. 219.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Murgo, Caterina
Parole chiave
- cognome figli
- costituzione status filiationis
- parentela naturale
- trattamento successorio filiazione
- unificazione status filiationis
Data inizio appello
05/02/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il presente lavoro si propone di analizzare le principali modifiche, apportate alla disciplina della filiazione, dalla l. 10 dicembre 2012, n. 219, il cui fulcro è rappresentato dal nuovo art. 315 c.c., che sancisce lo statuto giuridico unitario di tutti i figli, a prescindere dal fatto che essi siano nati all’interno del matrimonio o al di fuori di esso.
Dopo una breve introduzione al percorso che ha portato alla nuova legge, viene esaminato il contesto in cui è maturata la riforma.
Al riguardo, si pone l’accento sul mutato concetto di famiglia, che ha caratterizzato gli ultimi decenni; sulla disciplina della filiazione contenuta nella Costituzione del 1948; nonché sulle indicazioni provenienti, in materia, da fonti sovranazionali, in particolare dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, e dalle principali esperienze europee.
Sono poi illustrate le principali novità introdotte dalla legge 219/2012, dirette a dare attuazione al nuovo art. 315 c.c., nell’ottica dell’unificazione dello status filiationis.
Da questo punto di vista, risulta particolarmente significativa la riformulazione degli artt. 74 e 258 c.c., perché in grado di incidere su aspetti che ancora discriminavano, ingiustificatamente, i figli nati al di fuori del matrimonio rispetto a quelli nati all’interno di esso.
In particolare, meritano attenzione il nuovo concetto di parentela e gli effetti della riforma sul trattamento successorio, sia dei figli che dei parenti, prima definiti “naturali”.
In conclusione, sono analizzati in prospettiva critica alcuni aspetti problematici, sui quali la legge 219/2012 non è intervenuta o non lo ha fatto in maniera soddisfacente.
Permangono taluni profili critici della disciplina della filiazione, quali le modalità di accertamento dello status di figlio, a seconda che costui sia stato generato da genitori sposati oppure no; la differente solidità tra i due status giuridici, a cui il legislatore riconduce la modifica delle norme sulle azioni di stato; la procedura di inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore; infine, la disciplina di attribuzione del cognome ai figli.
Dopo una breve introduzione al percorso che ha portato alla nuova legge, viene esaminato il contesto in cui è maturata la riforma.
Al riguardo, si pone l’accento sul mutato concetto di famiglia, che ha caratterizzato gli ultimi decenni; sulla disciplina della filiazione contenuta nella Costituzione del 1948; nonché sulle indicazioni provenienti, in materia, da fonti sovranazionali, in particolare dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, e dalle principali esperienze europee.
Sono poi illustrate le principali novità introdotte dalla legge 219/2012, dirette a dare attuazione al nuovo art. 315 c.c., nell’ottica dell’unificazione dello status filiationis.
Da questo punto di vista, risulta particolarmente significativa la riformulazione degli artt. 74 e 258 c.c., perché in grado di incidere su aspetti che ancora discriminavano, ingiustificatamente, i figli nati al di fuori del matrimonio rispetto a quelli nati all’interno di esso.
In particolare, meritano attenzione il nuovo concetto di parentela e gli effetti della riforma sul trattamento successorio, sia dei figli che dei parenti, prima definiti “naturali”.
In conclusione, sono analizzati in prospettiva critica alcuni aspetti problematici, sui quali la legge 219/2012 non è intervenuta o non lo ha fatto in maniera soddisfacente.
Permangono taluni profili critici della disciplina della filiazione, quali le modalità di accertamento dello status di figlio, a seconda che costui sia stato generato da genitori sposati oppure no; la differente solidità tra i due status giuridici, a cui il legislatore riconduce la modifica delle norme sulle azioni di stato; la procedura di inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore; infine, la disciplina di attribuzione del cognome ai figli.
File
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04capito...attro.pdf | 499.39 Kb |
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06indice.pdf | 129.17 Kb |
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