Tesi etd-01122024-131149 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GIANNONI, ANDREA
URN
etd-01122024-131149
Titolo
Costituzione e Codice del terzo settore. Possibile esistenza di un conflitto tra la disciplina degli Enti religiosi civilmente riconosciuti e l'art.20
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Consorti, Pierluigi
Parole chiave
- 20
- articolo
- codice
- Costituzione
- settore
- terzo
Data inizio appello
01/02/2024
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Costituzione e Codice del terzo settore. Possibile esistenza di un conflitto tra la disciplina degli Enti religiosi civilmente riconosciuti e l’art.20
Questo studio si prefigge di verificare se sussista, o meno, un conflitto tra l’art.20 della Costituzione e la disciplina prevista dal Codice del terzo settore per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti. I risultati di tale studio sono stati supportati sia dal punto di vista sostanziale, sia attraverso il riferimento alla normativa fiscale recente; in particolare facciamo riferimento alla Circolare n°15/E del 17 maggio 2022, specificata dalla Circolare n°35/E del 28 dicembre 2023 e la Risoluzione n°75 del 21/12/2023 dell’Agenzia delle entrate. I risultati ottenuti sono stati raggiunti attraverso due ricerche riguardanti, rispettivamente, la prima i principi costituzionali applicabili al Terzo settore, più precisamente quegli articoli della Costituzione indicati dall’art.1 della legge delega del 6 giugno 2016, n°106, ovvero gli artt. 2,3,18 e 118 c.4.; a cui vanno aggiunti gli artt.4 e 9 i quali, seppur non menzionati dalla legge delega, vengono ripresi direttamente dal Cts., a ciò va aggiunto l’approfondimento del significato di “ente ecclesiastico”; approfondimento necessario per la corretta comprensione della portata del dettato ex art.20 la cui lettura, prospettata in dottrina, gli attribuisce una nuova forza propulsiva. La seconda invece sviluppa un’analisi del Codice che prende le mosse dal suo inquadramento storico, prosegue con le finalità perseguite dallo stesso, ponendo particolare attenzione alla materia fiscale, per giungere allo studio della novellata formula “Ente religioso civilmente riconosciuto”. Infine si passerà all’analisi dei requisiti per la loro iscrizione presso il Runts, ovvero l’adozione di un regolamento, la costituzione di un patrimonio destinato e la tenuta di separate scritture contabili. L’adozione di tali requisiti permette all’ente la costituzione del “ramo Ets” e quindi di poter beneficiare della disciplina di favore prevista. I risultati raggiunti verranno comparati per accertare l’esistenza del possibile conflitto con l’art.20 della Costituzione e chiarire in quali termini questo sussista. La comparazione dei risultati sarà, inoltre, esemplificata con il confronto tra la Circolare n°35/E del 28 dicembre 2023, la quale chiarisce alcuni aspetti forieri di interrogativi contenuti nella Circolare n°15/E del 17 maggio 2022 avente ad oggetto la riduzione a metà dell’aliquota IRES ex articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, e la Risoluzione n°75 del 21/12/2023 dell’Agenzia delle entrate (Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), relativa agli Enti filantropici ex art.37 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di qualificazione dell'attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento nonché di applicazione dell'art. 84, c. 2 e 2–bis, del Cts. Il risultato ottenuto, esemplificato rispetto allo statuto della Caritas italiana mostra la predominanza della qualificazione giuridico soggettiva sull’attività svolta concretamente dall’ente; aspetto che genera tutta una serie di esclusione ingiustificate e quindi una violazione del divieto di discriminazione in virtù del carattere ecclesiastico o del perseguimento di un fine di religione o culto previsto dall’art.20.
Questo studio si prefigge di verificare se sussista, o meno, un conflitto tra l’art.20 della Costituzione e la disciplina prevista dal Codice del terzo settore per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti. I risultati di tale studio sono stati supportati sia dal punto di vista sostanziale, sia attraverso il riferimento alla normativa fiscale recente; in particolare facciamo riferimento alla Circolare n°15/E del 17 maggio 2022, specificata dalla Circolare n°35/E del 28 dicembre 2023 e la Risoluzione n°75 del 21/12/2023 dell’Agenzia delle entrate. I risultati ottenuti sono stati raggiunti attraverso due ricerche riguardanti, rispettivamente, la prima i principi costituzionali applicabili al Terzo settore, più precisamente quegli articoli della Costituzione indicati dall’art.1 della legge delega del 6 giugno 2016, n°106, ovvero gli artt. 2,3,18 e 118 c.4.; a cui vanno aggiunti gli artt.4 e 9 i quali, seppur non menzionati dalla legge delega, vengono ripresi direttamente dal Cts., a ciò va aggiunto l’approfondimento del significato di “ente ecclesiastico”; approfondimento necessario per la corretta comprensione della portata del dettato ex art.20 la cui lettura, prospettata in dottrina, gli attribuisce una nuova forza propulsiva. La seconda invece sviluppa un’analisi del Codice che prende le mosse dal suo inquadramento storico, prosegue con le finalità perseguite dallo stesso, ponendo particolare attenzione alla materia fiscale, per giungere allo studio della novellata formula “Ente religioso civilmente riconosciuto”. Infine si passerà all’analisi dei requisiti per la loro iscrizione presso il Runts, ovvero l’adozione di un regolamento, la costituzione di un patrimonio destinato e la tenuta di separate scritture contabili. L’adozione di tali requisiti permette all’ente la costituzione del “ramo Ets” e quindi di poter beneficiare della disciplina di favore prevista. I risultati raggiunti verranno comparati per accertare l’esistenza del possibile conflitto con l’art.20 della Costituzione e chiarire in quali termini questo sussista. La comparazione dei risultati sarà, inoltre, esemplificata con il confronto tra la Circolare n°35/E del 28 dicembre 2023, la quale chiarisce alcuni aspetti forieri di interrogativi contenuti nella Circolare n°15/E del 17 maggio 2022 avente ad oggetto la riduzione a metà dell’aliquota IRES ex articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, e la Risoluzione n°75 del 21/12/2023 dell’Agenzia delle entrate (Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali), relativa agli Enti filantropici ex art.37 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in tema di qualificazione dell'attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento nonché di applicazione dell'art. 84, c. 2 e 2–bis, del Cts. Il risultato ottenuto, esemplificato rispetto allo statuto della Caritas italiana mostra la predominanza della qualificazione giuridico soggettiva sull’attività svolta concretamente dall’ente; aspetto che genera tutta una serie di esclusione ingiustificate e quindi una violazione del divieto di discriminazione in virtù del carattere ecclesiastico o del perseguimento di un fine di religione o culto previsto dall’art.20.
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