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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-01122022-183847


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
ADDABBO, BEATRICE
URN
etd-01122022-183847
Titolo
La libertà vigilata come misura terapeutica negli orientamenti della Magistratura di sorveglianza
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • libertà vigilata
  • misure di sicurezza
  • magistrato di sorveglianza
  • pericolosità sociale
Data inizio appello
01/02/2022
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
01/02/2092
Riassunto
Il presente lavoro offre inizialmente una panoramica generale sulle misure di sicurezza e sui problemi connessi al giudizio prognostico circa la pericolosità sociale del soggetto, per soffermarsi successivamente sulla misura maggiormente utilizzata oggigiorno nella prassi, ossia la libertà vigilata. Questa misura non detentiva è caratterizzata dall'affidamento del soggetto all'Autorità di pubblica sicurezza attraverso una serie di prescrizioni, a contenuto negativo e/o positivo, destinate ad impedire il compimento di nuovi reati e a facilitare il suo reinserimento sociale. La previsione di determinati precetti, tuttavia, dovrà necessariamente tenere in considerazione la natura non detentiva della misura in questione. Il rischio sarebbe quello di incorrere in una “truffa delle etichette”. Applicare una determinata misura colorandola con i tratti tipici di un’altra, costituirebbe una grave violazione di legge, ancorché una restrizione non giustificata alla libertà di movimento, costituzionalmente garantita. È necessario verificare, di volta in volta, se le prescrizioni applicate in ragione della pericolosità sociale della persona, possano mascherare una misura detentiva in luogo di una non detentiva formalmente irrogata. Per effetto della riforma dell’Ordinamento penitenziario e degli orientamenti della Giurisprudenza, oggi si ritiene che la libertà vigilata si sia trasformata in libertà vigilata terapeutica: consente contemporaneamente di attuare gli interventi terapeutici più idonei alla cura del soggetto affetto da infermità mentale e di disporre le opportune cautele per controllare e contenere la sua pericolosità sociale. La Corte di Cassazione, attraverso varie pronunce ha tracciato il discrimen fra libertà vigilata legittima e illegittima. Per valutare la legittimità o meno della misura, è necessario andare oltre l’etichetta che gli è stata attribuita dal giudice che l’ha applicata, andando ad indagare sulle prescrizioni e valutandone la portata afflittiva. Si comprende che detta misura ha un carattere multiforme e versatile: per questa ragione rappresenta sia la “croce” sia la “delizia” delle misure di sicurezza. La discrezionalità attribuita al giudice appare essere la fonte da cui sorgono la maggior parte delle difficoltà legate alla materia in esame, dunque, la facoltà di libera azione e decisione del giudice costituisce un’arma a doppio taglio. Il focus centrale è sempre quello di garantire il difficile bilanciamento tra cura e contenimento relativo al trattamento del soggetto infermo ritenuto socialmente pericoloso. La libertà vigilata, nella sentenza n. 253/2003 della Corte costituzionale, viene definita come misura più efficace terapeuticamente per garantire al malato di mente prosciolto il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. Ci chiediamo come e quanto tale misura sia stata manipolata dalla Giurisprudenza, fino a diventare, appunto, uno strumento terapeutico. È indispensabile fare un excursus storico fino ad arrivare alla Legge n. 81/2014 che ha modificato la disciplina delle misure di sicurezza e i contenuti di cura cui esse si devono ispirare. Per finire, è doveroso riflettere sui progetti di riforma rimasti ineseguiti e capire se la Legge n. 81 deve essere considerata una tappa finale oppure una tappa intermedia di un percorso che permetta di mantenere in equilibrio le istanze di cura e custodia relative al trattamento del soggetto. Si segnalano i lati innovativi e i punti critici sui quali è ancora necessario lavorare per giungere ad un risultato ottimale. Ad oggi, non esiste una disciplina ad hoc della libertà vigilata terapeutica. Vengono indicati i possibili futuri interventi volti a rendere il sistema efficiente e rispettoso dei diritti fondamentali di ogni individuo.
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