Tesi etd-01122022-084237 |
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Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
CASTROVINCI, ALESSANDRA
URN
etd-01122022-084237
Titolo
La presunzione di innocenza tra garanzie e criticità. Analisi e riflessioni a partire dai dettami della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marzaduri, Enrico
Parole chiave
- art. 27 2° comma Cost.
- art. 6 CEDU
- Corte europea dei diritti dell'uomo
- presunzione di innocenza
- presunzione di non colpevolezza
- processo mediatico
- regola di giudizio
- regola di trattamento
Data inizio appello
01/02/2022
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
La presunzione di innocenza deve essere considerata una pietra angolare del processo penale, un principio che, data la sua importanza, è riconosciuto da più documenti, nazionali e sovranazionali, comprese la Costituzione italiana e la Convezione europea dei diritti dell’uomo.
Nonostante la sua valenza sia a più riprese dimostrabile, si evidenziano ancora numerosi problemi circa la sua effettiva applicazione, data la cattiva consuetudine da parte di molti di considerare l’indagato o imputato come colpevole prima che una condanna definitiva sia pronunciata nei suoi confronti.
Pertanto, lo scopo del presente lavoro è quello di porre in luce le criticità che, purtroppo, sono ancora presenti in relazione alla presunzione di innocenza, indicando in particolare come la Corte di Strasburgo è intervenuta sul punto.
Il primo capitolo avrà la funzione di introdurre l’argomento, ponendo l’accento sulle fonti, nazionali e sovranazionali, che intervengono sul principio in questione. A tal fine, verrà presentato il percorso storico della presunzione di non colpevolezza, con particolare attenzione ai lavori della Costituente e alla questione terminologica sottostante la distinzione tra presunzione di non colpevolezza e presunzione di innocenza.
Dopodiché verrà analizzato il confronto tra l’art. 27, 2° comma Cost. e l’art. 6 CEDU, terminando con il contributo, apportato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, che si esplica nella direttiva 2016/343/UE, facendo riferimento inoltre al d.lgs. 188/2021 che ha dato attuazione, seppur parzialmente, alla direttiva stessa da parte dell’Italia.
Per poter trattare in modo completo la presunzione di innocenza, sarà necessario analizzare il rapporto tra tale principio e la apparentemente inconciliabile restrizione della libertà personale, ponendo in evidenza il diverso approccio della giurisprudenza italiana e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla regola di trattamento.
Inoltre, da un altro angolo di visuale, sarà utile porre a raffronto la presunzione di innocenza con la disciplina attinente alla regola di giudizio e agli oneri probatori, partendo, anche in questo caso, dai case law della Corte EDU. A tal fine verrà approfondito il principio dell’in dubio pro reo e del significato che porta con sé la condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Dopodiché sarà importante porre la presunzione di innocenza in relazione a differenti principi, di egual portata, quali il diritto al contraddittorio, il diritto alla non autoincriminazione (e la conseguente valutazione del diritto al silenzio) e, infine, verrà posta l’attenzione sul particolare rapporto intercorrente tra presunzione di innocenza e alcuni riti speciali, quali il patteggiamento e la messa alla prova.
Alla fine della trattazione sarà affrontato il tema connesso al cosiddetto “processo mediatico”, con particolare attenzione al difficile equilibrio esistente tra libertà di informazione e il diritto dell’indagato/imputato a non vedersi considerato colpevole e, soprattutto, a non venire “condannato” prima ancora che un giudice si sia pronunciato sulla sua responsabilità.
Su questo aspetto sarà fondamentale mettere in relazione il diritto all’informazione con altri diritti, legati alla presunzione di innocenza, che potrebbero porsi in contrasto con il diritto di cronaca, quali la tutela della riservatezza e il diritto dell’imputato a non vedere lesa la propria reputazione. Tutto ciò è possibile ponendo sempre in risalto la posizione assunta dalla Corte EDU, inoltre avendo in mente l’obiettivo di tutelare l’immagine dell’imputato, sarà affrontato il tema della fuga di notizie e tutto ciò che consegue da essa, ponendo l’attenzione anche sulle novità introdotte dal d.lgs. 188/2021 per quanto attiene l’ordinamento italiano.
Osservazioni conclusive verranno presentate alla fine della trattazione.
Nonostante la sua valenza sia a più riprese dimostrabile, si evidenziano ancora numerosi problemi circa la sua effettiva applicazione, data la cattiva consuetudine da parte di molti di considerare l’indagato o imputato come colpevole prima che una condanna definitiva sia pronunciata nei suoi confronti.
Pertanto, lo scopo del presente lavoro è quello di porre in luce le criticità che, purtroppo, sono ancora presenti in relazione alla presunzione di innocenza, indicando in particolare come la Corte di Strasburgo è intervenuta sul punto.
Il primo capitolo avrà la funzione di introdurre l’argomento, ponendo l’accento sulle fonti, nazionali e sovranazionali, che intervengono sul principio in questione. A tal fine, verrà presentato il percorso storico della presunzione di non colpevolezza, con particolare attenzione ai lavori della Costituente e alla questione terminologica sottostante la distinzione tra presunzione di non colpevolezza e presunzione di innocenza.
Dopodiché verrà analizzato il confronto tra l’art. 27, 2° comma Cost. e l’art. 6 CEDU, terminando con il contributo, apportato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, che si esplica nella direttiva 2016/343/UE, facendo riferimento inoltre al d.lgs. 188/2021 che ha dato attuazione, seppur parzialmente, alla direttiva stessa da parte dell’Italia.
Per poter trattare in modo completo la presunzione di innocenza, sarà necessario analizzare il rapporto tra tale principio e la apparentemente inconciliabile restrizione della libertà personale, ponendo in evidenza il diverso approccio della giurisprudenza italiana e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla regola di trattamento.
Inoltre, da un altro angolo di visuale, sarà utile porre a raffronto la presunzione di innocenza con la disciplina attinente alla regola di giudizio e agli oneri probatori, partendo, anche in questo caso, dai case law della Corte EDU. A tal fine verrà approfondito il principio dell’in dubio pro reo e del significato che porta con sé la condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Dopodiché sarà importante porre la presunzione di innocenza in relazione a differenti principi, di egual portata, quali il diritto al contraddittorio, il diritto alla non autoincriminazione (e la conseguente valutazione del diritto al silenzio) e, infine, verrà posta l’attenzione sul particolare rapporto intercorrente tra presunzione di innocenza e alcuni riti speciali, quali il patteggiamento e la messa alla prova.
Alla fine della trattazione sarà affrontato il tema connesso al cosiddetto “processo mediatico”, con particolare attenzione al difficile equilibrio esistente tra libertà di informazione e il diritto dell’indagato/imputato a non vedersi considerato colpevole e, soprattutto, a non venire “condannato” prima ancora che un giudice si sia pronunciato sulla sua responsabilità.
Su questo aspetto sarà fondamentale mettere in relazione il diritto all’informazione con altri diritti, legati alla presunzione di innocenza, che potrebbero porsi in contrasto con il diritto di cronaca, quali la tutela della riservatezza e il diritto dell’imputato a non vedere lesa la propria reputazione. Tutto ciò è possibile ponendo sempre in risalto la posizione assunta dalla Corte EDU, inoltre avendo in mente l’obiettivo di tutelare l’immagine dell’imputato, sarà affrontato il tema della fuga di notizie e tutto ciò che consegue da essa, ponendo l’attenzione anche sulle novità introdotte dal d.lgs. 188/2021 per quanto attiene l’ordinamento italiano.
Osservazioni conclusive verranno presentate alla fine della trattazione.
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