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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-01092020-121143


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
DI GIOVANNA, KATIA
URN
etd-01092020-121143
Titolo
Gli animali nel diritto privato: dalla reificazione alla prospettiva della soggettività.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Favilli, Chiara
Parole chiave
  • animali d'affezione
  • Diritto degli animali
  • tutela degli animali.
Data inizio appello
04/02/2020
Consultabilità
Tesi non consultabile
Riassunto
Il mio lavoro di tesi si prefigge di considerare la posizione degli animali nel sistema giuridico italiano, con specifico riferimento alla qualifica di “res” presente nel Codice Civile del 1942 e di valutare se tale soluzione, consolidata nel Codice Civile, possa dirsi coerente con le altre norme sia del diritto sovranazionale, che hanno efficacia vincolante anche nell'ordinamento interno, sia del diritto nazionale disseminate in altre fonti, nelle quali, invece, sono rinvenibili dei tentativi di superare la concezione dell'animale come oggetto di diritto e attribuirgli la qualificazione di soggetto di diritto, soprattutto in relazione ad una particolare categoria, gli animali d'affezione o da compagnia, rispetto alla quale l'uomo riesce ad intrattenere rapporti privilegiati.
Il Codice Civile italiano, all'art. 812, relega in forma residuale gli animali tra “gli altri beni”.
Tale regola dell'animale-cosa ha comportato delle ricadute non indifferenti nella disciplina civilistica, a partire da quella in tema di responsabilità che si è tradotta nel ritenere come danneggiamento determinato da una cosa in custodia i pregiudizi provocati a terzi da un animale; o, ancora, nel giudicare applicabile la normativa sulla vendita, compresa quella sui beni di consumo, con riguardo al suo acquisto, in un'ottica squisitamente proprietaria del rapporto animale-padrone; oppure, ancora, la disciplina in materia di risarcimento del danno patrimoniale in caso di perdita dell'animale causata da un terzo, o dell'assegnazione dell'animale ad uno dei componenti della famiglia in caso di separazione dei coniugi, considerandolo alla stregua di un bene mobile indivisibile; ed infine, la regola dell'animale-cosa ha comportato delle ricadute anche in relazione alla disciplina successoria: gli animali, costituendo veri e propri beni mobili, concorrono a comporre con gli altri beni del de cuius il patrimonio complessivo di quest'ultimo.
Negli anni, però, è stata posta sempre maggiore attenzione alla posizione dell'animale, anche grazie al fatto che studi scientifici hanno dimostrato che, così come l'uomo, anche gli animali possono essere pienamente qualificati quali esseri senzienti in quanto sono capaci di provare emozioni e sentimenti e di soffrire fisicamente e psicologicamente.
Si è così diffuso un particolare interesse per la “questione animale”, da cui deriva la riflessione sulla possibilità di riconoscere all'animale uno status che gli consenta di evolvere dalla condizione di cosa a quella di soggetto e sulla necessità, da un lato, di attribuire diritti agli animali o di riconoscere loro interessi giuridicamente rilevanti e, dall'altro, di identificare doveri dell'uomo verso l'animale.
In questa ottica è nato e si è sviluppato quel filone di studi che è oggi identificato con il nome di animal law o diritto degli animali. Con tale espressione si fa riferimento all'insieme delle normative e delle discipline che riguardano il rapporto tra animali e diritto e che, inizialmente, aveva l'obiettivo di tutelare gli animali promuovendo leggi per migliorare le loro condizioni di vita e realizzando azioni concrete di contrasto alla crudeltà nei loro confronti; il diritto degli animali successivamente è stato esteso sino a comprendere le più ampie problematiche che emergono, sul piano pubblicistico e soprattutto su quello privatistico, dalla convivenza quotidiana degli animali con l'uomo.
Così il legislatore italiano, statale e regionale, ha accompagnato questa tendenza con l'approvazione di leggi che rafforzano la tutela degli animali, in particolare degli animali d'affezione, e con la presentazione di proposte di legge di modifica del Codice Civile, che si propongono di orientare a riconoscere un vero e proprio status di essere senziente all'animale superando, quindi, la sua qualificazione quale bene.
Se si aderisce, quindi, all'idea dell'animale-soggetto l'applicazione delle norme dettate dal Codice Civile, relative ai beni mobili, agli animali pone dei limiti.
Così, applicando la disciplina della vendita, in particolare la disciplina dei rimedi per il compratore qualora il bene oggetto di vendita non sia conforme a quanto convenuto o promesso (sia che si tratti di riparazione o sostituzione e un’adeguata riduzione del prezzo o che si tratti di risoluzione del contratto) non si tiene in considerazione il fatto che ogni animale è caratterizzato da una propria individualità ed indole che lo distingue da tutti gli altri e non può essere, quindi, considerato un bene fungibile, sostituibile con qualsiasi altro bene della stessa specie e qualità.
Inoltre, non si tiene neanche in considerazione il legame affettivo che si è creato tra l'animale e il compratore.
Ancora, dalla regola dell'animale-cosa deriva che nel caso di perdita dell'animale d'affezione per fatto di un terzo il proprietario potrà sicuramente chiedere il risarcimento dal danno patrimoniale, perché il soggetto è stato privato di un bene (l'animale) facente parte del proprio patrimonio, ma non gli potrà essere risarcito il danno subito per la recisione del rapporto affettivo con lo stesso, quel danno, cioè, consistente nella sofferenza per aver perso il proprio animale.
Poi, nel caso di separazione tra i coniugi, ai fini dell'assegnazione dell'animale questo sarà considerato alla stregua di un bene mobile indivisibile, non potendo l'animale essere oggetto di divisione.
E, nel caso in cui si tratti di un bene personale sarà assegnato al soggetto risultante proprietario dall'anagrafe canina, oppure se si tratti di bene in comunione, ai fini della divisione si dovrà tenere conto del valore economico dell'animale in relazione a quello degli altri beni indivisibili, in modo da assegnarlo ad uno dei coniugi e assegnare all'altro beni dello stesso valore.
Ma anche in questo caso non si tiene conto del fatto che possa essersi creato un maggior vincolo affettivo con un altro soggetto della famiglia rispetto al legame con chi sia formalmente il proprietario.
Infine, altro importante limite, che deriva dalla qualificazione dell'animale come cosa, è legato al diritto successorio, in quanto nel nostro ordinamento sono capaci di succedere solo i soggetti dotati di capacità giuridica, ossia della capacità di essere titolari di diritti e di obblighi; gli animali, quindi, non essendo dotati di capacità giuridica non possono ereditare direttamente.
Si pone quindi il problema, per le molte persone che detengono animali, di individuare una soluzione per l'affidamento, il mantenimento e la cura dell'animale d'affezione che sopravviva alla loro morte, in modo da garantirgli un'esistenza dignitosa, non potendo essi stessi essere nominati eredi.
Così come il legislatore, anche la giurisprudenza, che si occupa di conflitti riguardanti gli animali, ha accompagnato questa tendenza a superare limite ideologico dell'animale cosa.
Nel mio lavoro di tesi vengono ripercorse alcune decisioni dei nostri giudici di legittimità e di merito, che mettono in luce come si sia evoluta la concezione della relazione fra persona e animale e dell'animale in sé.
In particolare, si fa riferimento alla giurisprudenza relativa al problema riguardante il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesione o uccisione dell'animale d'affezione soprattutto in circostanze nelle quali il legame instauratosi tra animale e “padrone” assume una tale importanza nella vita di quest'ultimo da far sì che la perdita dell'animale determini uno sconvolgimento radicale nella vita della persona.
In relazione a tale problema si evidenzia come, dalla originaria negazione, da parte della Suprema Corte, della esistenza e della meritevolezza di tutela di un diritto della persona alla relazione con l'animale domestico, tale da non dar luogo, in quanto costituzionalmente non protetto, ad alcun risarcimento del danno non patrimoniale da perdita, per fatto di terzo, dell'animale domestico, si è passati, ad opera della giurisprudenza di merito, dapprima al riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo della persona, costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art.2 Cost., all'animale da compagnia, e da ultimo, al riconoscimento anche dell'animale come essere senziente, non più collocabile nell'area semantica delle cose.
La considerazione della prioritaria rilevanza del rapporto tra la persona e l'animale d'affezione ha indotto, poi, i giudici a garantire il mantenimento della stabile frequentazione del soggetto con il proprio animale.
Si fa riferimento al caso di controversia relativa all'affidamento dell'animale domestico in caso di crisi della coppia. In mancanza, allo stato, di una specifica disposizione normativa che preveda la possibilità o la necessità per il giudice di pronunciarsi in merito all'affidamento dell'animale, ciascun giudice ha disposto a propria discrezione, a seconda dei casi, l'affidamento ad uno o ad entrambi i membri della coppia attribuendo rilevanza al legame affettivo instauratosi con l'uno o l'altro membro o affidando l'animale al soggetto in grado di assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale, oppure non ha deciso alcunché a riguardo, dichiarando inammissibile ogni relativa domanda.
Ciò, naturalmente, a seconda della personale concezione e sensibilità del singolo giudice circa lo status dell'animale, quale soggetto, assimilabile per certi profili ad un minore, o come semplice cosa.
Da uno sguardo di insieme dell'area giuridica italiana emerge, quindi, un quadro variegato e disomogeneo in cui la qualificazione dell'animale non presenta carattere unitario.
Infatti, da un lato, resta ancora ferma la qualifica in termini di cosa, contenuta nel codice civile del 42, dall'altro, sono rilevabili, nelle fonti di diritto interno e nelle decisioni giurisprudenziali, distonie, le quali evidenziano le difficoltà dell'attuale disciplina civilistica ad inserirsi con coerenza nel sistema normativo attuale.
L'Italia ha progetti di legge, ormai in lavorazione da tempo, volti a modificare il quadro giusprivatistico in materia di animali e diretto a portare a una maggiore coerenza nell'ordinamento, tuttavia, le iniziative dei parlamentari non sono ancora state trasformate in legge.
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