Thesis etd-09182006-010332 |
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Thesis type
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Author
Coli, Laura
URN
etd-09182006-010332
Thesis title
IRES E REDDITO D'IMPRESA
Department
ECONOMIA
Course of study
ECONOMIA E COMMERCIO
Supervisors
Relatore Poddighe, Francesco
Keywords
- disinquinamento bilancio
- ires
- participation exemption
- reddito d'impresa
- thin capitalization
Graduation session start date
09/10/2006
Availability
Withheld
Release date
09/10/2046
Summary
La presente trattazione si propone di delineare un quadro, senza la pretesa di essere esaustiva, in un’ottica giuridico-contabile, dei principali cambiamenti, che si sono avuti in materia fiscale in seguito all’ultima riforma tributaria da legge delega n° 80 del 2003.
Tali modifiche sono state attuate, in parte direttamente, a seguito dell’unico decreto legislativo emanato, il D. Lgs. n° 344 del 2003 , ed in parte indirettamente tramite varie leggi finanziarie; infatti data la complessità del disegno riformatore, la sua applicazione è avvenuta per moduli.
Il primo modulo riguardante il minimo non imponibile in tema di tassazione delle persone fisiche è stato introdotto con legge n° 289/2002 (legge finanziaria per il 2003); il secondo e più ampio modulo è stato attuato appunto tramite il D. Lgs. n° 344 del 2003.
Tutto ciò sarà preceduto da una breve considerazione in merito alla struttura e ai contenuti della legge delega e del decreto legislativo sopra citati.
Quest’ultimo è andato a modificare il Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir ovvero DPR n° 917 del 1986), sostituendo e/o integrando numerose disposizioni, talvolta ribaltando proprio l’assetto legislativo.
In considerazione dell’ampiezza dell’intervento modificativo, è stata ritenuta opportuna dal punto di vista della tecnica di redazione del già menzionato Testo Unico, visto il cospicuo numero di nuovi articoli introdotti dalla disciplina della materia oggetto di riforma, una nuova numerazione degli articoli dello stesso, nel rispetto dei principi enunciati anche dalla legge delega quali quelli di chiarezza, semplicità e conoscibilità effettiva; una numerazione ordinale in latino avrebbe reso la lettura del testo oltremodo difficile.
Puntualizzando, saranno trattate le novità introdotte in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le modifiche che si sono avute con l’introduzione dell’imposta sul reddito delle società (Ires) che è andata a sostituire l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), a proposito della valutazione dei componenti positivi e negativi del reddito d’impresa.
Di particolare importanza è stata la revisione del regime di tassazione dei dividendi con la soppressione dell’istituto del credito d’imposta, per cui si è passati, per evitare la doppia imposizione economica e/o giuridica, dal principio dell’imputazione del dividendo a quello dell’esenzione (almeno parziale) con un regime impositivo diverso a seconda del soggetto percettore di tali dividendi; allo stesso fine la revisione delle plusvalenze ha visto l’introduzione dell’istituto della participation exemption con l’esenzione da tassazione (anch’essa almeno parziale) di quelle da realizzo cessioni di partecipazioni caratterizzate da determinati requisiti, sia in ambito Irpef che Ires.
Degne di rilievo sono anche le norme di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese tese a limitare la deduzione fiscale degli interessi passivi per i finanziamenti contratti a particolari condizioni e che eccedono certi limiti di indebitamento fisiologico, anch’esse sia in ambito Irpef che Ires.
Tali interessi sono infatti assimilati per presunzione legislativa ai dividendi e perciò soggetti ad analoga tassazione.
La portata delle modifiche introdotte ha richiesto numerosi interventi di chiarimento da parte dell’ Amministrazione finanziaria nel corso del 2004 e 2005 che sono stati forniti attraverso la pubblicazione di corpose circolari dedicate all’applicazione pratica della disciplina dell’Ires, di cui sarà fatta menzione nella presente trattazione.
Il riferimento è in particolare alle circolari n° 26/E del 2004 in tema di dividendi, n° 36/E del 2004, n° 10/E del 2005, n°6/E del 2006 in tema di participation exemption, n° 11/E del 2005 in tema di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, n° 46/E del 2005 in tema di pro rata patrimoniale e generale di indeducibilità degli interessi passivi.
Inoltre, il sistema Ires è stato recentemente oggetto di ulteriori modifiche di “aggiustamento” ad opera del D. Lgs. n° 247 del 2005, decreto correttivo Ires; tale possibilità di integrazione, correzione e coordinamento del decreto stesso era stata peraltro prevista all’art. 10, c. 6 della stessa legge delega n° 80 del 2003.
Ancora, ulteriori aggiustamenti sono stati apportati in materia ad opera del D. L. n° 203 del 2005, convertito con L. n° 248 del 2005 (collegato fiscale) e della L. n° 266 del 2005 (Finanziaria 2006).
Quindi l’analisi della disciplina Ires, così come introdotta dal D. Lgs. n° 344 del 2003, verrà ampliata e riesaminata alla luce degli interventi legislativi o di prassi suddetti, tesi tra l’altro a correggere alcune “storture” che l’applicazione delle nuove regole aveva evidenziato tra gli operatori professionali e nella realtà economica.
Dal D. Lgs. n° 344 del 2003 sono state infine apportate le necessarie e consequenziali modifiche e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600, con specifico riferimento agli articoli che disciplinano le modalità di applicazione delle ritenute fiscali sugli utili distribuiti da società, anche per tenere conto di talune fattispecie innovative derivanti, tra l’altro, dalla riforma del diritto societario quali ad esempio gli strumenti finanziari partecipativi.
Peraltro verranno analizzate anche problematiche, in ambito Irpef-Ires, individuate dalla legge delega ma che poi non sono state attuate; lo scopo è quello infatti di capire quali sono gli obiettivi del legislatore nel progetto di riforma e in che direzione si evolverà il sistema tributario.
Una di queste problematiche è il tema della codificazione, la cui importanza trasversale all’interno del sistema tributario è riconosciuta unanimemente ; così tanto è stata auspicata al fine del riconoscimento dei principi fondamentali del sistema fiscale nella legislazione impositiva. L’Italia, come altri Paesi, nel passato si è mossa con un riconoscimento parziale dei suddetti principi nella Costituzione.
Con l’introduzione dell’imposta sul reddito delle società il legislatore ha avuto di mira principalmente l’esigenza di incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione Europea.
Infatti, in un mondo sempre più globalizzato, i sistemi fiscali nazionali non possono più ignorare i sistemi fiscali di altri paesi, e ciò è particolarmente vero per i paesi dell’Unione Europea perché operano in economie molto aperte e sono quindi soggetti a forti influenze derivanti da altri paesi; quindi se non c’è bisogno di armonizzare i sistemi fiscali di questi paesi, c’è sicuramente necessità di un maggior coordinamento tra di essi.
In Italia, inoltre, si è presentato anche il problema del coordinamento del sistema fiscale nazionale con quelli che potranno essere i sistemi fiscali regionali o anche quelli municipali; non è ancora chiaro l’impatto che avrà la devoluzione o il federalismo sul sistema fiscale italiano.
Certo è che con l’ultima riforma costituzionale si è avuta una svolta in questo senso anche se alla luce dell’esito del recente referendum si riscontra un certo timore e una certa diffidenza verso una vera e propria forma di federalismo fiscale in linea a quello vigente in altri paesi europei e non, per cui i tempi non sembrano ancora maturi.
Tali modifiche sono state attuate, in parte direttamente, a seguito dell’unico decreto legislativo emanato, il D. Lgs. n° 344 del 2003 , ed in parte indirettamente tramite varie leggi finanziarie; infatti data la complessità del disegno riformatore, la sua applicazione è avvenuta per moduli.
Il primo modulo riguardante il minimo non imponibile in tema di tassazione delle persone fisiche è stato introdotto con legge n° 289/2002 (legge finanziaria per il 2003); il secondo e più ampio modulo è stato attuato appunto tramite il D. Lgs. n° 344 del 2003.
Tutto ciò sarà preceduto da una breve considerazione in merito alla struttura e ai contenuti della legge delega e del decreto legislativo sopra citati.
Quest’ultimo è andato a modificare il Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir ovvero DPR n° 917 del 1986), sostituendo e/o integrando numerose disposizioni, talvolta ribaltando proprio l’assetto legislativo.
In considerazione dell’ampiezza dell’intervento modificativo, è stata ritenuta opportuna dal punto di vista della tecnica di redazione del già menzionato Testo Unico, visto il cospicuo numero di nuovi articoli introdotti dalla disciplina della materia oggetto di riforma, una nuova numerazione degli articoli dello stesso, nel rispetto dei principi enunciati anche dalla legge delega quali quelli di chiarezza, semplicità e conoscibilità effettiva; una numerazione ordinale in latino avrebbe reso la lettura del testo oltremodo difficile.
Puntualizzando, saranno trattate le novità introdotte in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le modifiche che si sono avute con l’introduzione dell’imposta sul reddito delle società (Ires) che è andata a sostituire l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), a proposito della valutazione dei componenti positivi e negativi del reddito d’impresa.
Di particolare importanza è stata la revisione del regime di tassazione dei dividendi con la soppressione dell’istituto del credito d’imposta, per cui si è passati, per evitare la doppia imposizione economica e/o giuridica, dal principio dell’imputazione del dividendo a quello dell’esenzione (almeno parziale) con un regime impositivo diverso a seconda del soggetto percettore di tali dividendi; allo stesso fine la revisione delle plusvalenze ha visto l’introduzione dell’istituto della participation exemption con l’esenzione da tassazione (anch’essa almeno parziale) di quelle da realizzo cessioni di partecipazioni caratterizzate da determinati requisiti, sia in ambito Irpef che Ires.
Degne di rilievo sono anche le norme di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese tese a limitare la deduzione fiscale degli interessi passivi per i finanziamenti contratti a particolari condizioni e che eccedono certi limiti di indebitamento fisiologico, anch’esse sia in ambito Irpef che Ires.
Tali interessi sono infatti assimilati per presunzione legislativa ai dividendi e perciò soggetti ad analoga tassazione.
La portata delle modifiche introdotte ha richiesto numerosi interventi di chiarimento da parte dell’ Amministrazione finanziaria nel corso del 2004 e 2005 che sono stati forniti attraverso la pubblicazione di corpose circolari dedicate all’applicazione pratica della disciplina dell’Ires, di cui sarà fatta menzione nella presente trattazione.
Il riferimento è in particolare alle circolari n° 26/E del 2004 in tema di dividendi, n° 36/E del 2004, n° 10/E del 2005, n°6/E del 2006 in tema di participation exemption, n° 11/E del 2005 in tema di contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, n° 46/E del 2005 in tema di pro rata patrimoniale e generale di indeducibilità degli interessi passivi.
Inoltre, il sistema Ires è stato recentemente oggetto di ulteriori modifiche di “aggiustamento” ad opera del D. Lgs. n° 247 del 2005, decreto correttivo Ires; tale possibilità di integrazione, correzione e coordinamento del decreto stesso era stata peraltro prevista all’art. 10, c. 6 della stessa legge delega n° 80 del 2003.
Ancora, ulteriori aggiustamenti sono stati apportati in materia ad opera del D. L. n° 203 del 2005, convertito con L. n° 248 del 2005 (collegato fiscale) e della L. n° 266 del 2005 (Finanziaria 2006).
Quindi l’analisi della disciplina Ires, così come introdotta dal D. Lgs. n° 344 del 2003, verrà ampliata e riesaminata alla luce degli interventi legislativi o di prassi suddetti, tesi tra l’altro a correggere alcune “storture” che l’applicazione delle nuove regole aveva evidenziato tra gli operatori professionali e nella realtà economica.
Dal D. Lgs. n° 344 del 2003 sono state infine apportate le necessarie e consequenziali modifiche e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 600, con specifico riferimento agli articoli che disciplinano le modalità di applicazione delle ritenute fiscali sugli utili distribuiti da società, anche per tenere conto di talune fattispecie innovative derivanti, tra l’altro, dalla riforma del diritto societario quali ad esempio gli strumenti finanziari partecipativi.
Peraltro verranno analizzate anche problematiche, in ambito Irpef-Ires, individuate dalla legge delega ma che poi non sono state attuate; lo scopo è quello infatti di capire quali sono gli obiettivi del legislatore nel progetto di riforma e in che direzione si evolverà il sistema tributario.
Una di queste problematiche è il tema della codificazione, la cui importanza trasversale all’interno del sistema tributario è riconosciuta unanimemente ; così tanto è stata auspicata al fine del riconoscimento dei principi fondamentali del sistema fiscale nella legislazione impositiva. L’Italia, come altri Paesi, nel passato si è mossa con un riconoscimento parziale dei suddetti principi nella Costituzione.
Con l’introduzione dell’imposta sul reddito delle società il legislatore ha avuto di mira principalmente l’esigenza di incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell’Unione Europea.
Infatti, in un mondo sempre più globalizzato, i sistemi fiscali nazionali non possono più ignorare i sistemi fiscali di altri paesi, e ciò è particolarmente vero per i paesi dell’Unione Europea perché operano in economie molto aperte e sono quindi soggetti a forti influenze derivanti da altri paesi; quindi se non c’è bisogno di armonizzare i sistemi fiscali di questi paesi, c’è sicuramente necessità di un maggior coordinamento tra di essi.
In Italia, inoltre, si è presentato anche il problema del coordinamento del sistema fiscale nazionale con quelli che potranno essere i sistemi fiscali regionali o anche quelli municipali; non è ancora chiaro l’impatto che avrà la devoluzione o il federalismo sul sistema fiscale italiano.
Certo è che con l’ultima riforma costituzionale si è avuta una svolta in questo senso anche se alla luce dell’esito del recente referendum si riscontra un certo timore e una certa diffidenza verso una vera e propria forma di federalismo fiscale in linea a quello vigente in altri paesi europei e non, per cui i tempi non sembrano ancora maturi.
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