Thesis etd-06142017-105912 |
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Thesis type
Tesi di laurea magistrale
URN
etd-06142017-105912
Thesis title
IL PROBLEMA DELLA TUTELA DELLA MINORANZA NELLA CONVENZIONE DI MORATORIA
Department
ECONOMIA E MANAGEMENT
Course of study
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Supervisors
.
relatore Prof.ssa Abu Awwad, Amal
Keywords
- art. 182septies
- convenzione di moratoria
- minoranza
Graduation session start date
03/07/2017
Availability
Full
Abstract (Inglese)
Abstract (Italiano)
Il legislatore nel 2015 ha introdotto l'articolo 182septies l. fall. con il quale ha previsto l'accordo di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari e banche ed ha previsto la convenzione di moratoria.
La convenzione di moratoria, oggetto dell'analisi, si sostanzia in un accordo, tra l'impresa debitrice e gli intermediari finanziari e banche, con il quale tali intermediari finanziari e banche si impegnano a sospendere l'esigibilità dei crediti da loro vantati e a non pretenderne l'adempimento per un certo periodo.
La particolarità risiede nel fatto che se l'impresa debitrice riesce ad ottenere il consenso della maggioranza rappresentante almeno il 75% dei crediti "finanziari" si ha l'estensione automatica degli effetti prodotti dalla convenzione anche ai creditori non aderenti, la c.d. minoranza riottosa.
Resta ferma la possibilità per tali creditori di proporre opposizione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di stipula della convenzione con allegata la relazione del professionista attestatore, al Tribunale, il quale sarà chiamato a valutare determinati requisiti previsti espressamente dall'articolo 182septies l. fall.
La convenzione di moratoria, oggetto dell'analisi, si sostanzia in un accordo, tra l'impresa debitrice e gli intermediari finanziari e banche, con il quale tali intermediari finanziari e banche si impegnano a sospendere l'esigibilità dei crediti da loro vantati e a non pretenderne l'adempimento per un certo periodo.
La particolarità risiede nel fatto che se l'impresa debitrice riesce ad ottenere il consenso della maggioranza rappresentante almeno il 75% dei crediti "finanziari" si ha l'estensione automatica degli effetti prodotti dalla convenzione anche ai creditori non aderenti, la c.d. minoranza riottosa.
Resta ferma la possibilità per tali creditori di proporre opposizione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di stipula della convenzione con allegata la relazione del professionista attestatore, al Tribunale, il quale sarà chiamato a valutare determinati requisiti previsti espressamente dall'articolo 182septies l. fall.
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| TESI.pdf | 528.16 Kb |
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