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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-12192016-114742


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
GRECO, CIRIACO
URN
etd-12192016-114742
Titolo
La rescissione del giudicato: la tutela dell'imputato assente alla luce di una disciplina ancora incompiuta
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Bonini, Valentina
Parole chiave
  • assente incolpevole
  • giudicato
  • rescissione
Data inizio appello
23/01/2017
Consultabilità
Completa
Riassunto
SINTESI PER FRONTESPIZIO
Il presente lavoro è incentrato sullo studio e l’analisi critica del nuovo rimedio restitutorio della rescissione del giudicato, introdotto con la legge n. 67 del 2014, la quale ha comportato per l’ordinamento italiano l’abbandono del sistema contumaciale e l’introduzione della disciplina sul processo in absentia accanto al nuovo rito per gli irreperibili. Tale riforma rappresenta l’epilogo di una lunga serie di interventi normativi e giurisprudenziali – anche a livello internazionale ed europeo – che da tempo hanno messo in luce le criticità poste dal processo contumaciale, il quale risultava lesivo del fondamentale diritto dell’imputato a partecipare al processo a proprio carico, non garantendo i diritti di difesa riconosciuti al condannato in contumacia che incolpevolmente non fosse stato a conoscenza del processo a suo carico; un sistema più volte condannato, anche perché non garantiva effettivi rimedi restitutori al condannato in absentia che gli permettessero di poter celebrare ex novo un processo in sua presenza. Nella disciplina delineata dal codice del 1988, infatti, la tutela del contumace destinatario di un provvedimento irrevocabile era demandata al meccanismo della restituzione del termine per impugnare (art. 175 comma 2 c.p.p.), accompagnata dalla previsione di una specifica ipotesi di rinnovazione dell’istruttoria probatoria nel giudizio di appello (art.603 comma 4 c.p.p.). Già nel 1985 – vigente il Codice Rocco – il sistema contumaciale prestava il fianco a svariate critiche che, negli anni avevano portato alla riscrittura dell’istituto, ritenuto lesivo dei diritti difensivi dell’imputato che non avesse partecipato al processo a proprio carico.
Allo scopo di adeguarsi alle indicazioni provenienti dalla Corte EDU nelle sue numerose pronunce, il legislatore è intervenuto, in via d’urgenza, con il d.l. 21 Febbraio 2005 n.17, poi convertito con modificazione nella legge 22 Aprile 2005 n. 60. Il nodo centrale della riforma consisteva nella riscrittura dell’art. 175 comma 2 c.p.p., in modo da rendere la restituzione nel termine per impugnare un diritto e uno strumento effettivo per il condannato in contumacia, in linea con i princìpi della Convenzione. Nonostante fosse stato superato il vaglio positivo della Corte di Strasburgo, il nuovo strumento di tutela del contumace, accompagnato dalla disciplina sulla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello ex art. 603 comma 4 c.p.p., non risultava del tutto soddisfacente.
Per tale ragione, da ultimo, è stata introdotta nell’ordinamento italiano la legge n.67 del 2014 con la quale sono stati inseriti nuovi strumenti di tutela a favore dell’imputato assente: infatti, dopo aver apportato importanti modifiche alle norme sul giudizio d’appello e sul giudizio di Cassazione, il legislatore, ha introdotto il nuovo rimedio della rescissione del giudicato, collocato all’art.625-ter del codice di rito (con l’art. 11, rubricato «nuove disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine»); un istituto del tutto inedito nel
nostro panorama giuridico -“un rimedio restitutorio finale”- che consente al cosiddetto “assente incolpevole” di adire la Corte di Cassazione per ottenere la revoca della sentenza definitiva di condanna pronunciata nei suoi confronti e la contestuale trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la celebrazione di un nuovo processo, superando così l’effetto preclusivo del giudicato.
Una volta, dunque, riformato il processo in assenza – conformandosi ai canoni del giusto processo – il legislatore del 2014 ha riconosciuto all’imputato assente una serie di diritti che gli consentissero il recupero di tutte quelle opzioni processuali, altrimenti perse, nel caso in cui provi che l’assenza è stata dovuta ad un’incolpevole mancata conoscenza del processo: si pensi alla possibilità di avanzare richieste di riti speciali, o a quelle in merito al diritto alla prova oppure alle novità introdotte nel sistema delle impugnazioni.
In sintesi, vengono richiesti quattro differenti presupposti per l’utilizzo di tale rimedio totalmente ripristinatorio:
1) che nei confronti dell’imputato si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo;
2) che l’imputato assente sia destinatario di uno dei provvedimenti tassativamente indicati dal legislatore;
3) che il provvedimento in questione sia irrevocabile;
4) che l’imputato provi che la sua assenza è stata dovuta ad una incolpevole
ignoranza della celebrazione del processo.
Nei successivi commi 2 e 3 dell’art.625-ter c.p.p. sono disciplinati – o così dovrebbe essere – i profili procedimentali dell’istituto, quali il luogo e il termine della richiesta, la competenza a decidere sulla stessa, il procedimento da seguire e gli effetti giuridici previsti dal nuovo istituto. E’ stato usato il condizionale perché proprio su tali aspetti, ancor più che sui requisiti previsti al primo comma, la tecnica normativa usata da legislatore del 2014 risulta essere caratterizzata da «lacunosità e sciatterie»1 che comporta un’analisi complessivamente critica sull’istituto di recente introduzione.
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