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Archivio digitale delle tesi discusse presso l’Università di Pisa

Tesi etd-11262008-125801


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
MARTIRE, LUIGI
Indirizzo email
luigi160199@yahoo.it
URN
etd-11262008-125801
Titolo
Le denominazioni dell'aceto nel mercato comunitario ed italiano: profili giuridici
Dipartimento
AGRARIA
Corso di studi
BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI
Relatori
Relatore Prof. Di Lauro, Alessandra
Parole chiave
  • denominazioni legali
Data inizio appello
15/12/2008
Consultabilità
Completa
Riassunto
Riassunto: Il “principio di mutuo riconoscimento” è un principio di creazione giurisprudenziale in base al quale una merce che circola liberamente nel Paese in cui è prodotta e che è conforme alla disciplina ivi vigente deve poter circolare liberamente all’interno della Comunità. Tale principio deriva dalla diretta applicabilità degli articoli 28 e 29 del Trattato che prevedono il divieto di restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione tra gli Stati membri nonché delle misure aventi effetto equivalente. Tre le barriere alla libera circolazione delle merci la Corte di giustizia ha ritenuto che rientrano le denominazioni merceologiche legali, cioè i nomi dati da leggi nazionali a prodotti che, per fregiarsene, devono rispettare determinate caratteristiche composizionali. La norma che regola la composizione di un prodotto è una regola tecnica che può incidere sulla libertà degli scambi, dal momento che ogni Stato membro dell’Unione europea potrebbe dare ad un prodotto lo stesso nome dei prodotti di un altro Stato che risulta però avere una composizione diversa. In questo contesto si inserisce il caso dell’aceto per il quale la legge italiana all’art. 41 del dPR 12 febbraio 1965 n. 51, modificato dall’art. 14 legge 9 ottobre 1970 n. 739, stabiliva che il nome “aceto” era riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica del vino. Un pluriennale contenzioso ha portato ad una nuova legge italiana 20 febbraio 2006 n. 82 che all’art. 16 comma 1 indica che la denominazione “aceto”, seguita dall’indicazione della materia prima da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, permettendo di fatto la produzione e la commercializzazione di prodotti non necessariamente ottenuti dalla trasformazione del vino.
La comunicazione nel settore agro-alimentare sfrutta molto anche il legame che lega i prodotti al territorio. In questo ambito la comunità ha proceduto ad un’opera di armonizzazione legislativa. Ne è risultata una disciplina, recepita in sede nazionale sui marchi individuali, sui marchi collettivi e sulle denominazioni d’origine controllata (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP).
Questi segni individuano diverse tipologie di legami di un prodotto con il territorio e sono stati utilizzati nel settore produttivo dell’aceto per la protezione e promozione di alcune tipologie di prodotto.
La dinamica evolutiva manifestata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione all’uso del nome geografico, è stata valutata anche alla luce delle posizioni giurisprudenziali emerse con riferimento all’Aceto Balsamico di Modena. È stata verificata la compatibilità delle modalità con le quali si esprime il legame di un prodotto con un territorio e la difficoltà della normativa della giurisprudenza nel tenere conto di tutti i parametri possibili.
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