Tesi etd-11122013-223940 |
Link copiato negli appunti
Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
ROMEO, ALFONSO
Indirizzo email
alforomeo85@gmail.com
URN
etd-11122013-223940
Titolo
L'IMPRESA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE: LE AGROENERGIE
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Goldoni, Marco
Parole chiave
- agricoltura
- agroenergie
- bioenergie
- imprenditore agricolo
- multifunzionalità
Data inizio appello
09/12/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
TESI DI LAUREA "L'IMPRESA AGRICOLA MULTIFUNZIONALE: LE AGROENERGIE ".
LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA
RELATORE: Prof. MARCO GOLDONI
CANDIDATO: ALFONSO ROMEO. MATR. 291586
RIASSUNTO ANALITICO.
Dalla lettura dell'art. 2135 c.c., come rinnovato nel 2001, emerge un interessante profilo critico in ordine alla questione della multifunzionalità dell'impresa agricola.
Il testo riformato porta ad un necessario approfondimento della speculazione dottrinale che ha contribuito a redigere, unitamente a numerosi interventi normativi, il testo vigente.
La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. prevede pertanto che imprenditore agricolo sia colui il quale esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse (comma 1), specificando che per tali si intendono le «attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso» (comma 2), stabilendo altresì, nel comma 3, che «si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
La stessa Corte di Cassazione (sent. n. 17251/2002) ha definito la “nuova” agrarietà dell'impresa nella necessità di trovare una relazione con la terra e la necessità che la conseguente attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che l'organizzazione aziendale ruoti attorno al «fattore terra».
Un'attività agricola, pertanto, per essere considerata giuridicamente connessa deve rientrare in una delle tre attività tipiche principali quando è esercitata autonomamente da un soggetto che riveste la qualifica professionale di imprenditore agricolo.
Quando si parla di attività agricole connesse si indicano tutte quelle attività produttive non propriamente agricole, ma che, attratte nell'orbita del ciclo biologico agrario, perdono la loro congeniale connotazione per assumere quella agricola.
La connessione, per come descritta dall'art. 2135 c.c., deve presentare due requisiti indispensabili: soggettivo ed oggettivo.
L'agricoltura deve essere così considerata come l'insieme delle attività umane che producono risorse naturali per sfruttarne le loro potenzialità, soprattutto energetiche. Nasce così un nuovo modo di concepire l'agricoltura, la multifunzionalità, che esprime il passaggio da una visione essenzialmente produttiva dell’agricoltura ad una visione allargata che associa al settore agricolo le funzioni economiche, ambientali e sociali.
Di grande interesse è la riflessione circa la possibilità di valorizzare la natura agricola dell'attività di produzione energetica: colture energetiche, biomasse, energia eolica e fotovoltaica prodotte all'interno delle imprese agricole.
Senza addentrarsi in questa sede nelle modalità di produzione dell'energia, basti solo rilevare come questa riflessione trova la propria radice proprio nel concetto di multifunzionalità.
Sennonché, si rilevano numerosi profili di criticità in ordine agli effetti, positivi e negativi, derivanti dall'utilizzo del territorio e del suolo per la produzione energetica.
Ed invero, a fronte degli effetti positivi (produzione di energia, riqualificazione dei terreni incolti, reddito per gli imprenditori agricoli), si rileva come esistano diversi effetti negativi, che spesso non vengono tenuti in considerazione.
A titolo esemplificativo, la sottrazione di suolo agricolo è uno degli effetti diretti dell'installazione degli impianti fotovoltaici. Oltre allo spazio necessario per l'insediamento degli appositi impianti si vanno ad aggiungere gli spazi di “servizio” necessari per le opere accessorie e le opportune fasce di “rispetto” per evitare fenomeni di ombreggiamento tra gli stessi pannelli fotovoltaici. Tali operazioni, protratte nel tempo, potrebbero portare ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo, aggravata dall’ombreggiamento pressoché costante del terreno.
L'installazione degli impianti fotovoltaici presentano un impatto notevole sulla vegetazione. Nei casi in cui occorre è previsto lo scortico della vegetazione presente con il conseguente sacrificio per la vegetazione futura. Le istallazioni potrebbero provocare la sottrazione e la perdita diretta di habitat naturali; la perdita di flora; la sottrazione di colture agricole di pregio; la trasformazione permanente del territorio e del paesaggio; il rischio di mancata dismissione e/o smaltimento degli impianti senza il successivo ripristino dello stato dei luoghi.
Profili critici emergono, inoltre, anche con riferimento al riparto delle competenze tra Stato e Regioni in relazione alla competenza esclusiva in materia di agricoltura, mentre la materia energia è residuale delle Regioni. Ne consegue che l'incontro tra le due competenze genera un conflitto di attribuzioni dalla difficile soluzione, anche in considerazione delle numerose decisioni della Corte costituzionale e di Cassazione che hanno sempre confermato la distinzione operata in Costituzione, ma non hanno mai risolto adeguatamente il contrasto tra le competenze.
La situazione si complica ulteriormente nel caso in cui alle norme nazionali si sovrappongano norme di matrice europea che devono essere recepite dal legislatore nazionale, adeguando altresì la normativa vigente.
Derivano dal settore agroenergetico alcuni dubbi sulla sostenibilità di queste produzioni agricole poiché una politica di incentivazione delle colture agroenegetiche potrebbe scompaginare l'agricoltura (c.d. tradizionale), facendo diminuire la produzione di coltivazioni destinate all'alimentazione e quindi all'approvvigionamento alimentare, con il conseguente rischio di un aumento dei prezzi, tutto ciò a discapito dei consumatori.
Per evidenziare le conflittualità connesse al rapporto fra sicurezza alimentare e funzione energetica dell'agricoltura bisogna analizzare le diverse tipologie di attività di produzione agroenergetica, tenendo in considerazione le azioni volte al soddisfacimento delle esigenze connesse all'approvvigionamento energetico mediante il ricorso alle cc.dd. energie rinnovabili, le quali sono state pensate senza tenere bene in considerazione i valori che derivano dall'esercizio di un'attività agricola esercitata come bene collettivo.
Le normative europee non sembrano del tutto orientate verso la sostenibilità delle agroenergie. Con la Direttiva 2009/28/CE l'Unione Europea ha fissato per il 2020 in materia di politiche energetiche e di cambiamenti climatici alcuni parametri che devono essere raggiunti entro il 2020.
Gli Stati membri dovranno: a) aumentare al 20% l'efficienza energetica; b) ridurre al 20% le emissioni di gas serra; c) adeguarsi alla copertura del 20% della domanda di energie dell'Unione Europea attraverso il ricorso a fonti rinnovabili.
A partire dal 2000 l'Unione Europea e gli Stati membri hanno riconosciuto degli incentivi economici a favore di chi scelga la produzione di energie rinnovabili sui propri terreni agricoli.
L'agricoltura, da un lato, è destinataria delle regole, delle imposizioni, dei vincoli e dei limiti nell'agire a tutela dell'ambiente propri di ogni forma di produzione; dall'altro lato, è destinataria di discipline, di agevolazioni e di incentivazione della sua funzione a tutela dell'agricoltura stessa, prevedendo la preservazione e la rigenerazione dell'ambiente e della biodiversità.
La funzione energetica dell'agricoltura merita di essere valorizzata perché offre un elemento di competitività del settore primario, ma occorre che questa valorizzazione sia accompagnata da un ripensamento delle logiche di sistema che consentano di attenuare considerevolmente le conflittualità tra cibo ed energia.
Le istituzioni europee dovrebbero, sul punto, intervenire con un certo vigore sulle conflittualità insite nel rapporto fra sicurezza alimentare e sicurezza energetica in agricoltura. Per conciliare le esigenze connesse alla food security con quelle della c.d. energy security, diviene indispensabile individuare degli strumenti idonei a dotare l'agricoltura europea della capacità di porre fine alle conflittualità ed alle criticità.
LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA
RELATORE: Prof. MARCO GOLDONI
CANDIDATO: ALFONSO ROMEO. MATR. 291586
RIASSUNTO ANALITICO.
Dalla lettura dell'art. 2135 c.c., come rinnovato nel 2001, emerge un interessante profilo critico in ordine alla questione della multifunzionalità dell'impresa agricola.
Il testo riformato porta ad un necessario approfondimento della speculazione dottrinale che ha contribuito a redigere, unitamente a numerosi interventi normativi, il testo vigente.
La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. prevede pertanto che imprenditore agricolo sia colui il quale esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse (comma 1), specificando che per tali si intendono le «attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso» (comma 2), stabilendo altresì, nel comma 3, che «si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
La stessa Corte di Cassazione (sent. n. 17251/2002) ha definito la “nuova” agrarietà dell'impresa nella necessità di trovare una relazione con la terra e la necessità che la conseguente attività economica sia svolta con la terra o sulla terra e che l'organizzazione aziendale ruoti attorno al «fattore terra».
Un'attività agricola, pertanto, per essere considerata giuridicamente connessa deve rientrare in una delle tre attività tipiche principali quando è esercitata autonomamente da un soggetto che riveste la qualifica professionale di imprenditore agricolo.
Quando si parla di attività agricole connesse si indicano tutte quelle attività produttive non propriamente agricole, ma che, attratte nell'orbita del ciclo biologico agrario, perdono la loro congeniale connotazione per assumere quella agricola.
La connessione, per come descritta dall'art. 2135 c.c., deve presentare due requisiti indispensabili: soggettivo ed oggettivo.
L'agricoltura deve essere così considerata come l'insieme delle attività umane che producono risorse naturali per sfruttarne le loro potenzialità, soprattutto energetiche. Nasce così un nuovo modo di concepire l'agricoltura, la multifunzionalità, che esprime il passaggio da una visione essenzialmente produttiva dell’agricoltura ad una visione allargata che associa al settore agricolo le funzioni economiche, ambientali e sociali.
Di grande interesse è la riflessione circa la possibilità di valorizzare la natura agricola dell'attività di produzione energetica: colture energetiche, biomasse, energia eolica e fotovoltaica prodotte all'interno delle imprese agricole.
Senza addentrarsi in questa sede nelle modalità di produzione dell'energia, basti solo rilevare come questa riflessione trova la propria radice proprio nel concetto di multifunzionalità.
Sennonché, si rilevano numerosi profili di criticità in ordine agli effetti, positivi e negativi, derivanti dall'utilizzo del territorio e del suolo per la produzione energetica.
Ed invero, a fronte degli effetti positivi (produzione di energia, riqualificazione dei terreni incolti, reddito per gli imprenditori agricoli), si rileva come esistano diversi effetti negativi, che spesso non vengono tenuti in considerazione.
A titolo esemplificativo, la sottrazione di suolo agricolo è uno degli effetti diretti dell'installazione degli impianti fotovoltaici. Oltre allo spazio necessario per l'insediamento degli appositi impianti si vanno ad aggiungere gli spazi di “servizio” necessari per le opere accessorie e le opportune fasce di “rispetto” per evitare fenomeni di ombreggiamento tra gli stessi pannelli fotovoltaici. Tali operazioni, protratte nel tempo, potrebbero portare ad una progressiva ed irreversibile riduzione della fertilità del suolo, aggravata dall’ombreggiamento pressoché costante del terreno.
L'installazione degli impianti fotovoltaici presentano un impatto notevole sulla vegetazione. Nei casi in cui occorre è previsto lo scortico della vegetazione presente con il conseguente sacrificio per la vegetazione futura. Le istallazioni potrebbero provocare la sottrazione e la perdita diretta di habitat naturali; la perdita di flora; la sottrazione di colture agricole di pregio; la trasformazione permanente del territorio e del paesaggio; il rischio di mancata dismissione e/o smaltimento degli impianti senza il successivo ripristino dello stato dei luoghi.
Profili critici emergono, inoltre, anche con riferimento al riparto delle competenze tra Stato e Regioni in relazione alla competenza esclusiva in materia di agricoltura, mentre la materia energia è residuale delle Regioni. Ne consegue che l'incontro tra le due competenze genera un conflitto di attribuzioni dalla difficile soluzione, anche in considerazione delle numerose decisioni della Corte costituzionale e di Cassazione che hanno sempre confermato la distinzione operata in Costituzione, ma non hanno mai risolto adeguatamente il contrasto tra le competenze.
La situazione si complica ulteriormente nel caso in cui alle norme nazionali si sovrappongano norme di matrice europea che devono essere recepite dal legislatore nazionale, adeguando altresì la normativa vigente.
Derivano dal settore agroenergetico alcuni dubbi sulla sostenibilità di queste produzioni agricole poiché una politica di incentivazione delle colture agroenegetiche potrebbe scompaginare l'agricoltura (c.d. tradizionale), facendo diminuire la produzione di coltivazioni destinate all'alimentazione e quindi all'approvvigionamento alimentare, con il conseguente rischio di un aumento dei prezzi, tutto ciò a discapito dei consumatori.
Per evidenziare le conflittualità connesse al rapporto fra sicurezza alimentare e funzione energetica dell'agricoltura bisogna analizzare le diverse tipologie di attività di produzione agroenergetica, tenendo in considerazione le azioni volte al soddisfacimento delle esigenze connesse all'approvvigionamento energetico mediante il ricorso alle cc.dd. energie rinnovabili, le quali sono state pensate senza tenere bene in considerazione i valori che derivano dall'esercizio di un'attività agricola esercitata come bene collettivo.
Le normative europee non sembrano del tutto orientate verso la sostenibilità delle agroenergie. Con la Direttiva 2009/28/CE l'Unione Europea ha fissato per il 2020 in materia di politiche energetiche e di cambiamenti climatici alcuni parametri che devono essere raggiunti entro il 2020.
Gli Stati membri dovranno: a) aumentare al 20% l'efficienza energetica; b) ridurre al 20% le emissioni di gas serra; c) adeguarsi alla copertura del 20% della domanda di energie dell'Unione Europea attraverso il ricorso a fonti rinnovabili.
A partire dal 2000 l'Unione Europea e gli Stati membri hanno riconosciuto degli incentivi economici a favore di chi scelga la produzione di energie rinnovabili sui propri terreni agricoli.
L'agricoltura, da un lato, è destinataria delle regole, delle imposizioni, dei vincoli e dei limiti nell'agire a tutela dell'ambiente propri di ogni forma di produzione; dall'altro lato, è destinataria di discipline, di agevolazioni e di incentivazione della sua funzione a tutela dell'agricoltura stessa, prevedendo la preservazione e la rigenerazione dell'ambiente e della biodiversità.
La funzione energetica dell'agricoltura merita di essere valorizzata perché offre un elemento di competitività del settore primario, ma occorre che questa valorizzazione sia accompagnata da un ripensamento delle logiche di sistema che consentano di attenuare considerevolmente le conflittualità tra cibo ed energia.
Le istituzioni europee dovrebbero, sul punto, intervenire con un certo vigore sulle conflittualità insite nel rapporto fra sicurezza alimentare e sicurezza energetica in agricoltura. Per conciliare le esigenze connesse alla food security con quelle della c.d. energy security, diviene indispensabile individuare degli strumenti idonei a dotare l'agricoltura europea della capacità di porre fine alle conflittualità ed alle criticità.
File
Nome file | Dimensione |
---|---|
BIBLIOGRAFIA.pdf | 88.69 Kb |
CAPITOLO_1.pdf | 246.73 Kb |
CAPITOLO_2.pdf | 292.40 Kb |
CAPITOLO_3.pdf | 223.16 Kb |
INDICE.pdf | 55.79 Kb |
riassunt...itico.pdf | 79.75 Kb |
Contatta l’autore |