ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-11032009-195347


Tipo di tesi
Tesi di laurea specialistica
Autore
CORSI, ALESSANDRA
URN
etd-11032009-195347
Titolo
La tassazione per trasparenza delle S.r.l. a ristretta base partecipativa tra presunzione semplice ed esercizio dell’opzione ex art. 116 T.u.i.r.
Dipartimento
ECONOMIA
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Dott.ssa Boletto, Giulia
Parole chiave
  • orientamento giurisprudenziale
  • trasparenza
  • Srl a ristretta base
  • art. 116 Tuir
Data inizio appello
23/11/2009
Consultabilità
Non consultabile
Data di rilascio
23/11/2049
Riassunto
La Corte di Cassazione, già nel periodo di vigenza delle vecchie norme, ha più volte stabilito che il maggior reddito accertato presso una società di capitali a ristretta base proprietaria debba essere direttamente imputato ai soci, scavalcando in questo modo le normali regole e confermando un procedimento che l’Amministrazione finanziaria è solita seguire. Gli uffici finanziari, infatti, partendo dalla presunzione che i maggiori utili accertati in capo alla società siano entrati nella disponibilità dei soci, emettono, nei confronti di questi, un avviso di accertamento con il quale provvedono ad imputare al socio quota parte di essi, a prescindere dalla dimostrazione della loro effettiva percezione. La riforma del diritto tributario, entrata in vigore il 1° gennaio del 2004, relativa all’introduzione dell’Ires, ha aggiunto al nuovo T.u.i.r. l’art. 116 che estende la trasparenza dell’art. 5 anche alle società a responsabilità limitata, il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (il numero sale a 20 se si tratta di società cooperative). Per alcuni esponenti della dottrina il legislatore così facendo ha inteso consacrare normativamente la prassi amministrativa e giurisprudenziale, altri invece interpretano la nuova disciplina come un segno addirittura contrario alla legittimazione della presunzione, proprio in virtù del suo carattere opzionale. Altri ancora, infine, sono del parere che i due fenomeni non debbano essere messi a confronto perché si pongono su due piani diversi.
File