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Tesi etd-09192013-152726


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
TUCCI, MARCO
URN
etd-09192013-152726
Titolo
La "sommarieta" nel procedimento ex artt. 702-bis ss. c.p.c.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
Parole chiave
  • tutela sommaria
  • summary judgement
  • summariae
  • small claims track
  • simpliciter; de plano
  • rito laburistico
  • procedimento sommario di cognizione
  • plena cognitio
  • ordo solemnis
  • ontologicamente
  • ontologica
  • figura iudicii
  • l. 7 agosto 2012 n. 134
  • fast track
  • einspruch
  • Clementina Saepe
  • nova
  • versaumnisurteil
Data inizio appello
07/10/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il capo III bis del Titolo I del libro IV del codice di procedura civile, introdotto con la l. 18 giugno 2009, n. 69, disciplina uno dei modelli processuali più dibattuti degli ultimi anni: il procedimento sommario di cognizione.
Il procedimento in esame, istituito allo scopo di abbreviare, per una determinata categoria di cause, i tempi della tutela dichiarativa dei diritti, va incontro a quell’esigenza di ragionevole durata del processo per la violazione della quale il nostro ordinamento è stato più volte sanzionato dalla Corte di Strasburgo. Tuttavia la stessa definizione di ragionevole durata presuppone che questa sia tale da non compromettere la credibilità del procedimento, e già a questo punto si impone una riflessione sulla stessa denominazione dell’istituto, del procedimento “sommario” di cognizione. Cosa si intende per sommarietà? Qual è la sua natura? Che conseguenze comporta e in che modo essa è valutata dallo stesso ordinamento?
Per rispondere a queste domande bisogna innanzitutto partire dalle motivazioni che hanno spinto l’ordinamento all’introduzione dell’istituto, riconducibili alla velocizzazione della risoluzione delle controversie più “semplici” in modo da sottrarle al già “intasato” procedimento ordinario, controversie per le quali evidentemente le disposizioni degli artt. 163 ss. c.p.c. vengono in qualche modo ritenute ridondanti.
Andremo dunque innanzitutto a ricercare il significato di sommarietà indagando sui criteri utilizzati per determinare l’ambito di applicazione del procedimento, in base ai quali determinate controversie sono state reputate “semplici” dal legislatore, realizzando presumibilmente quel contemperamento fra ragionevole durata e diritto di difesa. Contemperamento che a quanto pare non è stato recepito a livello “sociologico”, ed è anzi stato percepito esclusivamente come una messa in pericolo dello ius litigatoris risultando bassissime, dall’introduzione dell’istituto, le percentuali di utilizzazione del nuovo strumento di deflazione del contenzioso civile.
Centrale è poi la definizione di istruzione sommaria, e se questa implichi anche una cognizione sommaria, dato che è lo stesso giudice in forza dei suoi ampi poteri discrezionali ex art. 702-ter c.p.c. a valutare in via preliminare se le difese svolte dalle parti consentano appunto questo tipo di istruzione, il quale in caso negativo disporrà con ordinanza (anche questa non impugnabile) l’udienza di trattazione di cui all’art.183 c.p.c. Bisogna dunque interrogarsi anche qui sui criteri utilizzati, in questo caso dal giudice, per definire quando si sia in presenza dell’ “elemento sommarietà”. Elemento che si ripresenta subito dopo, in quanto anche una volta accertata la compatibilità della domanda col procedimento sommario, “[…] il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti d’istruzione rilevanti […]” (ex. art.702-ter c.p.c.). La disposizione è indubbiamente di ampio respiro, e bisogna chiedersi allora se qui la sommarietà sia intesa anche come possibilità di avere un’istruttoria lasciata alla discrezionalità del giudice, che esuli dai vincoli delle norme positive.
Connessa all’istruttoria è poi la questione del cumulo, in quanto ex art. 702- ter. c.p.c. se una o più cause connesse non possono essere decise con il rito sommario, il giudice ne disporrà la separazione. Non optando quindi per il cumulo con scelta di un rito ex art. 40 c.p.c., si viene a porre il problema della coerenza fra le decisioni, potendo questo scaturire proprio dalla diversa “profondità” delle istruttorie, nel caso quella sommaria venisse intesa come “approssimativa”, e dunque come conseguenza venire a essere frustrata la stessa ratio del procedimento sommario, la celerità.
Da ultimo come indice della considerazione da parte del legislatore del concetto di sommarietà, risulta rilevante la disciplina dell’appello ex art. 702-quater c.p.c., in quanto il giudizio d’appello si caratterizzava qui, prima dell’intervento dell’art. 54 D.L. 22 giugno 2012 n. 83 come modificato dall’allegato alla legge di conversione l. 7 agosto 2012 n. 134, per una maggior apertura, rispetto al rito ordinario, alla produzione di nuovi documenti, la quale è ammessa ogni qual volta la parte incolpevolmente non abbia potuto produrli in giudizio o il collegio li ritenga rilevanti. Pregnante era quest’ultima condizione, essendo sufficiente per il collegio la mera rilevanza dei documenti, e non la loro indispensabilità (come invece previsto nel rito ordinario ex. art. 345 c.p.c). La disposizione avrebbe potuto dare quindi l’idea che il legislatore avesse voluto quasi “recuperare” in appello un’istruttoria “approssimativa” rispetto a quella ex. artt. 202 ss. c.p.c.
Tuttavia anche dopo l’intervento della l. 7 agosto 20120 n. 134, che è andata fra le altre cose proprio a modificare proprio l’art. 702-quater c.p.c. eliminando il riferimento alla “rilevanza” e sostituendolo con l’ “indispensabilità”, i problemi interpretativi circa l’apertura ai nova in appello non sono terminati, e ne vedremo il perché.
Sarà poi utile effettuare una piccola panoramica su qualche caso concreto, in modo da avere una visione dell’istituto nella prassi giurisprudenziale e di come quest’ultima l’abbia recepito e vi abbia dato attuazione, in modo da avere un raffronto “empirico” delle conclusioni da noi raggiunte e capire in quale modo esse siano, se del caso, effettivamente applicate nelle aule giudiziarie.
Infine, non potrà che giovare alla chiarificazione della “sommarietà” nel procedimento in esame, un raffronto comparatistico con i modelli processual-civilistici di altri ordinamenti europei (inglese, francese e tedesco), in modo da visualizzare la direzione che il processo civile sta prendendo fuori dal nostro paese e in che modo questa si rapporti col procedimento ex artt. 702-bis ss. c.p.c.
Come si nota, la “sommarietà” è presente in ogni disposizione del nuovo procedimento ex. artt. 702- bis ss. c. p. c., ed è quindi analizzandolo nel suo complesso che cercheremo di definire il significato e la natura di siffatta sommarietà.
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