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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09142019-224329


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
IANNELLA, EMILIA
URN
etd-09142019-224329
Titolo
PAZIENTI UMANI Autodeterminazione e scelte di fine vita
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Righi, Luca
Parole chiave
  • diritto alla salute
  • dignità umana
  • autodeterminazione
  • fine vita
Data inizio appello
07/10/2019
Consultabilità
Completa
Riassunto
Il concetto di salute è un argomento complesso da delineare: è stato ed è in continua evoluzione poiché intimamente legato alle condizioni sociali ed ambientali, nonché allo sviluppo e perfezionamento della scienza medica.
L’approccio naturalistico del passato offriva una visione negativa della salute, la semplice assenza di malattia; in senso positivo oggi rappresenta il benessere globale, biologico e psicologico dell’uomo.
L’OMS definisce la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” e riprendendo Bobbio ritiene che “Il possesso del migliore stato che è capace di raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano”.

Dal punto di vista storico quello della salute passa da essere un problema individuale a una preoccupazione sociale per evitare la diffusione di epidemie; è solo nella seconda metà del ‘900 che la salute ottiene una tutela e un riconoscimento giuridico come diritto fondamentale all’interno della Carta Costituzionale.
Al cambiamento sul piano definitorio del concetto di salute non si è susseguito un adeguamento pratico, anzi per lungo tempo è stato ridotto ad un neutro diritto sociale, la cui tutela era garantita da un sistema mutualistico, questo per varie ragioni: dall’analisi dei lavori preparatori alla Costituzione si può dedurre che una delle ragioni è la diatriba interpretativa tra la programmaticità e la precettività dell’art. 32 Cost., risolta alla fine degli anni’70 dalla stessa Corte Costituzionale: vi è una parte precettiva (la salute come diritto assoluto e fondamentale) e una parte programmatica (sul piano organizzativo, sperimentale e di ricerca).
È proprio nel biennio 68-70 che il diritto alla salute si cala finalmente nella realtà con la rivoluzione operaia, per uscire infine, con la riforma sanitaria ’78 dall’area puramente assicurativa, in termini di prevenzione, cura e riabilitazione affermandosi a tutti gli effetti come diritto primario ed assoluto, un diritto fondamentale dell’individuo.

L’attuale testo dell’art.32 Cost. si deve al gruppo parlamentare medico che propose 3 diversi articoli, proposta poi condensata in un unico articolo che inizialmente era l’art. 26 e che ha subito vari cambiamenti durante le sedute plenarie.
Ciò che concerne l’elaborato è il 2 comma, dedicato ai trattamenti sanitari obbligatori ed ai loro limiti, frutto di un emendamento presentato dagli On. Paolo Rossi e Aldo Moro:
<< Nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio se non per legge. Non sono ammesse pratiche sanitarie lesive della dignità umana.>>, successivamente modificato e redatto nella versione attuale: <<Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana>>.
Si noti la libertà individuale rispetto ai trattamenti sanitari, la riserva di legge cd. rinforzata, ed infine il limite per il legislatore che è stato modificato: la formula precedente (quella della dignità umana) ritenuta troppo generica, ha lasciato spazio ad una (rispetto della persona umana) comprensiva di tutti quei valori essenziali all’esistenza di ogni individuo: dignità umana, appunto,vita, integrità psico-fisica e riservatezza.

La dignità è parte integrante di quel “nucleo irriducibile” della tutela della salute, rappresenta il riferimento essenziale per delineare i LEA e rendere la tutela uniforme su tutto il territorio.
Esprime la parte direttamente applicabile dell’art. 32 Cost. che comprende gli aspetti di cui non si può in nessun caso essere privati, rispecchia la condizione concreta dell’essere umano ed offre una solida base per garantire una tutela effettiva anche agli indigenti.
Il concetto di dignità umana è multiforme: si può dare una nozione soggettiva intesa come autodeterminazione, ciò che ognuno sceglie per sé, oppure una nozione oggettiva intesa come rispetto della persona e quindi come dote di tutti gli individui.

Ai fini dell’elaborato è utile affrontare la dignità nel rapporto medico-paziente: la cd. dignità del paziente. Informazione, consapevolezza e condivisione della decisione del trattamento sanitario rappresentano il presupposto per una reale e autentica alleanza terapeutica, l’esigenza di assicurare al paziente un’adeguata partecipazione si rinviene anche in prescrizioni attuative del disposto costituzionale, l’art. 33 della L. n. 833 del 1978, infatti, esige il rispetto della dignità umana e dei diritti civili e politici compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
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