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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09062015-110436


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
BONAGUIDI, SARA
URN
etd-09062015-110436
Titolo
La sospensione del processo per incapacità dell'imputato e la questione degli "eterni giudicabili": problematiche risalenti e prospettive de jure condendo alla luce delle pronunce della Corte costituzionale.
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof.ssa Galgani, Benedetta
Parole chiave
  • incapacità imputato
  • eterni giudicabili
Data inizio appello
28/09/2015
Consultabilità
Completa
Riassunto
Per poter garantire il diritto all’autodifesa, è fondamentale che l’imputato partecipi al proprio processo in maniera cosciente. Proprio per questo motivo il legislatore si è sempre preoccupato, anche nei codici di rito precedenti a quello attualmente in vigore, di far fronte al rischio di un imputato incapace prevedendo l’istituto della sospensione del processo. Nel c.p.p. attuale, agli artt. 70-73, si prevede che, una volta accertata l’incapacità dell’imputato, il giudice disponga la sospensione del processo fino a quando l’imputato non recuperi le facoltà necessarie ad una partecipazione cosciente, un recupero il cui riscontro è agevolato dallo svolgimento di accertamenti semestrali che il giudice è tenuto a compiere. Che cosa accade, però, se l’imputato è affetto da una malattia per la quale sono state escluse future possibilità di recupero? In tali casi egli si ritrova nella posizione di “eterno giudicabile” con un totale pregiudizio per il diritto ad essere giudicati entro un termine ragionevole, o meglio per il diritto ad essere giudicati: il processo resterà sospeso sine die, fino alla sua morte. Questa la situazione aggravata da quanto disposto dall’art. 159 c.p., secondo cui la sospensione del processo determinerebbe anche la sospensione del termine di prescrizione. Una disciplina così delineata ha causato, fin da subito, una serie di questioni di legittimità sollevate nel corso degli anni ma mai accolte fino al 2013, quando, con la sentenza monito n. 23, la Consulta, ha accertato l’illegittimità pur non accogliendo la questione ma sollecitando, piuttosto, un intervento legislativo. Data l’inerzia del legislatore, la questione non si è sopita e ciò ha portato la Corte ad intervenire, nel 2015, sull’art. 159 c.p. impedendo così, quantomeno, l’effetto sospensivo del termine di prescrizione. Tuttavia la questione non può dirsi risolta: vi sono problemi ancora aperti (si pensi ai reati perscrittibili e alle controindicazioni in quei casi in cui possa esserci un accertamento di irreversbiltà poi smentito) e si auspica, dunque, un organico intervento legislativo.
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