ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09062013-173542


Tipo di tesi
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore
MASSARO, VALENTINA
URN
etd-09062013-173542
Titolo
La richiesta di decreto penale come forma di esercizio dell'azione penale
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Marzaduri, Enrico
Parole chiave
  • decreto penale di condanna
Data inizio appello
04/10/2013
Consultabilità
Completa
Riassunto
L'elaborato approfondisce le problematiche relative al procedimento per decreto penale di condanna. Retaggio di un sistema processuale inquisitorio, il procedimento per decreto penale, realisticamente definito in termini di “condanna senza processo” trova il suo carattere qualificante in un lineamento – il differimento del contraddittorio – che determina una deroga difficilmente compatibile con il modello costituzionale dell’accertamento penale. L’esame del decreto penale di condanna non può non fare riferimento alle problematiche sottese all'esercizio del diritto di difesa. L’analisi dei profili strutturali e funzionali dell’istituto mette, infatti, in luce una pluralità di problematiche corrispondenti, tra l’altro, al rapporto tra petitum e condanna, ad un'anomala correlazione tra misura delle garanzie difensive e levità della pena, alla natura e agli effetti dell’atto di opposizione. È evidente, però, che le esigenze di deflazione del dibattimento e di economia processuale non possono assolutamente ritenersi prevalenti rispetto a quello di giustizia sostanziale e di trasparenza nell'amministrazione della giustizia, e tale assunto è facilmente sostenibile attraverso una critica razionale delle sentenze della Corte Costituzionale, secondo cui il rinvio del diritto di difesa alla sola fase dell’opposizione non viola l’articolo 24 della Carta Costituzionale "quando trovi giustificazione nella struttura particolare e si armonizzi con le esigenze che regolano le diverse forme del procedimento". In altre parole l’opposizione è condizione necessaria ma non già sufficiente affinché il diritto di difesa sia veramente sancito e tutelato nel procedimento monitorio, evidenziando, in particolare, che non ci sono molti argomenti che portino a ritenere che il decreto penale di condanna contenga elementi che facciano, anche in maniera minima, riferimento al suddetto diritto.
File