ETD

Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09052014-151659


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale
Autore
SAMBO, TOMMASO
URN
etd-09052014-151659
Titolo
Funzioni degli amministratori nel concordato preventivo
Dipartimento
ECONOMIA E MANAGEMENT
Corso di studi
CONSULENZA PROFESSIONALE ALLE AZIENDE
Relatori
relatore Prof.ssa Abu Awwad, Amal
Parole chiave
  • prededucibilità
  • finanziamenti
  • perdite
  • amministratori
  • doveri gestori
Data inizio appello
07/10/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
ABSTRACT

Il tema del presente lavoro, relativo al mutamento delle funzioni degli amministratori di società di capitali in stato di crisi rispetto all’impresa in bonis è di indubbia attualità nella prassi e nella dottrina giuridico-aziendale.

Nel primo capitolo vengono trattate le responsabilità e i più importanti doveri cui si devono attenere gli amministratori al sorgere dello squilibrio finanziario. Si pensi al dovere di accertare il presupposto della continuità aziendale, a quello di monitorare lo stato di crisi e al dovere di utilizzare una tra le procedure di composizione negoziale della crisi riconosciute dalla legge fallimentare.

Nel secondo capitolo è svolto un focus sui compiti degli amministratori di società di capitali ammesse alla procedura di concordato preventivo, prendendo in esame: il diritto di fare domanda di ammissione al concordato; il dovere di rispettare il piano di concordato; il dovere di informazione periodica al tribunale riguardante l’andamento finanziario della società.
Viene inoltre evidenziata l’essenziale facoltà per gli amministratori di ricercare nuova finanza, concessa loro dai nuovi articoli 182-quater e 182-quinquies L. F. Tali articoli individuano infatti tre diverse categorie di finanziamenti che, se effettuati nell’ambito del concordato, divengono prededucibili rispetto al soddisfacimento degli ulteriori crediti concorsuali.

Infine nel terzo capitolo vengono esaminati gli obblighi di ricapitalizzazione e ricostituzione del capitale sociale alla luce delle deroghe concesse dal recente articolo 182-sexies L. F..
Diventa così necessario domandarsi se la regola ”ricapitalizza o liquida” sia di fatto idonea a fungere da campanello d’allarme tempestivo al fine di individuare lo stato di crisi.
File