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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-09012016-154231


Tipo di tesi
Tesi di laurea magistrale LM5
Autore
FANIGLIULO, MARIACRISTINA
URN
etd-09012016-154231
Titolo
GLI EXTRACOMUNITARI IN CARCERE
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Bresciani, Luca
Parole chiave
  • Immigrazione
  • carcere
  • rieducazione
  • trattamento
Data inizio appello
19/09/2016
Consultabilità
Completa
Riassunto

Il nostro ordinamento riconosce allo straniero i diritti fondamentali della persona in virtù dei principi stabiliti dagli artt. 2 e 10 Cost .
L’art. 2, infatti, garantisce i diritti inviolabili ad ogni individuo senza distinzioni tra cittadini e stranieri e l’art. 10 assicura allo straniero un trattamento conforme alle norme internazionali di carattere sia consuetudinario (primo comma : norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) sia pattizio (secondo comma : norme e trattati internazionali ).
Inoltre una lettura sistematica di queste norme con l’art. 3 della Costituzione consente di ritenere che il principio di uguaglianza debba valere anche per gli stranieri non consentendo discriminazioni rispetto ai cittadini quando si tratta di rispettare quei diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 2 Cost. e derivanti anche dell’ordinamento internazionale.
In via generale ne consegue che il trattamento sanzionatorio e penitenziario degli stranieri non può essere differente da quello riservato ai cittadini, con la conseguenza che l’applicazione della pena e la sua esecuzione si devono svolgere riconoscendo pari diritti e garanzie.
Si impongono, però, due ordini di considerazioni.
In primo luogo la particolare condizione dello straniero, spesso non compiutamente identificato e nella maggior parte dei casi senza validi punti di riferimento nel territorio, comporta, nell’applicazione pratica del diritto, problematiche ben differenti rispetto ai cittadini pur in relazione alle medesime norme.
In secondo luogo non può di per sé ritenersi illegittima l’introduzione di istituti (si pensi all’espulsione ) applicabili solo agli stranieri.
Infatti, seppure il principio di uguaglianza non tollera discriminazioni in riferimento al godimento dei diritti inviolabili (e tale è la libertà personale) va però rilevato che, in ordine all’ingresso e alla permanenza nel territorio della Repubblica, la posizione dello straniero non è comparabile con quella del cittadino.
Lo straniero non ha un legame ontologico con la comunità nazionale e può recarsi nel nostro, come in altri Stati, solo con determinate autorizzazioni e in genere per un tempo limitato, con l’ulteriore conseguenza che “ne può essere espulso, ove si renda indesiderabile, specie per commessi reati”.
La regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è, quindi, inevitabilmente collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici ( sicurezza, sanità, politica nazionale in tema di immigrazione ) e “tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità” , limitata per quanto attiene alle conformità ai principi costituzionali soltanto dal “vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli”.
L’esecuzione della sentenza di condanna nei confronti dello straniero pone un ulteriore problema di ordine generale. Va, infatti, evidenziato che per lo più si tratta di soggetti i quali - a causa delle difficoltà della lingua e delle loro scarse possibilità economiche che non consentono di sostenere le spese di una difesa di fiducia - restano totalmente all’oscuro dei nostri meccanismi processuali e non sono neppure a conoscenza degli obblighi e delle facoltà previsti dalla legge.
Nella realtà un grande aiuto agli stranieri viene dato solo dalle associazioni di volontariato e dai centri di accoglienza disposti, a fornire vitto e alloggio in cambio dello svolgimento di alcuni servizi.
Il percorso trattamentale è il mezzo per raggiungere lo scopo della pena: la rieducazione e risocializzazione del detenuto, ma in tal caso, trattando di stranieri, extracomunitari, l'iter non procede parallelamente a quello di un detenuto, cittadino italiano.
Le difficoltà partono dalle particolari condizioni di cui godono e di cui non godono, e perciò stesso si aggravano per una sproporzione palese di trattamento, mettendo a confronto due situazioni uguali.
Fino ad ora le tecniche, le norme, i meccanismi usati dal sistema penitenziario non hanno fruttato grandi successi, ma anzi, il tasso di recidiva non scende, e questi soggetti, una volta fuori, non sono pronti alla società, ma soprattutto è la società che non si rende pronta ad accoglierli.

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