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Archivio digitale delle tesi discusse presso l'Università di Pisa

Tesi etd-06262014-220505


Tipo di tesi
Tesi di laurea vecchio ordinamento
Autore
MANGIONE, ROSA GENNY
URN
etd-06262014-220505
Titolo
I principi della prova civile nella consulenza tecnica d'ufficio
Dipartimento
GIURISPRUDENZA
Corso di studi
GIURISPRUDENZA
Relatori
relatore Prof. Cecchella, Claudio
Parole chiave
  • Ciro
  • maribel
  • rosita
  • giulia
Data inizio appello
21/07/2014
Consultabilità
Completa
Riassunto
Le dinamiche attraverso le quali si esplica il principio del contraddittorio nell’ambito delle prove del processo civile si atteggiano diversamente a seconda della natura del mezzo di prova di volta in volta considerato.
Da questo punto di vista, non vi è dubbio che la consulenza tecnica d’ufficio rappresenti un campo di indagine peculiare, proprio per le sue caratteristiche specifiche. Siamo, infatti, in una traiettoria – se non divergente – quantomeno differenziata rispetto a quella dei mezzi di prova che più fisiologicamente si connettono all’idea del processo civile come processo ad impulso di parte.
Per quelle prove disponibili esclusivamente dalle parti, il terreno di indagine è concentrato sulla corretta attuazione della dialettica fra le iniziative di una parte e quelle dell’altra, in diretta dipendenza delle regole in materia di onere della prova da un lato e delle regole processuali in ordine alle rispettiva posizione di attore e convenuto dall’altro. Quando invece si deve affrontare un mezzo di prova tipicamente officioso come la consulenza tecnica, si tratta in qualche modo di estendere l’analisi alla posizione del giudice, che si inserisce in questa dialettica con una sua autonomia.
Ed è evidente che il fatto che l’iniziativa istruttoria sia in questo caso riservata al giudice, anziché semplificare i problemi, in qualche modo li intensifica, perché – proprio per la natura del processo civile come processo “di parti” – pone il problema di armonizzare questo intervento con i principi fondanti del processo, al fine di evitare che esso si traduca in una soluzione eversiva rispetto all’impianto fisiologico dello stesso.
In altre parole, se di fronte ai mezzi di prova a impulso di parte si tratta soltanto di vigilare sulla corretta dinamica dell’attuazione delle reciproche iniziative, attraverso una verifica della loro conformità alle fattispecie tipiche del codice di procedura civile, del rispetto dei presupposti formali e sostanziali di ammissibilità, della compatibilità con le scansioni temporali e con le decadenze di legge, quando nella vicenda istruttoria interviene attivamente il giudice – per sua natura terzo e super partes – si pone il problema di evitare che l’iniziativa finisca per alterare gli equilibri di un processo nel quale i poteri istruttori officiosi sono contenuti in un ambito magari meno marginale di quanto potrebbe sembrare a prima vista, ma comunque integrativo e secondario.
Ecco perché la tematica del rispetto del contraddittorio acquista qui un particolare interesse. Se fosse possibile introdurre nel processo elementi di prova non solo su impulso del solo giudice ma anche sottratti a una corretta dinamica di contraddittorio fra le parti, il processo civile ne risulterebbe vistosamente snaturato: i risultati che si otterrebbero potrebbero anche essere sostanzialmente corretti, ma certamente si allontanerebbero molto dallo schema di un processo che pone le parti (e non il giudice o l’accertamento della verità) al centro del palcoscenico.
D’altronde, che si tratti di un aspetto delicato del tema istruttorio lo si coglie anche dall’attenzione ad esso riservata dal legislatore, che con la riforma introdotta dalla L. 69/2009 ha proprio voluto ritoccare l’istituto della consulenza tecnica d’ufficio in modo da armonizzarlo ancor meglio con il tessuto delle regole destinate agli altri mezzi di prova.
Naturalmente, come spesso accade quando ci troviamo di fronte a problematiche giuridiche di questo tipo, sarebbe illusorio pensare di individuare una soluzione semplice e sintetica idonea a risolvere tutti i problemi: non esiste una ricetta che ci consenta di stabilire automaticamente il confine fra attività compatibili e incompatibili con una corretta attuazione del principio del contraddittorio.
In realtà, nel momento stesso in cui la legge prevede e disciplina un mezzo di prova di questo tipo – e con esso una potente iniziativa officiosa del giudice – si riconosce che in qualche misura la visione del processo come puro processo di parti deve essere superata e armonizzata a dovere con questo istituto.
Ecco allora che, come di consueto, occorre ragionare - più che in termini di radicale conflitto - in termini di bilanciamento fra diritti, al fine di individuare i criteri più corretti per preservarli entrambi contenendone la reciproca espansione e compressione in limiti “ragionevoli” (nell’accezione tecnica ricavabile dall’insegnamento della Consulta in ordine all’interpretazione dell’art. 3 Cost.). Solo per questa via è possibile salvaguardare i principi generali e speciali del sistema, garantendone la tenuta complessiva.
Proprio per questa ragione, prima di approdare a una soluzione convincente della questione con riferimento allo specifico tema della consulenza tecnica d’ufficio, è indispensabile delineare il principio del contraddittorio sul terreno generale dei mezzi di prova, per coglierne le caratteristiche salienti che poi dovranno essere soggette a (calibrata) rivisitazione una volta scesi sul terreno del mezzo di prova officioso.
Nel primo capitolo ci soffermeremo dunque sulle linee portanti del sistema istruttorio in generale, per comprendere il ruolo (in certa misura “dirompente”, come si è anticipato) che la consulenza tecnica d’ufficio assume all’interno dello stesso.
Nel secondo capitolo cercheremo di chiarire la natura del terreno operativo sul quale la consulenza tecnica d’ufficio si inserisce, soffermandoci sulla nozione di fatto oggetto di prova e illustrando – sia pure in modo necessariamente sommario – le conseguenti regole probatorie e di giudizio poste dal sistema: questa indagine preliminare sulle modalità di attuazione del contraddittorio è indispensabile per comprendere le ragioni e i limiti dell’ammissibilità del peculiare mezzo di prova posto ad oggetto del nostro lavoro.
Nel terzo capitolo procederemo all’esame specifico della consulenza tecnica d’ufficio, per verificare se e in che misura quei punti fermi acquisiti nei capitoli precedenti possano essere utilizzati per condizionare l’ammissibilità e il modus operandi del mezzo di prova officioso.
Il quarto capitolo si concentrerà infine sulle novità introdotte dalla L. 69/2009 di cui si è già detto, per sottolineare che il legislatore ha inteso procedere alla riforma proprio per ottenere una migliore attuazione del principio del contraddittorio e per verificare se tale obiettivo sia stato effettivamente raggiunto in modo soddisfacente.

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